§ 1.7.64 - L.R. 25 novembre 1991, n. 23.
Revisione della dotazione organica del consiglio regionale e norme di reinquadramento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/11/1991
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Ruolo organico del consiglio regionale.
Art. 2.  Accesso ai posti della quarta qualifica funzionale.
Art. 3.  Norma finale.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 1.7.64 - L.R. 25 novembre 1991, n. 23. [1]

Revisione della dotazione organica del consiglio regionale e norme di reinquadramento.

(B.U. 30 novembre 1991, n. 48, 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. Ruolo organico del consiglio regionale.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2. Accesso ai posti della quarta qualifica funzionale.

     1. Fermo restando quanto disposto in via generale dall'art. 5 della l.r. 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale», in sede di prima copertura dei posti della quarta qualifica funzionale assegnati alle portinerie, all'anticamera della presidenza del consiglio e al servizio all'aula del consiglio, si provvede attraverso un corso-concorso interno per la qualificazione del personale allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste per i posti sopra indicati, fermi rimanendo i posti riservati alle categorie protette ex legge 482/68 e l.r. 61/89.

     2. L'ufficio di presidenza, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio provvedimento, individua le strutture di portineria alle quali assegnare posti della quarta qualifica funzionale, determina il numero dei posti della quarta qualifica funzionale, determina il numero dei posti attribuiti a ciascuna di esse, fissa il contenuto delle mansioni relative e le modalità di svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione circa la definizione delle qualifiche funzionali e la conseguente determinazione dei profili professionali. Con appositi provvedimenti, adottati in conformità alla medesima normativa, l'ufficio di presidenza, sentite le organizzazioni sindacali, fissa altresì i posti della quarta qualifica funzionale per l'anticamera della presidenza del consiglio regionale e per il servizio all'aula del consiglio, e stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento delle relative mansioni.

     3. L'ufficio di presidenza, sentite le organizzazioni sindacali, delibera con apposito bando i titoli di ammissione, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del corso-concorso, nonchè i titoli e i criteri di valutazione per la formulazione delle relative graduatorie, fermo restando che potrà essere ammesso al corso-concorso soltanto il personale del ruolo del consiglio regionale che sia inquadrato, alla data di scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al corso-concorso, nella terza qualifica funzionale.

 

          Art. 3. Norma finale.

     1. Il personale ancora inquadrato nella terza qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l'espletamento degli inquadramenti di cui al primo comma del precedente art. 2, mantiene il proprio inquadramento anche in soprannumero, ove ciò risulti necessario, per effetto della riduzione dei posti di dotazione organica di detta qualifica, disposto dall'art. 1.

     2. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza verrà accertato l'eventuale numero delle posizioni in soprannumero e, sentite le organizzazioni sindacali, definiti i criteri di anzianità, per individuare il personale da collocare in tali posti.

     3. Il numero del personale inquadrato nel ruolo del consiglio regionale non potrà comunque superare il numero complessivo dei posti della dotazione organica regionale fissato dalle vigenti disposizioni.

     4. L'inquadramento nella quarta qualifica funzionale ai sensi dell'art. 2 è subordinato al possesso, da parte del personale interessato, del titolo di studio e della eventuale qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa per l'accesso ai posti della qualifica sopraindicata.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sul capitolo 1.1.1.1.4/294 «Spese per il personale del consiglio» del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e successivi, del consiglio regionale.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Sostituisce la tabella allegata alla L.R. 8 maggio 1990, n. 37.