§ 5.2.24 - L.R. 29 aprile 1995, n. 37.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:29/04/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 2.  (Ristrutturazione Palazzo Bagatti-Valsecchi).
Art. 3.  (Sede archivio generale).
Art. 4.  (Comunità montane).
Art. 5.  (Accordi di programma).
Art. 6.  (Unioni di comuni).
Art. 7.  (Cooperazione internazionale).
Art. 8.  (Protezione civile).
Art. 9.  (F.R.I.S.L.).
Art. 10.  (Variazioni compensative F.R.I.S.L.)
Art. 11.  (Iniziative per la ex Jugoslavia).
Art. 12.  (Volontariato).
Art. 13.  (Strutture socio-assistenziali).
Art. 14.  (Anticipazioni regionali per l'attuazione del progetto obiettivo anziani).
Art. 15.  (Contributi in capitale alle USSL per la realizzazione di unità spinali).
Art. 16.  (Sviluppo socio-culturale dei giovani).
Art. 17.  (Nomadi).
Art. 18.  (Tossicodipendenze).
Art. 19.  (Strutture socio-sanitarie per la psichiatria).
Art. 20.  (Imprenditorialità giovanile).
Art. 21.  (Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale).
Art. 22.  (Cooperazione).
Art. 23.  (Cooperative sociali).
Art. 24.  (Immigrati extracomunitari).
Art. 25.  (Diritto allo studio universitario).
Art. 26.  (Centri di formazione professionale).
Art. 27.  (Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94).
Art. 28.  (Miglioramento del bestiame).
Art. 29.  (Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).
Art. 30.  (Sostegno del settore lattiero-caseario).
Art. 31.  (Zootecnia minore).
Art. 32.  (Agriturismo).
Art. 33.  (Strutture cooperative in agricoltura).
Art. 34.  (Piani di miglioramento aziendale).
Art. 35.  (Trattamento ed utilizzo dei reflui zootecnici).
Art. 36.  (Iniziativa comunitaria relativa al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della selvicoltura reg. CEE n. 867/90).
Art. 37.  (Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93).
Art. 38.  (Programma operativo Interreg).
Art. 39.  (Contributi alle organizzazioni professionali in agricoltura).
Art. 40.  (Piano di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b).
Art. 41.  (Programma operativo LEADER II).
Art. 42.  (Agricoltura di montagna).
Art. 43.  (Contributi ai pescatori).
Art. 44.  (Programma operativo Asse del Sempione).
Art. 45.  (Aree attrezzate ed infrastrutture per insediamenti produttivi).
Art. 46.  (Albi delle imprese artigiane).
Art. 47.  (Riconversione dell'industria bellica).
Art. 48.  (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).
Art. 49.  (Interventi di promozione e sviluppo dell'artigianato).
Art. 50.  (Programma operativo PMI).
Art. 51.  (Programma Operativo Resider II - 1994/1997).
Art. 52.  (Programma operativo Retex Area Asse del Sempione).
Art. 53.  (Associazionismo e cooperazione commerciale).
Art. 54.  (Infrastrutture turistiche).
Art. 55.  (Impianti sportivi).
Art. 56.  (Circoli cooperativi).
Art. 57.  (Parchi).
Art. 58.  (Studi di fattibilità nel settore trasporti).
Art. 59.  (Messa in sicurezza di rifiuti tossici).
Art. 60.  (Bonifica terreni degradati).
Art. 61.  (Piano regionale delle acque).
Art. 62.  (Attrezzature di rilevazione dell'inquinamento atmosferico).
Art. 63.  (Autoveicoli a trazione elettrica).
Art. 64.  (Corsi per la vigilanza sulle cave).
Art. 65.  (Giornata del verde pulito).
Art. 66.  (Risparmio energetico).
Art. 67.  (Piste ciclabili e parcheggi).
Art. 68.  (Opere idrauliche di competenza regionale).
Art. 69.  (Acquedotti).
Art. 70.  (Fognature).
Art. 71.  (Interventi agevolati di edilizia residenziale).
Art. 72.  (Casa).
Art. 73.  (Censimento traffico).
Art. 74.  (Barriere architettoniche).
Art. 75.  (Progetti di riqualificazione ed arredo di spazi urbani).
Art. 76.  (Smaltimento rifiuti).
Art. 77.  (Modificazioni alla l.r. 34/78).
Art. 78.  (Utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione).
Art. 79.  (Rideterminazione dei residui presunti e variazioni di cassa).
Art. 80.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.24 - L.R. 29 aprile 1995, n. 37. [1]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento.

(B.U. 4 maggio 1995, n. 18 - 2 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/78 sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.4.1.913 «Spese per l'espletamento delle elezioni regionali» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2749 «Locazione e manutenzione hardware e software applicativi» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2752 «Acquisizione hardware e relativo software di base» è incrementata di L. 1.600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3897 «Spese per incarichi di consulenza e professionali per problemi di particolare rilievo scientifico connessi con le funzioni regionali» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la descrizione del capitolo 2.2.4.1.2074 è così modificata: «Contributo ad associazioni che tutelano gli interessi morali e materiali delle persone in stato di bisogno»;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.1.1.1223 «Spese per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro» è ridotta di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso -» è ridotta di L. 900.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso -» è ridotta di L. 600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso -» è ridotta di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.456 «Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1288 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso -» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2143 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - I quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso -» è incrementata di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2144 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali - I quadrimestre - anno scolastico successivo a quello in corso -» è incrementata di L. 600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.10.1.1217 «Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici» è ridotta di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.2.1.532 «Spese di ordinaria manutenzione di opere idrauliche e di corsi d'acqua di competenza regionale» è ridotta di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» è ridotta di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 100.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 2. (Ristrutturazione Palazzo Bagatti-Valsecchi).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 8 gennaio 1979, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.1504 «Spese per il completamento dei lavori di ristrutturazione e relativi arredi ed attrezzature del palazzo Bagatti-Valsecchi di via Santo Spirito, 10 - Milano» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 3. (Sede archivio generale).

     1. Per le finalità di cui all'art. 2 della l.r. 12 marzo 1990, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 250.000.000.

