§ 4.10.111 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 20.
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze per la ripresa produttiva delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:08/04/1982
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Le domande dirette ad ottenere le provvidenze per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976, e previste dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 3S e [...]
Art. 2.      Al fine di ridurre i maggiori oneri sopportati dai soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 3S e successive modifiche ed integrazioni e [...]
Art. 3.      Per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e/o dall'esecuzione di lavori, dalla fornitura di attrezzature fisse e mobili e di macchinari non previsti o diversi rispetto a [...]
Art. 4.      Le provvidenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere concesse anche per la ricostruzione e l'ampliamento di [...]
Art. 5.      Sono ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. [...]
Art. 6.      Il contributo massimo di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato da 4 a 8 milioni.
Art. 7.      In via di interpretazione autentica, nella parola «annessi» di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modificazioni ed [...]
Art. 8.      In via di interpretazione autentica nella parola «ricostruzione» di cui al nono comma dell'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modifiche ed [...]
Art. 9.      In via di interpretazione autentica, nella parola «riparazioni» di cui al sedicesimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive [...]
Art. 10.      In via di interpretazione autentica la parola «ricostituzione» di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge [...]
Art. 11.      In via di interpretazione autentica nelle parole «fabbricati rurali» di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della [...]
Art. 12.      La spesa massima ammissibile a contributo di cui al primo e al decimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      Gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nella competenza della Direzione regionale [...]
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.111 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 20. [1]

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976. Norma di procedura per gli interventi disposti dal Capo II della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

(B.U. 8 aprile 1982, n. 37).

 

Art. 1.

     Le domande dirette ad ottenere le provvidenze per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976, e previste dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 3S e successive modifiche ed integrazioni, si potranno presentare agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In deroga a quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo medesimo anche le domande presentate dopo il 31 dicembre 1978, nonchè quelle presentate entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Fermi i termini di cui ai due precedenti commi per la presentazione delle domande, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, sono autorizzati ad accettare la documentazione a corredo delle domande stesse entro il 31 dicembre 1983 [2].

 

     Art. 2.

     Al fine di ridurre i maggiori oneri sopportati dai soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 3S e successive modifiche ed integrazioni e derivanti dall'aumento dei costi e/o dall'esecuzione di lavori, dalla fornitura di attrezzature fisse e mobili e di macchinari non previsti o diversi rispetto a quelli indicati nei documenti conseguenti alla domanda, la misura del contributo medesimo può essere ricalcolata sulla spesa effettivamente sostenuta e risultante da idonea documentazione.

     In tal caso nella rideterminazione del contributo si terrà conto degli importi già erogati in occasione dell'anticipo e/o del saldo del contributo concesso sulla spesa ritenuta originariamente ammissibile.

     Il contributo sui maggiori oneri di cui al presente articolo si applica limitatamente agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari e verrà disposto con decreto di concessione e contemporanea liquidazione.

 

     Art. 3.

     Per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e/o dall'esecuzione di lavori, dalla fornitura di attrezzature fisse e mobili e di macchinari non previsti o diversi rispetto a quelli indicati nei documenti conseguenti alla domanda, ai soggetti beneficiari del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano eseguito e/o ultimato i lavori di riparazione e/o di ampliamento, può essere riconosciuta, con perizia suppletiva di variante, una maggiore spesa da ammettere a contributo.

     Prima della liquidazione del contributo medesimo dovrà essere presentata idonea documentazione della spesa sostenuta.

     La disposizione di cui al presente articolo si applica limitatamente agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

 

     Art. 4.

     Le provvidenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere concesse anche per la ricostruzione e l'ampliamento di caseifici cooperativi che per effetto degli eventi tellurici siano stati demoliti su ordinanza del Sindaco.

 

     Art. 5.

     Sono ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 come risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, anche le domande, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, relative agli immobili danneggiati per i quali il Comune abbia rilasciato la concessione edilizia dopo il decreto di concessione e anticipazione del 50 per cento del contributo.

 

     Art. 6.

     Il contributo massimo di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato da 4 a 8 milioni.

     Tale disposizione si applica anche alle pratiche in corso di istruttoria o comunque non ancora definite.

 

     Art. 7.

     In via di interpretazione autentica, nella parola «annessi» di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, si intendono compresi i vani per l'alloggio del conduttore degli stavoli, utilizzati per lavori agricoli stagionali.

     Per detti interventi il termine di 5 anni previsto dall'articolo 19 della legge regionale di cui al comma precedente, viene elevato a 10 anni.

     Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell'architettura tipica della zona.

 

     Art. 8.

     In via di interpretazione autentica nella parola «ricostruzione» di cui al nono comma dell'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, si intende compreso anche l'ampliamento dei fabbricati.

 

     Art. 9.

     In via di interpretazione autentica, nella parola «riparazioni» di cui al sedicesimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, si intendono compresi anche i lavori di ricostruzione dei fabbricati.

 

     Art. 10.

     In via di interpretazione autentica la parola «ricostituzione» di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, va intesa come «ricostruzione» .

 

     Art. 11.

     In via di interpretazione autentica nelle parole «fabbricati rurali» di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, si intendono compresi anche i vani seminterrati e sottostanti a locali ad uso di abitazione.

 

     Art. 12.

     La spesa massima ammissibile a contributo di cui al primo e al decimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è elevata a lire 30 milioni.

     Tale disposizione si applica anche alle pratiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state definite con il provvedimento di liquidazione finale.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 14.

     Gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nella competenza della Direzione regionale dell'agricoltura.

     In attesa della riorganizzazione dell'apparato regionale, la Direzione regionale dell'agricoltura, per l'istruttoria degli interventi di cui al precedente comma, potrà avvalersi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[3] Norma aggiuntiva dell'undicesimo comma dell'art. 15 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.