§ 3.1.2 - L.R. 2 settembre 1972, n. 30.
Interventi della regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:02/09/1972
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. La regione nel quadro degli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e per la difesa fitosanitaria delle colture viticole, istituisce in bilancio apposito fondo di L. 46 milioni per il [...]
Art. 2.      1. Le associazioni di produttori che, ai fini di un adeguata difesa fitosanitaria, si propongono di attuare gli interventi di cui al precedente articolo, possono chiedere alla regione la [...]
Art. 3.      1. I criteri di massima, le modalità, le procedure, le condizioni nonché i tipi di prodotti antiparassitari da impiegare ai fini dell'assegnazione del contributo sono determinati dalla giunta [...]
Art. 4.      1. L'assessorato regionale alla produzione agricola e
Art. 5.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative promosse ed attuate nel corso dell'annata agraria 1972.


§ 3.1.2 - L.R. 2 settembre 1972, n. 30. [1]

Interventi della regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria.

(B.U. 6 settembre 1972, n. 39).

 

Art. 1.

     1. La regione nel quadro degli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e per la difesa fitosanitaria delle colture viticole, istituisce in bilancio apposito fondo di L. 46 milioni per il sostegno, mediante la concessione di contributi ad associazioni di produttori, di iniziative riguardanti la distribuzione, mediante l'impiego di mezzi aerei, di prodotti antiparassitari.

 

     Art. 2.

     1. Le associazioni di produttori che, ai fini di un adeguata difesa fitosanitaria, si propongono di attuare gli interventi di cui al precedente articolo, possono chiedere alla regione la concessione di un contributo, nella misura massima del 20%, nella spesa incontrata per la distribuzione nei vigneti di prodotti antiparassitari mediante l'impiego di mezzi aerei [2].

 

     Art. 3.

     1. I criteri di massima, le modalità, le procedure, le condizioni nonché i tipi di prodotti antiparassitari da impiegare ai fini dell'assegnazione del contributo sono determinati dalla giunta regionale sentite la commissione consiliare per l'agricoltura e la commissione consiliare per la sanità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le domande di concessione del contributo, corredate dalla prescritta documentazione devono essere prodotte dagli interessati entro 40 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma precedente.

 

     Art. 4.

     1. L'assessorato regionale alla produzione agricola e

all'alimentazione provvede all'istruttoria delle domande sulla base dei

criteri e delle indicazioni di cui all'articolo precedente.

     2. L'istruttoria deve essere ultimata entro 40 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     3. Lo stesso assessorato predispone l'elenco degli aventi titolo al contributo e un distinto elenco degli organismi associativi le cui domande non sono ritenute suscettibili di accoglimento, per mancanza dei requisiti prescritti, con l'indicazione dei rispettivi motivi.

     4. La giunta regionale sulla base dei risultati dell'istruttoria, delibera sentita la commissione consiliare dell'agricoltura l'assegnazione dei contributi e approva il piano di riparto del fondo.

     5. Nel caso in cui in rapporto alle domande presentate, l'entità dei contributi da assegnare, in applicazione della presente legge, superi la disponibilità del fondo di cui all'art. 1, si provvede, in sede di riparto, ad una riduzione proporzionale dei contributi assegnati.

     6. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla produzione agricola ed all'alimentazione sentito l'assessore all'ecologia per quanto concerne le tecniche usate nei trattamenti e le misure precauzionali adottate.

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative promosse ed attuate nel corso dell'annata agraria 1972.

     2. All'onere relativo, ammontante a L. 46.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, si fa fronte mediante una corrispondente riduzione del capitolo 170/d «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e l'istituzione per lo stesso importo al tit. II sez. 5ª rubrica II del capitolo 170/a «Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni (articoli 1 - 7 legge 4 agosto 1971 n. 592)» dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] L'ammontare massimo del contributo è stato elevato al 40% dalla L.R. 13 agosto, n. 33.