     2. All'onere di L. 250.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.2946 «Spese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili e dei relativi impianti da adibire a sede dell'archivio generale di deposito» è incrementata di L. 250.000.000.

 

     Art. 4. (Comunità montane).

     1. Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 24, della l.r. 19 aprile 1993, n. 13, è autorizzata per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa in capitale complessiva di L. 30.000.000.000 di cui L. 8.000.000 000 per il 1995.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1996 e 1997 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1996 e 1997 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 30.000.000.000 di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1995/97, al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 1.3.1 «Enti locali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 8.000.000.000 per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per I'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.3671 la cui descrizione è così modificata «Concorso regionale al finanziamento delle comunità montane per la valorizzazione dei relativi territori» è incrementata di L. 8.000.000.000.

 

     Art. 5. (Accordi di programma).

     1. Per le finalità di cui all'art. 8 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.3681 la cui descrizione è così modificata «Fondo regionale per il finanziamento o prefinanziamento delle spese per la predisposizione degli strumenti tecnici, degli studi preliminari, ovvero degli interventi oggetto di accordi di programma» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 6. (Unioni di comuni).

     1. Per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 6, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28, è autorizzata per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 per il 1995.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1996 e 1997 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1996 e 1997 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1995/97, al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 1.3.1 «Enti locali» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 1.000.000.000, per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 1.3.1.2.3931 «Contributi regionali per l'unione di comuni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 7. (Cooperazione internazionale).

     1. Per le finalità di cui all'art. 3 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 1.300.000.000.

     2. All'onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.3854 «Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali» è incrementata di L. 1.300.000.000.

 

     Art. 8. (Protezione civile).

     1. Per le finalità di cui all'art. 10 della l.r. 12 maggio 1990, n. 54, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 350.000.000.

     2. All'onere di L. 350.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.1.2.3078 «Spese per l'acquisto di strutture ed attrezzature tecnologiche della sala operativa regionale e delle sedi regionali decentrate della protezione civile» è incrementata di L. 350.000.000.

 

          Art. 9. (F.R.I.S.L.).

     1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi in capitale per L. 119.037.000.000 per le sottoindicate iniziative le cui schede sono allegate al bilancio pluriennale 1995-1997:

     a) L. 40.000.000.000 per l'iniziativa beni culturali;

     b) L. 20.000.000.000 per l'iniziativa viabilità minore;

     c) L. 25.000.000.000 per l'iniziativa anziani;

     d) L. 15.000.000.000 per l'iniziativa trattamento rifiuti;

     e) L. 19.037.000.000 per l'iniziativa viabilità primaria.

     2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 9 della l.r. 15 settembre 1993, n. 29 per il 1995 relativamente alla iniziativa «accoglienza», è ridotta di L. 12.000.000.000.

     3. All'onere di L. 119.037.000.000 di cui al precedente comma si provvede per L. 21.037.000.000, mediante utilizzo, per competenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accantonamento a fondo globale 5.2.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e, per cassa, mediante utilizzo del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995; per L. 12.000.000.000 mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma e per L. 86.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3341 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa beni culturali» è incrementata di L. 40.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3843 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa viabilità minore» è incrementata di L. 20.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3338 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa anziani» è incrementata di L. 25.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3356 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa trattamento rifiuti» è incrementata di L. 15.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3350 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa viabilità primaria» è incrementata di L. 19.037.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3344 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa accoglienza» è ridotta di L. 12.000.000.000».

 

     Art. 10. (Variazioni compensative F.R.I.S.L.)

     1. Ai sensi di quanto disposto dal comma sette quinquies dell'art. 36 della l.r. 34/78 e successive modificazioni e dall'art. 13 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, sono autorizzate per il 1995 variazioni compensative dei sottoriportati capitoli:

     Settore 1.5. Strumenti finanziari collegati

 

 

Gruppi capitoli                  Capitoli collegati

3344                                1.5.1.2.3344

                                    1.5.1.2.3345

3843                                1.5.1.2.3843

                                    1.5.1.2.3844

3338                                1.5.1.2.3338

                                    1.5.1.2.3339

3341                                1.5.1.2.3341

                                    1.5.1.2.3342

3350                                1.5.1.2.3350

                                    1.5.1.2.3351

3841                                1.5.1.2.3841

                   ·                1.5.1.2.3842

3356                                1.5.1.2.3356

                                    1.5.1.2.3357

 

 

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma sono apportate allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3344 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa accoglienza» è ridotta di L. 472.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3345 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa accoglienza» è incrementata di L. 472.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3843 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa viabilità minore» è ridotta di L. 884.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3844 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa viabilità minore» è incrementata di L. 884.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3338 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa anziani» è ridotta di L. 9.714.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3339 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa anziani» è incrementata di L. 9.714.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3341 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa beni culturali» è ridotta di L. 322.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3342 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa beni culturali» è incrementata di L. 322.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3350 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa viabilità primaria» è ridotta di L. 1.200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3351 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa viabilità primaria» è incrementata di L. 1.200.000.000.

 

     Art. 11. (Iniziative per la ex Jugoslavia).

     1. Per le finalità previste dal primo comma, dell'art. 2 della l.r. del 28 marzo 1994, n. 7, è autorizzata la spesa di parte corrente di L. 400.000.000, per l'esercizio finanziario 1995, di cui L. 250.000.000 per le iniziative di cui alla lett. a) e L. 150.000.000 per le iniziative di cui alla lett. b).

     2. All'onere di L. 400.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3776 «Contributi straordinari di parte corrente ad associazioni di volontariato, alle organizzazioni umanitarie ed enti locali per iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3777 «Spese di parte corrente per la promozione di iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» è incrementata di L. 250.000.000.

 

     Art. 12. (Volontariato).

     1. Per le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 6 della l.r. 24 luglio 1993, n. 22, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 2.300.000.000.

     2. All'onere di L. 2.300.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 2, settore 2, categoria 4 è istituito il capitolo 2.2.4.1.3932 «Spese dirette della regione per la formazione e qualificazione professionale dei volontari» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.300.000.000.

 

     Art. 13. (Strutture socio-assistenziali).

