§ 4.10.162 - Legge Regionale 16 novembre 1987, n. 37.
Norme per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:16/11/1987
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. All'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, la Regione provvederà nei modi indicati dalla presente legge, secondo la previsione dell'ultimo [...]
Art. 2.      1. I Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 3.      1. L'istanza di trasferimento, in carta legale, dovrà essere indirizzata alla Direzione regionale degli enti locali, in Udine, e dovrà recare i seguenti elementi:
Art. 4.      1. La Direzione regionale degli enti locali promuoverà il parere dell'Ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito, nonchè la richiesta nominativa di cui [...]
Art. 5.      1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, provvederà a ricoprire il posto d'organico che si renderà vacante a seguito dell'attuato movimento del dipendente [...]
Art. 6.      1. I Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, ove [...]
Art. 7.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma del precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni [...]
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.162 - Legge Regionale 16 novembre 1987, n. 37. [1]

Norme per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti straordinari in favore dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, impegnati nell'opera di completamento della ricostruzione.

(B.U. 17 novembre 1987, n. 138).

 

Art. 1.

     1. All'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, la Regione provvederà nei modi indicati dalla presente legge, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'anzidetta norma statale.

 

     Art. 2.

     1. I Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, invieranno alla Direzione regionale degli enti locali la deliberazione consiliare di ampliamento della pianta organica, adottata ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, ovvero, se già esecutiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La predetta Direzione regionale provvederà per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, della deliberazione di cui al precedente primo comma, al fine di consentire al personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo, per la necessità della ricostruzione, dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati all'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, di produrre apposita istanza di trasferimento.

 

     Art. 3.

     1. L'istanza di trasferimento, in carta legale, dovrà essere indirizzata alla Direzione regionale degli enti locali, in Udine, e dovrà recare i seguenti elementi:

     1) cognome e nome;

     2) luogo e data di nascita;

     3) qualifica funzionale ed area di attività;

     4) indicazione precisa della nuova sede di servizio che il richiedente desidera raggiungere.

     2. La firma del richiedente dovrà essere autenticata nei modi di legge.

     3. L'istanza di trasferimento dovrà pervenire, a cura del richiedente, alla Direzione regionale degli enti locali, in Udine, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, della deliberazione consiliare indicata all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. La Direzione regionale degli enti locali promuoverà il parere dell'Ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito, nonchè la richiesta nominativa di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, che dovrà essere deliberata dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato che ha provveduto all'ampliamento della pianta organica.

     2. La deliberazione consiliare anzidetta sarà trasmessa alla Direzione regionale degli enti locali entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività.

     3. Ove alla richiesta nominativa del Comune disastrato o gravemente danneggiato corrisponda l'istanza di trasferimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Assessore regionale agli enti locali proporrà al Presidente della Giunta regionale, tenuto conto, se necessario, della scelta conclusiva del dipendente medesimo, da esprimere mediante atto formale, in carta libera, recante l'autenticazione della firma, a norma di legge, l'emissione dell'atto autorizzativo previsto all'articolo 17, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, al fine di attuare il movimento del dipendente locale, richiedente e prescelto.

     4. L'atto autorizzativo sovra richiamato sarà adottato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, recante la menzione del parere espresso dall'Ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito.

     5. In caso, invece, di insussistenza di istanze di trasferimento, di impossibilità di accogliere la richiesta nominativa deliberata dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato a motivo di una difforme scelta conclusiva del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, o, infine, di mancata corrispondenza tra richiesta nominativa e istanza di trasferimento, la Direzione regionale degli enti locali darà di un tanto formale notizia al Comune richiedente; la deliberazione consiliare di ampliamento della pianta organica andrà, quindi, revocata entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, provvederà a ricoprire il posto d'organico che si renderà vacante a seguito dell'attuato movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto, con il personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo, per le necessità della ricostruzione, dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, iscritto nell'elenco regionale definitivo degli idonei di cui all'articolo 6, quarto comma lettera g) -, della citata legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ma non ancora collocato in ruolo a motivo della mancanza di posti d'organico disponibili nell'ambito degli enti indicati all'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     2. L'assegnazione del personale di cui si tratta avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57; pertanto, a parità di collocazione nell'elenco di cui al precedente comma di più idonei, dovrà tenersi conto dei seguenti criteri di precedenza:

     I) anzianità di servizio;

     II) maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'Ente ove s'è determinata la vacanza d'organico;

     III) ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione all'esame di idoneità sostenuto avanti le Commissioni all'epoca appositamente costituite.

