Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/09/1996 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all'art. 4 della l.r. 10 maggio 1990, n. 50). |
Art. 2. (Norma finanziaria). |
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 4.4.136 - L.R. 16 settembre 1996, n. 30. [1]
Integrazione all'art. 4 (istituzione del servizio prevenzione del rischio industriale) della l.r. 10 maggio 1990, n. 50 «Disciplina delle funzioni di competenza della regione in attuazione del d.P.R 17 maggio 1988 n. 175 - attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183».
(B.U. 21 settembre 1996, n. 38 - 3 suppl. ord.).
Art. 1. (Integrazione all'art. 4 della
Art. 2. (Norma finanziaria).
1. Per l'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 2 dell'art. 4 della
2. All'onere di L. 750.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:
- all'ambito 4, settore 3, obiettivo 10, è istituito il capitolo 4.3.10.1.4219 «Spese per l'affidamento di incarichi di consulenza specialistica a supporto del servizio di prevenzione del rischio industriale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 750.000.000.
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Integra il comma 2, art. 4, della