     1. E' autorizzata per il 1995 la concessione di contributi in capitale di L. 16.000.000.000, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 16.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5.2.2078 «Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli ERSZ, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati, per la realizzazione di interventi in campo socio-assistenziale» è incrementata di L. 16.000.000.000.

 

     Art. 14. (Anticipazioni regionali per l'attuazione del progetto obiettivo anziani).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1992, n. 48, sono autorizzate per il 1995 anticipazioni straordinarie per un importo complessivo di L. 40.000.000.000.

     2. All'onere di L. 40.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.3698 «Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali correnti per la sanità dirette ad assicurare la continuità dei servizi sanitari agli anziani e handicappati» è incrementata di L. 40.000.000.000.

 

     Art. 15. (Contributi in capitale alle USSL per la realizzazione di unità spinali).

     1. Per la realizzazione delle unità spinali previste dalla l.r. 12 maggio 1990, n. 57, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.2.2.3541 «Contributi in capitale alle USSL e agli enti sanitari per la realizzazione delle unità spinali» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 16. (Sviluppo socio-culturale dei giovani).

     1. Per le finalità di cui alla l.r. 10 maggio 1990, n. 49 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 300.000.000.

     2. All'onere di L. 300.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.1.2203 «Spese dirette della regione per favorire lo sviluppo socio- culturale dei giovani» è incrementata di L. 300.000.000.

 

     Art. 17. (Nomadi).

     1. Per le finalità previste dal primo comma, dell'art. 8, della l.r. 20 dicembre 1989, n. 77 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 2.755.000.000.

     2. All'onere di L. 2.755.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione per L. 755.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 2.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.2.2951 «Contributi in conto capitale a comuni singoli ed associati per la realizzazione di campi di sosta o di transito destinati alle popolazioni nomadi» è incrementata di L. 2.755.000.000.

 

     Art. 18. (Tossicodipendenze).

     1. Per i programmi di assistenza integrata di cui all'art. 15 della l.r. 19 settembre 1988, n. 51, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 2.200.000.000.

     2. All'onere di L. 2.200.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2,3.7.2.3282 «Contributi in capitale agli ERSZ per i programmi di assistenza integrata finalizzati alla prevenzione ed alla riabilitazione delle tossicodipendenze» è incrementata di L. 2.200.000.000.

 

     Art. 19. (Strutture socio-sanitarie per la psichiatria).

     1. Per la realizzazione del programma di interventi di cui alle lett. b) e c), primo comma, dell'art. 5 della l.r. 31 dicembre 1984, n. 67, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 17.000.000.000.

     2. All'onere di L. 17.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.7.2.3218 «Contributi in capitale per la realizzazione ed il completamento di strutture per servizi psichiatrici e neuropsichiatrici» è incrementata di L. 17.000.000.000.

 

     Art. 20. (Imprenditorialità giovanile).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 10 dicembre 1986, n. 68 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1995, le seguenti spese:

     a) L. 400.000.000 per gli oneri derivanti dalla convenzione con Finlombarda S.p.a. di cui all'art. 4, primo comma;

     b) L. 95.000.000 per i contributi di parte corrente di cui all'art. 4, primo comma, lett. a) e b);

     c) L. 2.000.000.000 in conto capitale per il fondo di rotazione di cui all'art. 4, primo comma, lett. c).

     2. All'onere complessivo di L. 2.495.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per L. 495.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.3422 «Rimborso spese di istruttoria a Finlombarda S.p.A. per la gestione del fondo regionale per la creazione di imprese da parte dei giovani» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.2252 «Contributi di parte corrente a favore di Finlombarda S.p.a. per il rimborso totale delle spese di costituzione di piccole imprese formate da giovani nonché per la copertura finanziaria parziale delle spese di locazione di immobili destinati alle relative attività, degli oneri finanziari per l'accesso al credito di esercizio e delle spese di addestramento in relazione all'attività dell'impresa» è incrementata di L. 95.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2255 «Fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 21. (Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 27 aprile 1991, n. 9, sono autorizzate, per il 1995, le seguenti spese:

     a) L. 350.000.000 di parte corrente per gli interventi di politica del lavoro e di sostegno all'occupazione, ai sensi dell'art. 2;

     b) L. 1.350.000.000 di parte corrente a favore di enti pubblici economici ed imprese, costituite anche in forma cooperativa per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 3;

     c) L. 1.700.000.000 di parte corrente per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro, ai sensi dell'art. 4;

     d) L. 1.000.000.000 di parte corrente per interventi volti a promuovere la pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell'art. 6;

     e) L. 800.000.000 in conto capitale a favore di imprese per l'avvio di attività imprenditoriali tramite Finlombarda S.p.a., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a);

     f) L. 200.000.000 in conto capitale per la concessione di un contributo una tantum per l'avvio delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b).

     2. All'onere complessivo di L. 5.400.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione di L. 4.400.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 e di L. 1.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3269 «Contributi ad enti pubblici economici ed imprese costituite anche in forma cooperativa per incentivare l'assunzione di soggetti appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro» è incrementata di L. 1.350.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2841 «Concessione di finanziamenti agevolati ai lavoratori in difficoltà occupazionale per l'avvio di attività imprenditoriali, tramite Finlombarda S.p.a.» è incrementata di L. 800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2842 «Contributi in capitale una tantum ai lavoratori in difficoltà occupazionali per l'avvio di attività imprenditoriali» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3705 «Spese per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro» è incrementata di L. 1.700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3706 «Spese per la promozione di azioni positive ed interventi per le pari opportunità» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3708 «Spese per la promozione degli interventi di politica attiva del lavoro della regione Lombardia» è incrementata di L. 350.000.000.

 

     Art. 22. (Cooperazione).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 8.400.000.000 per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte, ai sensi della lett. a), del primo comma, dell'art. 7 della l.r. 7 agosto 1986, n. 32.

     2. All'onere di L. 8.400.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.1992 «Contributi in capitale ad imprese cooperative per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte» è incrementata di L. 8.400.000.000.

 

          Art. 23. (Cooperative sociali).

     1. Per le finalità previste all'art. 11, primo comma, lett. b) e quarto comma della l.r. 1 giugno 1993, n. 16, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 6.200.000.000.

