Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 24/04/1978 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 34. I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del [...] |
Art. 35. Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione [...] |
Art. 36. I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere [...] |
Art. 37. I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non [...] |
Art. 38. I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, - limitatamente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 23 della stessa legge - possono essere concessi, previo [...] |
Art. 39. Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all'articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la domanda a beneficiare degli interventi di cui al Capo II [...] |
Art. 40. Nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi [...] |
Art. 41. Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si [...] |
Art. 42. Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai Sindaci, [...] |
Art. 43. Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, da soggetti non rientranti fra quelli di cui all'articolo 28, terzo comma, [...] |
Art. 44. Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i [...] |
Art. 45. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato [...] |
Art. 46. I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico [...] |
Art. 47. Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell'articolo 4 terzo [...] |
Art. 48. I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quelli della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non possono essere cumulati per le esigenze del medesimo nucleo familiare |
Art. 49. (Omissis) |
Art. 50. Salvaguardando l'esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l'Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la [...] |
Art. 58. I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella [...] |
Art. 65. In via di interpretazione autentica dell'articolo 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all'articolo 35, primo e secondo [...] |
Art. 66. Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero [...] |
Art. 67. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma [...] |
Art. 68. In relazione al disposto dell'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del [...] |
Art. 69. (Omissis) |
Art. 70. La denominazione del capitolo 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene così modificata: [...] |
Art. 71. Per i fini previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 64 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello [...] |
Art. 72. Gli oneri previsti dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, fanno carico al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi [...] |
Art. 73. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.57 - Legge Regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
(B.U. 28 aprile 1978, n. 30).
TITOLO I
NORME MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30
Artt. 1. - 33.
(Omissis) [1].
TITOLO II
NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30
I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della
I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all'articolo 6, terzo comma, della
In tale ultimo caso, l'impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.
Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo III della
I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al Capo III della
La domanda relativa deve essere presentata entro il termine previsto al precedente articolo 34, primo comma ed all'accertamento dei presupposti di ammissibilità provvede il Sindaco sulla base della documentazione prodotta e su parere dei gruppi tecnici, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, della
I benefici previsti dai Capi II e III della
(Omissis) [3].
I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l'alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 63 della
I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare [4].
I benefici previsti dalla
Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente comma gli interessati presentano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco.
L'erogazione dei contributi ha luogo previa detrazione della quota fissa indicata all'articolo 2, terzo comma, della
Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all'articolo 6, primo comma, della
Nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, della
Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a) della
Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della
Alla nomina dei tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di rilevamento suindicate provvede il Presidente della Giunta regionale.
Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dell'articolo 9 della
Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della
Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all'articolo 4 della
I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della
I progetti esecutivi elaborati ai sensi della
L'assolvimento di detto obbligo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17, 18 e 28 della
Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell'articolo 4 terzo comma, lettera c), della
I benefici previsti dalla
TITOLO III
NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63
(Omissis) [6].
Salvaguardando l'esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l'Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare speciale, ripartisce e notifica a ciascun Comune interessato i fondi messi a disposizione per l'anno successivo per gli interventi di cui all'articolo 20 della
Artt. 51. - 57.
(Omissis) [7].
I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della
Artt. 59. - 64.
(Omissis) [8].
In via di interpretazione autentica dell'articolo 85 della
TITOLO IV
ULTERIORI NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla
Per la concessione del finanziamento si procede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della predetta
In via di interpretazione autentica dell'articolo 10 della
TITOLO V
NORME FINANZIARIE
In relazione al disposto dell'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici, nonchè degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976».
Gli oneri previsti dall'articolo 9 bis della
In relazione al disposto dell'articolo 18 della presente legge, la denominazione del capitolo 5723 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, nonchè quelle per i lavori di riparazione e restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto».
Gli oneri previsti dall'articolo 38 della presente legge fanno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Gli oneri previsti dall'articolo 43 della presente legge fanno carico ai capitoli 5751 e 5752 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5722, 5723 e 5754 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2 della
(Omissis) [9].
A parziale modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 93 della
A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 93 della
In relazione al disposto dell'articolo 49 della presente legge, la denominazione del capitolo 323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese per il primo impianto degli uffici di piano delle Comunità montane ivi comprese quelle per il personale necessario per un biennio».
In relazione al disposto dell'articolo 54 della presente legge, la denominazione del capitolo 5755 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonchè per la redazione degli strumenti urbanistici».
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 323, 325, 351 e 5755 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2 della
La denominazione del capitolo 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene così modificata: «Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente i contributi regionali previsti dagli articoli 50, primo comma, 51, primo comma, 56 e 57 della
Per i fini previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6414 saranno determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della
Gli oneri previsti dall'articolo 16 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norme modificative ed integrative della
[2] Comma così modificato dall'art. 41 della
[3] Gli originari secondo, terzo, quarto e quinto commi sono stati abrogati dall'art. 41, comma 1, lett. b), della
[4] Articolo già modificato dall'art. 56 della
[5] Vedi le deroghe di cui all'art. 57 della
[6] Articolo sostitutivo del II comma dell'art. 7 della
[7] Norme modificative della
[8] Norme modificative della
[9] Comma modificativo del 1 comma dell'art. 91 della