§ 4.10.187 - Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 64.
Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:27/12/1991
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, il riferimento all'articolo 50 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, deve intendersi sostituito con il [...]
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 è abrogato.
Art. 3.      1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 [...]
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi a titolo di conguaglio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, [...]
Art. 7.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo [...]
Art. 8.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. [...]
Art. 9.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del [...]
Art. 10.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del [...]
Art. 11.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.187 - Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 64.

Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 30 dicembre 1991, n. 180).

 

Art. 1.

     1. Al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, il riferimento all'articolo 50 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, deve intendersi sostituito con il riferimento all'articolo 150 della medesima legge regionale n. 50 del 1990, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 48 del 1991.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 è abrogato.

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:

     a) nei confronti di coloro che ottengano il decreto sindacale di accoglimento della domanda in seguito all'adozione del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;

     b) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo previo annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego per la rimozione del quale era stato pure instaurato il procedimento previsto dall'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, poi conclusosi con la sua archiviazione su richiesta comunale, senza l'emissione del provvedimento formale;

     c) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo in seguito al passaggio dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

     d) nei confronti di coloro che prima della entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, previo rilascio di nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

     2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1, lettera a), è stabilito in mesi tre a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito all'adozione del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35; il termine trimestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora a tale data risulti essere stato già emesso il predetto decreto sindacale di accoglimento della domanda.

     3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, dai soggetti considerati al comma 1, lettera b), sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

     4. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1, lettere c) e d), è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. E' abrogato l'articolo 42 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

     6. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 42 della citata legge regionale n. 48 del 1991, e che risultino pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite in base alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale in numero non superiore a dieci unità di cui cinque nella qualifica funzionale di consigliere e cinque in quella di segretario.

     2. Per le esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui al medesimo articolo 4 della citata legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di cinque unità.

     3. Per la durata del contratto di lavoro del personale assunto ai sensi del presente articolo, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 20 del 1989 e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi a titolo di conguaglio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per importi superiori a quelli derivanti dalla differenza fra il contributo spettante ai sensi del Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977 e l'acconto ricevuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, semprechè l'importo delle spese sostenute per le riparazioni risulti superiore al contributo complessivamente erogato ai sensi delle citate leggi regionali n. 17 del 1976 e n. 30 del 1977.

 

     Art. 7.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, eseguite in regime di intervento privato, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), della citata legge regionale n 30 del 1977, su edifici composti da più unità immobiliari, ancorchè talune di esse non risultino utilizzate dal richiedente alla data del 6 maggio 1976.

     2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     3. E' abrogato l'articolo 57 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

 

     Art. 8.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sulla base del verbale di accertamento danni, in favore dei soggetti che abbiano acquistato per atto tra vivi, dopo il 6 maggio 1976, un edificio danneggiato dagli eventi sismici, semprechè il Comune abbia trasferito a nome dell'acquirente il verbale di accertamento danni.

     2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite [2].

 

     Art. 9.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 10.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 111, comma 9, della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[2] Comma aggiunto dall'art. 100 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.