     2. All'onere di L. 6.200.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3685 «Fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è incrementata di L. 6.200.000.000.

 

     Art. 24. (Immigrati extracomunitari).

     1. Per gli interventi a tutela degli immigrati extracomunitari di cui alla l.r. 4 luglio 1988, n. 38, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa complessiva di L. 1.100.000.000 di cui:

     a) L. 200.000.000 di parte corrente per iniziative dirette della regione previste dal primo e secondo comma dell'art. 2;

     b) L. 100.000.000 di parte corrente per contributi previsti dal secondo comma dell'art. 8;

     c) L. 400.000.000 per contributi in capitale a comuni e consorzi di comuni, enti morali pubblici di cui all'art. 7;

     d) L. 400.000.000 per contributi in capitale a enti morali privati di cui all'art. 7.

     2. All'onere complessivo di L. 1.100.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione per L. 300.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 800.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.1.2319 «Spese per gli interventi diretti della regione a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.1.2323 «Contributi alle associazioni, enti ed istituzioni a carattere regionale e/o nazionale con sede nella regione operanti con carattere di continuità, a favore dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie e delle associazioni costituite da lavoratori extracomunitari» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.2.2583 «Contributi in capitale ai comuni, consorzi di comuni ed enti locali pubblici per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari, è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.2.2584 «Contributi in capitale ad enti morali privati per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari» è incrementata di L. 400.000.000.

 

     Art. 25. (Diritto allo studio universitario).

     1. Per gli interventi in capitale di cui al terzo comma dell'art. 37 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 3.500.000.000.

     2. All'onere di L. 3.500.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.6.2.3555 «Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, nonché la dotazione di beni ed arredi delle strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università» è incrementata di L. 3.500.000.000.

 

     Art. 26. (Centri di formazione professionale).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 11.500.000.000 per le finalità di cui all'ultimo alinea del primo comma, dell'art. 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 66 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 11.500.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale» è incrementata di L. 11.500.000.000.

 

     Art. 27. (Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94).

     1. Per l'attuazione degli interventi del Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie-obiettivo 5a di cui ai regolamenti CEE n. 2328/91 e n. 2843/94, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 3.500.000.000.

     2. All'onere di L. 3.500.000.000 per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3933 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O del piano relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.500.000.000.

 

     Art. 28. (Miglioramento del bestiame).

     1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. a) della l.r. 3 febbraio 1983, n. 8, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3186 «Contributi in capitale finanziati con risorse autonome per il miglioramento del bestiame» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 29. (Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).

     1. Per gli interventi di cui all'art. 3 della l.r. 8 luglio 1989, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 26.000.000.

     2. All'onere di L. 26.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3423 «Spese per le funzioni amministrative delegate in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi» è incrementata di L. 26.000.000.

 

     Art. 30. (Sostegno del settore lattiero-caseario).

     1. Per il sostegno del settore lattiero-caseario e di altri comparti in situazioni congiunturali sfavorevoli di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2 della l.r. n. 6/91 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3424 «Interventi per fronteggiare le sfavorevoli situazioni congiunturali nel settore lattiero-caseario» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 31. (Zootecnia minore).

     1. Per gli interventi previsti dalla lett. f) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 52, della l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 300.000.000.

     2. All'onere di L. 300.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3427 «Contributo in conto capitale per l'incremento, il miglioramento e la difesa delle speci appartenenti alla zootecnia minore» è incrementata di L. 300.000.000.

 

     Art. 32. (Agriturismo).

     1. Per la concessione di contributi per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui all'art. 4 della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3428 «Contributi in capitale per gli investimenti previsti dai piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 33. (Strutture cooperative in agricoltura).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 la spesa in capitale complessiva di L. 23.040.000.000 di cui:

     a) L. 9.500.000.000 per interventi di ricapitalizzazione finanziaria di cui all'art. 4, primo comma;

     b) L. 13.540.000.000 per gli interventi di sviluppo riguardanti strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, secondo comma.

     2. All'onere di L. 23.040.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3429 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura» è incrementata di L. 9.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3430 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» è incrementata di L. 13.540.000.000.

 

     Art. 34. (Piani di miglioramento aziendale).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti nei piani di miglioramento aziendale di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3673 «Contributi regionali per gli investimenti previsti nei piani di miglioramento aziendale e del reddito per unità di lavoro» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 35. (Trattamento ed utilizzo dei reflui zootecnici).

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 9 della l.r. 15 dicembre 1993, n. 37, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3690 «Contributi alle imprese agricole singole e associate per interventi volti alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, al recupero energetico, all'introduzione di sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 36. (Iniziativa comunitaria relativa al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della selvicoltura reg. CEE n. 867/90).

     1. Per l'attuazione degli interventi relativi al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della selvicoltura di cui al reg. CEE n. 867/ 90, quale cofinanziamento regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 100.000.000.

     2. All'onere di L. 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 3.2.3.2.3934 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O dell'iniziativa comunitaria di miglioramento della selvicoltura reg. CEE n. 867/90» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

 

     Art. 37. (Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93).

     1. Per l'attuazione degli interventi del Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui ai reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93 - obiettivo 5a, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 1.400.000.000.

     2. All'onere di L. 1.400.000.000 per il 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 3.2.3.2.3935 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O del piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93, obiettivo 5a» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.400.000.000.

 

     Art. 38. (Programma operativo Interreg).

     1. Per l'attuazione degli interventi del programma operativo Interreg Italia-Svizzera (sottoprogramma Lombardia), predisposto ai sensi della comunicazione CEE (94/c 180/13) ed approvato con d.g.r. n. 5/57969 dell'11 ottobre 1994, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 2.587.000.000.

     2. All'onere di L. 2.587.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 3.2.3.2.3936 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O per il programma "Interreg Italia-Svizzera 1994-99"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     - all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.3.2.2.3937 «Cofinanziamento regionale FESR per il programma "Interreg Italia-Svizzera 1994-99"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.087.000.000.

 

     Art. 39. (Contributi alle organizzazioni professionali in agricoltura).