     3. La Giunta regionale si avvarrà, in proposito, degli atti e dei documenti adottati e predisposti dalla Commissione regionale che ha operato presso la Direzione regionale degli enti locali in base alla previsione dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57.

     4. L'assegnazione sarà disposta con effetto dal giorno in cui avrà luogo il movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto.

     5. L'assunzione dovrà essere deliberata entro trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

     6. Il mancato rispetto del termine prescritto per l'assunzione, senza giustificato motivo, comporterà l'addebito a carico dell'Ente inadempiente degli oneri sostenuti dalla Regione per la prosecuzione del rapporto di impiego temporaneo con il soggetto idoneo assegnato.

     7. L'Ente che provvede all'assunzione stabilirà una data, da individuare in un arco temporale non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, entro la quale il soggetto idoneo dovrà assumere servizio

     8. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, senza giustificato motivo, il soggetto idoneo sarà depennato dall'elenco regionale definitivo indicato al primo comma del presente articolo, con provvedimento dell'Assessore regionale agli enti locali, emesso in base a specifica comunicazione dell'Ente al quale il soggetto idoneo medesimo è stato assegnato.

     9. Qualora non vi siano soggetti idonei da collocare in ruolo, per avvenuto esaurimento degli elenchi regionali definitivi di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera g), della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, il posto d'organico che si renderà vacante sarà coperto, a seguito di tempestiva segnalazione dell'Assessore regionale agli enti locali, mediante pubblico concorso, secondo la previsione dell'articolo 17, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

 

     Art. 6.

     1. I Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, ove si verifichi l'evenienza prevista all'articolo 4, ultimo comma, della presente legge, hanno facoltà, allo scopo di garantire l'operatività dei servizi connessi con il completamento della ricostruzione, di avvalersi, dopo aver acquisito le autorizzazioni di cui al combinato disposto dell'articolo 241 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'articolo 36 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, della collaborazione, mediante incarico, del personale indicato al secondo comma del precedente articolo 2 o comunque di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni anche non inquadrato nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ovvero di affidare specifiche e definite incombenze a soggetto ritenuto idoneo, nei modi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nel limite numerico del triplo dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, e non coperti [2].

     2. Gli incarichi o i contratti d'opera di cui al precedente comma, che avranno durata di un anno periodicamente rinnovabile o prorogabile in relazione alle necessità del completamento della ricostruzione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1996, dovranno essere motivatamente deliberati, distintamente per ciascuna unità, dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo, della qualifica funzionale nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera il cui disciplinare o schema costituirà parte integrante dell'atto deliberativo e dei compenso orario lordo, che sarà rapportato al trattamento economico previsto per la cennata qualifica funzionale e maggiorato di un'importo pari al venti per cento del trattamento economico anzidetto [3].

     3. La deliberazione consiliare, una volta conseguita la esecutività, sarà trasmessa all'Assessore regionale agli enti locali che, d'intesa con l'Assessore regionale delegato alla ricostruzione, proporrà alla Giunta regionale l'adozione di apposito atto autorizzativo.

     4. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera di cui al primo comma del presente articolo, autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, saranno rimborsate all'Ente da parte della Regione.

     5. La particolare disciplina agevolativa di cui all'articolo 2, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, ha termine a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, così come previsto al citato articolo 2, primo comma, della menzionata legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8.

     6. Le disposizioni dettate dall'articolo 1 e quelle recate dall'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, cessano di essere operanti con il giorno 31 dicembre 1987 [4].

 

     Art. 7.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma del precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così integrato dall'art. 75 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[3] Comma già modificato dall'art. 75, comma 3, della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50, dall'art. 26 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 5. L'art. 7 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9 aveva da ultimo prorogato il termine previsto al presente comma al 31 dicembre 1995; successivamente tale termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1996, n. 8.

[4] Con l'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1988, n. 1, il termine posto dal presente comma è stato differito al 30 giugno 1988, limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 8, ed all'art. 2, commi 4 e 5, della L.R. 24 febbraio 1986, n. 8.