§ 5.4.2 - L.R. 4 marzo 1974, n. 13.
Utilizzazione dei beni immobili appartenenti alla Gioventù italiana, situati nel territorio della Lombardia, e del personale posto a disposizione della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:04/03/1974
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. La regione Lombardia, per l'assolvimento delle proprie competenze istituzionali, è autorizzata a servirsi degli immobili appartenenti alla Gioventù italiana, situati nel territorio regionale, [...]
Art. 2.      1. E' autorizzata per gli anni 1974, 1975 e 1976 la spesa annua di L. 60 milioni per rimborso alla Gioventù Italiana delle spese per il personale e di L. 40 milioni per le spese relative alla [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43, secondo comma, dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno stesso della [...]


§ 5.4.2 - L.R. 4 marzo 1974, n. 13. [1]

Utilizzazione dei beni immobili appartenenti alla Gioventù italiana, situati nel territorio della Lombardia, e del personale posto a disposizione della regione.

(B.U. 6 marzo 1974, n. 10).

 

Art. 1.

     1. La regione Lombardia, per l'assolvimento delle proprie competenze istituzionali, è autorizzata a servirsi degli immobili appartenenti alla Gioventù italiana, situati nel territorio regionale, e da questa messi a disposizione dell'amministrazione regionale a titolo di comodato, nonché ad utilizzare il personale addetto alla relativa gestione e quello in servizio presso gli uffici provinciali della Gioventù italiana, sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra la giunta regionale e la Gioventù italiana.

     2. Il personale di cui al comma precedente non è trasferito alla regione e continua ad essere amministrato dalla Gioventù italiana conservando lo stato giuridico e il trattamento economico attualmente goduti.

     3. La giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di subcomodato o affitto con enti pubblici o privati per l'utilizzazione degli immobili oggetto della suddetta convenzione, per le finalità rientranti nelle competenze istituzionali della regione.

     4. Tali enti dovranno comunque essere compresi tra quelli sottoposti alla vigilanza dell'autorità amministrativa.

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzata per gli anni 1974, 1975 e 1976 la spesa annua di L. 60 milioni per rimborso alla Gioventù Italiana delle spese per il personale e di L. 40 milioni per le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in comodato dalla stessa Gioventù italiana e per gli oneri vari, patrimoniali e fiscali, gravanti sui beni medesimi [2].

     2. Alle spese si farà fronte con altrettanta quota dei mezzi finanziari spettanti alla regione per gli anni suddetti, in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     3. Negli stati di previsione della spesa corrente regionale per gli anni finanziari 1974, 1975 e 1976 saranno istituiti i seguenti capitoli:

     - rimborso alla Gioventù italiana delle spese per il personale messo a disposizione dell'amministrazione regionale;

     - spese per la manutenzione degli immobili dati in comodato alla Gioventù italiana e per gli oneri patrimoniali e fiscali relativi.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43, secondo comma, dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Comma modificato dalla L.R. 3 gennaio 1976, n. 1.