     1. Per le finalità previste all'art. 16, secondo comma, della l.r. 12 settembre 1986, n. 47, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3 settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 3.2.4.1.3995 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 40. (Piano di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti nel «Piano di Sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» predisposto ai sensi del regolamento CEE del 20 luglio 1993, n. 2081, ed approvato con d.g.r. n. 5/50197 del 28 marzo 1994, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, quale cofinanziamento regionale la spesa in capitale di L. 6.133.000.000.

     2. All'onere di L. 6.133.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5, è istituito il capitolo 3.2.5.2.3938 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O per il piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.500.000.000;

     - all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.3.2.2.3939 «Cofinanziamento regionale FESR per il piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.633.000.000.

 

     Art. 41. (Programma operativo LEADER II).

     1. Per l'attuazione degli interventi del programma operativo LEADER II predisposto ai sensi della comunicazione CEE (94c 180/12) ed approvato con d.g.r. 5/58723 del 25 ottobre 1994, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, quale cofinanziamento regionale, Ia spesa in capitale di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5, è istituito il capitolo 3.2.5.2.3940 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O per il programma LEADER II» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

 

     Art. 42. (Agricoltura di montagna).

     1. Per gli interventi di razionalizzazione del processo produttivo di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 30 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 4:000.000.000.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3830 «Contributi regionali per la realizzazione del processo produttivo in montagna» è incrementata di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 43. (Contributi ai pescatori).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 26 maggio 1982, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 160.000.000 di cui:

     - L. 100.000.000 per contributi a cooperative di pescatori professionisti e loro consorzi ai sensi dell'art. 32;

     - L. 10.000.000 per contributi a pescatori iscritti all'albo provinciale per la revisione di barche e motori, nonché l'acquisto di altre attrezzature ai sensi dell'art. 33;

     - L. 50.000.000 per contributi ad associazioni di pescatori dilettanti per il ripopolamento ai sensi dell'art. 34.

     2. All'onere complessivo di L. 160.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2384 «Contributi in capitale a cooperative tra pescatori professionali iscritti all'albo ed a loro consorzi per il miglioramento e il potenziamento della pesca professionale» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2385 «Contributi in capitale a pescatori professionali singoli iscritti all'albo provinciale per l'acquisto e la revisione generale di barche e motori nonché per l'acquisto di altre attrezzature» è incrementata di L. 10.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2386 «Contributi in capitale ad associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e ad enti senza fine di lucro, per il ripopolamento ittico di acque destinate alla pesca dilettantistica e sportiva» è incrementata di L. 50.000.000.

 

     Art. 44. (Programma operativo Asse del Sempione).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma, dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 1.367.000.000 quale cofinanziamento regionale del «Piano di riconversione - Programma operativo - obiettivo 2 - Area Asse del Sempione», predisposto ai sensi del regolamento CEE 2081 del 20 luglio 1993 ed approvato con deliberazione della giunta regionale n. 50257 del 28 marzo 1994.

     2. All'onere di L. 1.367.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.1.2.3825 «Programma operativo Area «Asse del Sempione» - cofinanziamento regionale al sottoprogramma FESR» è incrementata di L. 1.367.000.000.

 

     Art. 45. (Aree attrezzate ed infrastrutture per insediamenti produttivi).

     1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30, è autorizzata per gli anni 1995, 1996 e 1997 la spesa di L. 29.000.000.000 di cui L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1996 e 1997 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1996 e 1997 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 29.000.000.000 relativo agli interventi di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1995/97, al quadro delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 3.3.1 «Localizzazioni e progetti integrati» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 10.000.000.000, per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.1.2.3845 «Contributi in capitale per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate, per il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse nonché per la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi destinati agli insediamenti produttivi» è incrementata di L. 10.000.000.000.

 

     Art. 46. (Albi delle imprese artigiane).

     1. Per la revisione degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane di cui al quinto comma dell'art. 9 e all'art. 33 della l.r. 73/89, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.1.2872 «Spese per la revisione degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 47. (Riconversione dell'industria bellica).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 11 marzo 1994, n. 6, sono autorizzate le seguenti spese:

     a) L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, per le attività di studio, di ricerca, di elaborazione e di proposta dell'agenzia regionale di cui all'art. 3;

     b) L. 6.200.000.000 per il triennio 1995-1996-1997 di cui L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, per la concessione di contributi di parte corrente per la elaborazione di progetti d'intervento di cui all'art. 4, secondo comma.

     2. L'onere di L. 6.250.000.000 di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1995/97, al quadro di previsione delle spese di parte I, spese per l'adempimento di funzioni normali, obiettivo 3.3.2. «Servizi reali alle imprese singole e associate» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite ai nuovi provvedimenti legislativi».

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 23, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. All'onere complessivo di L. 250.000.000 per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.1.3670 «Spese per le attività promosse dall'Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica» è incrementata di L. 50.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.1.3754 «Contributi a soggetti pubblici e privati per l'elaborazione dei progetti di intervento di riconversione dell'industria bellica» è incrementata di L. 200.000.000.

 

     Art. 48. (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, sono autorizzati i seguenti contributi in capitale:

     a) L. 10.000.000.000 per il 1996 a soggetti pubblici e privati per l'attuazione di programmi di sviluppo e progetti innovativi di cui al terzo comma dell'art. 3;

     b) L. 7.000.000.000 per gli anni 1995 e 1996 di cui L. 2.000.000.000 per il 1995 per lo sviluppo delle qualità di cui al primo comma dell'art. 4;

     c) L. 10.000.000.000 per gli anni 1995 e 1996 di cui L. 1.000.000.000 per il 1995 per la promozione delle innovazioni di cui al primo comma dell'art. 5.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Alla determinazione della spesa per il 1996 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere derivante dal precedente primo comma, pari a L. 27.000.000.000, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1995- 1997, quadro di previsione delle spese di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 3.3.2 «Servizi reali alle imprese singole ed associate» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 3.000.000.000 per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.3677 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle aziende artigiane per investimenti volti allo sviluppo del controllo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.3678 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione di progetti innovativi» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 49. (Interventi di promozione e sviluppo dell'artigianato).

     1. Per gli interventi di promozione e sviluppo del comparto artigiano di cui alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 è autorizzata per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di L. 32.000.000.000 di cui L. 13.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 e precisamente:

     a) L. 7.000.000.000 per il 1995, per le finalità di cui all'art. 4, primo e secondo comma;

     b) L. 7.000.000.000 per il 1995 e 1996, di cui L. 2.000.000.000 per il 1995, per le finalità di cui all'art. 5;

     c) L. 5.000.000.000 per il 1995, 1996 e 1997, di cui L. 2.000.000.000 per il 1995, per le finalità di cui all'art. 8;

     d) L. 3.000.000.000 per il 1996 e 1997, per le finalità di cui all'art. 10 lett. a) e all'art. 11;

     e) L. 4.000.000.000 per il 1995, 1996 e 1997, di cui L. 1.000.000.000 per il 1995, per le finalità di cui all'art. 14, primo comma;

     f) L. 3.000.000.000 per il 1996 e 1997, per le finalità di cui all'art. 21;

     g) L. 3.000.000.000 per il 1995 e 1996, di cui L. 1.000.000.000 per il 1995, per le finalità di cui all'art. 26.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma, lett. b), c), d), e), f) e g), ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1996 e 1997 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 32.000.000.000 relativo agli interventi di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1995/97, al quadro delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, all'obiettivo 3.3.2. «Servizi reali alle imprese singole ed associate» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere complessivo di L. 13.000.000.000 per il 1995, si provvede per L. 7.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 e per L. 6.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.2876 «Spese per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico- scientifiche e la fruizione di servizi reali» è incrementata di L. 7.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.3272 «Contributi per il sostegno di progetti innovativi di imprese artigiane per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.1.2.2879 «Contributi in capitale a consorzi, società consortili fra imprese artigiane e miste per la realizzazione di infrastrutture e servizi consortili all'interno di aree attrezzate e non» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.2884 «Contributi in capitale alle imprese artigiane per la realizzazione o modifiche di strutture ed impianti atti a prevenire, contenere, e/o ridurre l'inquinamento ambientale» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.3.2.2894 «Contributi ad imprese artigiane promosse da giovani per la realizzazione di attività imprenditoriali autonome» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 50. (Programma operativo PMI).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 269.000.000, quale cofinanziamento regionale, del programma operativo PMI - 1994/99 predisposto ai sensi della comunicazione CEE (94/c 180/03) ed approvato con d.g.r. n. 5/57970 dell'11 ottobre 1994.

     2. All'onere di L. 269.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3 settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.3.2.2.3941 «Cofinanziamento regionale FESR per il programma "PMI - 1994/99"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 269.000.000.

 

     Art. 51. (Programma Operativo Resider II - 1994/1997).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 3.382.000.000 quale cofinanziamento regionale del programma operativo Resider II (1994-1997) «Riconversione economica delle aree siderurgiche di Sesto S. Giovanni - Brescia - Valsabbia - Valtrompia - Sebino - Valcamonica - Valcavallina», predisposto ai sensi della comunicazione CEE 94/c 180/07 ed approvato con d.g.r.n. 5/58730 del 25 ottobre 1994.

     2. All'onere di L. 3.382.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.3.2.2.3942 «Cofinanziamento regionale FESR per il programma operativo "Resider II" di riconversione economica (1994-1997)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.382.000.000.

 

     Art. 52. (Programma operativo Retex Area Asse del Sempione).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 262.000.000, quale cofinanziamento regionale del «Programma operativo Retex - Area Asse del Sempione» predisposto ai sensi della comunicazione CEE (94/c 180/05) ed approvato con d.g.r. n. 5/58729 del 25 ottobre 1994.

     2. All'onere di L. 262.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.3.2.2.3943 «Cofinanziamento regionale FESR per il programma Retex - Area Asse del Sempione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 262.000.000.

 

     Art. 53. (Associazionismo e cooperazione commerciale).

     1. Per i programmi di cui all'art. 3 della l.r. 36 del 6 luglio 1981, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la concessione di contributi in capitale di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.2.2.1065 «Contributi in capitale a consorzi tra cooperative di consumo a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive finalizzate ad agevolare la concessione di crediti bancari nonché ai gruppi associati tra esercenti il commercio al dettaglio per l'acquisto la ristrutturazione ed il rinnovo dei locali delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 54. (Infrastrutture turistiche).

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 14, secondo comma, lett. a), della l.r. 27 giugno 1988, n. 36, è autorizzata per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa complessiva di L. 7.500.000.000 di cui L. 2.500.000.000 per il 1995.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1996 e 1997 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1996 e 1997 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 7.500.000.000 di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1995/97, al quadro delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 3.4.5 «Promozione dell'offerta turistica» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 2.500.000.000, per il 1995, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     6. E' altresì autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per il 1995 per l'attività svolta da Finlombarda S.p.a., in base alla convenzione di cui al terzo comma dell'art. 15 della l.r. 36/88.

     7. All'onere di L. 200.000.000 previsto dal precedente sesto comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.1.447 «Contributi ad enti ed associazioni di propaganda sportiva per la realizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente significative» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2502 «Contributi regionali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi dai proprietari per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» è incrementata di L. 2.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.1.2493 «Spese per il compenso a favore di Finlombarda S.p.a. a titolo di rimborso degli oneri per l'attuazione delle operazioni organizzative ed esecutive finalizzate all'incentivazione dell'ammodernamento, del potenziamento e della qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» è incrementata di L. 200.000.000.

 

     Art. 55. (Impianti sportivi).

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui alla lett. b), dell'art. 2, della l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.578 «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 56. (Circoli cooperativi).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di un contributo in capitale di L. 1.000.000.000 per i programmi di cui alle lett. a) e b), dell'art. 3, della l.r. 29 aprile 1988, n. 24.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.2630 «Contributi in capitale a consorzi e a cooperative di garanzia fidi per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti e da adibire all'esercizio dell'attività sociale», è incrementata di L. 600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.2631 «Contributi in capitale a consorzi regionali e cooperative di garanzia fidi per l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività» è incrementata di L. 400.000.000.

 

     Art. 57. (Parchi).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi in capitale di:

     a) L. 6.700.000.000 per l'acquisizione di aree e per altri interventi di cui agli artt. 5, 17, settimo comma, lett. a) e 24, nono comma;

     b) L. 1.000.000.000 per la realizzazione e trasformazione dei sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero di cui all'art. 9, terzo comma, lett. d);

     c) L. 1.000.000.000 per l'acquisizione di aree dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all'art. 34, secondo comma;

     d) L. 100.000.000 per programmi finalizzati alla realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico, di cui al quarto comma dell'art. 41.

     2. All'onere di L. 8.800.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette» è incrementata di L. 6.700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1672 «Contributi in capitale per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero, a favore degli enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1673 «Contributi in capitale per l'acquisizione delle aree e per gli interventi di realizzazione di parchi locali di interesse sovracomunale a favore di comuni e loro consorzi» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1674 «Contributi in capitale per la realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico» è incrementata di L. 100.000.000.

 

     Art. 58. (Studi di fattibilità nel settore trasporti).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 29 novembre 1979, n. 68, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 600.000.000.

     2. All'onere di L. 600.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.8.2.837 «Spese per la progettazione esecutiva e per studi di fattibilità tecnica ed economica riguardante interventi nel settore dei trasporti» è incrementata di L. 600.000.000.

 

     Art. 59. (Messa in sicurezza di rifiuti tossici).

     1. Per le opere di messa in sicurezza di serbatoi contenenti rifiuti liquidi, nonché per l'asportazione dei reflui tossici, di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n 1171/FPC del 21 settembre 1987 e altresì della d.g.r. n 24284 del 20 settembre 1987, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.3188 «Spese in capitale per interventi urgenti di messa in sicurezza di rifiuti tossici dell'area del centro ecologico padano di Carpiano» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 60. (Bonifica terreni degradati).

     1. Per la bonifica di terreni degradati di cui all'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione dei contributi in capitale di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.2.980 «Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 61. (Piano regionale delle acque).

     1. Per l'affidamento d'incarichi di cui all'art. 14 della l.r. 20 marzo 1980, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 300.000.000,

     2. All'onere di L. 300.000.000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.843 «Spese per la redazione del piano regionale delle acque e per le inerenti attività preliminari ed integrative» è incrementata di L. 300.000.000.

 

     Art. 62. (Attrezzature di rilevazione dell'inquinamento atmosferico).

     1. Per l'acquisto delle attrezzature tecniche di cui all'art. 6 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.2.1.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.1.1816 «Spese per l'acquisto diretto di attrezzature tecniche per il coordinamento e l'integrazione dei servizi provinciali di rilevamento atmosferico» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 63. (Autoveicoli a trazione elettrica).

     1. Per la concessione di contributi per l'acquisto e la locazione finanziaria di veicoli elettrici di cui all'art. 5 della l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 400.000.000.

     2. All'onere di L. 400.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.1.3767 «Contributi per l'acquisto e la locazione finanziaria di veicoli elettrici dotati di accumulatori» è incrementata di L. 400.000.000.

 

     Art. 64. (Corsi per la vigilanza sulle cave).

     1. Per l'istituzione di corsi di formazione di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione per gli operatori del settore di cui all'art. 53 della l.r. 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 100.000.000.

     2. All'onere di L. 100.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo Globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 4, è istituito il capitolo 4.3.4.1.3944 «Corsi di formazione professionale per il personale di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione per gli operatori del settore» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

 

     Art. 65. (Giornata del verde pulito).

     1. Per le iniziative svolte in occasione della «Giornata del verde pulito» di cui all'art. 1 della l.r. 20 luglio 1991, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi regionali di parte corrente di L. 400.000.000.

     2. All'onere di L. 400.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo Globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.6.1.3679 «Contributi ai comuni per le iniziative della giornata del verde pulito» è incrementata di L. 400.000.000.

 

     Art. 66. (Risparmio energetico).

     1. Per il sostegno di progetti di risparmio energetico di cui all'art. 1, della l.r. 15 settembre 1989, n. 50, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995, la concessione di un contributo in capitale di L. 500.000.000 a favore di Finlombarda S.p.a.

     2. All'onere di L. 500.000.000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.2.2633 «Contributi una tantum in capitale a Finlombarda S.p.a. per l'erogazione di un contributo sull'ammontare attualizzato degli interessi sui prefinanziamenti, finanziamenti a lungo termine e locazioni finanziarie contratti per iniziative di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 67. (Piste ciclabili e parcheggi).

     1. Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 8 della l.r. 27 novembre 1989, n. 65 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1.2.2839 «Contributi in capitale a province, comuni e loro consorzi per la realizzazione di piste ciclabili e di parcheggi attrezzati e di punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 68. (Opere idrauliche di competenza regionale).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1973, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 4.000.000.000.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.2.2.863 «Spese per la realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale» è incrementata di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 69. (Acquedotti).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 10 settembre 1984, n. 53 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi in capitale di L. 10.000.000.000.

     2. All'onere complessivo di L. 10.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.3.2.891 «Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti» è incrementata di L. 10.000.000.000.

 

     Art. 70. (Fognature).

     1. Per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento di cui all'art. 1 della l.r. 28 aprile 1984, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 10.000.000.000.

     2. All'onere di L. 10.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.4.2.1784 «Contributi in capitale agli enti locali con popolazione non superiore a tremila abitanti, e loro consorzi per la costruzione o per il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento» è incrementata di L. 10.000.000.000.

 

     Art. 71. (Interventi agevolati di edilizia residenziale).

     1. Per gli interventi agevolati di edilizia residenziale di cui alla l.r. 20 aprile 1985, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 una ulteriore spesa complessiva di L. 1.300.000.000, così suddivisa:

     a) L. 1.200.000.000, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. B) della citata legge, a favore di cooperative ed imprese edilizie e loro consorzi per la copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti in valuta contratti da istituti di credito fondiario;

     b) L. 100.000.000, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. A) della citata legge, destinati all'integrazione in capitale della provvista raccolta dagli istituti di credito fondiario per la concessione di finanziamenti agevolati.

     2. All'onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.2000 «Contributi in capitale per interventi di edilizia agevolata- convenzionata a favore di cooperative ed imprese edilizie e loro consorzi concessi per la copertura di rischio di cambi a fronte di prestiti in valuta contratti da istituti di credito fondiario» è incrementata di L. 1.200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.1999 «Contributi in capitale per interventi di edilizia agevolata- convenzionata a favore di cooperative ed imprese edilizie e loro consorzi» è incrementata di L. 100.000.000.

 

     Art. 72. (Casa).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 15 dicembre 1993, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 30.000.000.000.

     2. All'onere di L. 30.000.000.000 a carico del bilancio regionale, quale conseguenza della mancata reiscrizione nell'apposito fondo vincolato, delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alla legge n. 457/78 e successive leggi di finanziamento, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.3718 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi» è incrementata di L. 30.000.000.000.

 

     Art. 73. (Censimento traffico).

     1. Per l'attuazione del censimento di cui all'art. 1 della l.r. 9 gennaio 1981, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.1.1077 «Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese sostenute per la realizzazione del censimento della circolazione sulle strade extraurbane regionali, secondo le direttive della CEE» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 74. (Barriere architettoniche).

     1. Per la realizzazione degli interventi diretti a sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 34 bis della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.2.2867 «Spese dirette per la realizzazione di interventi pilota su edifici e strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 75. (Progetti di riqualificazione ed arredo di spazi urbani).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 della l.r. 19 dicembre 1991, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.2.3260 «Contributi ai comuni per incentivare l'attuazione di progetti di riqualificazione e arredo degli spazi urbani» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 76. (Smaltimento rifiuti).

     1. In relazione a quanto previsto al quarto comma, lett. f) dell'art. 7 ed all'art. 7 bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, così come modificata dalla l.r. 10 settembre 1984, n. 54, è autorizzata l'iscrizione, negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, delle somme derivanti dall'escussione di garanzie finanziarie prestate da privati per l'attività di smaltimento rifiuti da reimpiegare per la bonifica ed il ripristino, nonché il risarcimento di danni derivanti all'ambiente.

     2. Alla determinazione delle somme da iscrivere negli stati di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

     3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione delle entrate

     Al titolo 3, categoria 5 è istituito il capitolo 3.5.3947 «Escussione a favore della regione delle garanzie finanziarie prestate da privati che esercitano attività di smaltimento rifiuti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     B) Stato di previsione delle spese

     All'ambito 4, settore 3, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.3.1.1.3948 «Impiego delle somme escusse a titolo di garanzia finanziaria ai privati che svolgono attività di smaltimento rifiuti, per la bonifica ed il ripristino, nonché il risarcimento di danni derivanti all'ambiente» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

 

     Art. 77. (Modificazioni alla l.r. 34/78).

     1. [2].

     2. [In deroga a quanto stabilito dall'art. 70, quarto comma, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, le somme di cui all'art. 6 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa] [3].

 

     Art. 78. (Utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione).

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1995 di una ulteriore quota dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1994 di L. 12.500.000.000.

     2. L'avanzo presunto di amministrazione di cui al comma precedente è destinato alla copertura finanziaria di competenza delle seguenti autorizzazioni di spesa per il 1995:

     a) L. 1.000.000.000 per provvedere al pagamento degli oneri previdenziali messi a ruolo e riferiti ad anni precedenti;

     b) L. 1.050.000.000 per la finalità di cui all'art. 1 della l.r. 13 agosto 1992, n. 24;

     c) L. 1.800.000.000 per gli interessi di ritardato pagamento di lavori già effettuati e relativi agli interventi di cui alle leggi 470/87 e 159/88;

     d) L. 650.000.000 per gli interessi di ritardato pagamento di lavori già effettuati e relativi alle opere di cui alle l.r. 20/87 e legge 470/87;

     e) L. 7.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 10 della l.r. 16 dicembre 1991, n. 34;

     f) L. 1.000.000.000 per le finalità di cui alla lett. h) del primo comma dell'art. 2 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95.

     3. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, per la copertura finanziaria di cassa, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 12.500.000.000.

     4. In relazione all'ordinanza emessa dal giudice istruttore del tribunale di Milano in data 20 gennaio 1995, con la quale si ingiunge alla regione Lombardia di pagare a «Lombardia Risorse S.p.a.» la somma capitale di L. 420.000.000 oltre gli interessi legali dal 13 dicembre 1991, relativamente a fatture non pagate, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per interessi di ritardato pagamento, per l'esercizio finanziario 1995.

     5. Alla copertura finanziaria di L. 200.000.000 di cui al precedente quarto comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria della voce di bilancio 9991 «Quota del saldo finanziario positivo accertata alla chiusura dell'esercizio precedente (Voce 9991) l.r. 34/78 (Artt. 31, III comma - 48, I comma, lett. B)» è incrementata di L. 12.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.3835 «Oneri previdenziali per il personale regionale riferito ad anni precedenti» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.3531 «Contributo straordinario a favore del consorzio di bonifica E. Villoresi - Est Ticino» è incrementata di L. 1.050.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.1.3839 «Oneri per interessi dovuti al ritardato pagamento di lavori già effettuati» è incrementata di L. 2.450.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.1.3268 «Programmi operativi di formazione professionale relativi agli obiettivi del Fondo sociale europeo - cofinanziamento regionale» è incrementata di L. 7.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.3707 «Spese per la formazione e aggiornamento professionale dei docenti ed operatori della formazione professionale» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - all'obiettivo 4.3.3. «Tutela atmosferica» è istituito il capitolo 4.3.3.2.3996 «Spese per gli interessi di ritardato pagamento di fatture a favore di Lombardia Risorse S.p.a.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000».

 

     Art. 79. (Rideterminazione dei residui presunti e variazioni di cassa).

     1. Al fine di adeguare le previsioni relative ai residui presunti e le dotazioni di cassa di alcuni capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, allo stato di previsione delle spese sono apportate le variazioni di cui alla tabella riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.

     2. All'onere conseguente alle variazioni di cassa disposte con il precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 80. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Sostituisce l'art. 50 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1, a decorrere dalla data indicata al comma 4, art. 3, della stessa L.R. 1/98.