§ 4.10.70 - Legge Regionale 7 giugno 1979, n. 24.
Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e nuove norme di organizzazione e di attribuzioni della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/06/1979
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di assicurare il massimo grado di efficienza operativa all'azione dell'Amministrazione regionale a favore delle popolazioni e delle zone terremotate, la presente legge detta norme [...]
Art. 2.      Nella Segreteria generale straordinaria è costituito l'Ufficio operativo centrale composto da esperti chiamati a prestare la loro opera, che sarà regolata da apposita convenzione, da parte della [...]
Art. 3.      Al fine di mantenere il necessario collegamento con gli Enti locali delle zone terremotate e di acquisire diretta conoscenza delle esigenze di intervento nell'opera di ricostruzione, sono [...]
Art. 4.      Per lo svolgimento dei compiti che le leggi regionali sulla ricostruzione demandano alle Comunità montane e collinare, le stesse sono autorizzate ad assumere mediante contratto a termine, e [...]
Art. 9.      La Segreteria generale straordinaria esercita altresì - con riferimento ai problemi emergenti dal terremoto - compiti di natura pianificatoria e di consulenza legale.
Art. 10.      La determinazione del numero e delle qualifiche funzionali del personale da assegnare alla Segreteria generale straordinaria viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, [...]
Art. 11.      Al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria inviato in missione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3, presso i gruppi operativi, nonchè al personale in servizio [...]
Art. 12.      Ove abbiano a verificarsi nelle zone terremotate situazioni di particolare gravità, per sopperire alle esigenze degli alloggiati nei prefabbricati provvisori ovvero dei sinistrati dal sisma che [...]
Art. 13.      Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad acquistare, affittare, noleggiare mezzi di trasporto, macchine [...]
Art. 14.      I lavori e le opere necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.
Art. 15.      Gli interventi di cui agli articoli 12 e 13 - fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 - possono essere effettuati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla [...]
Art. 16.      Il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere direttamente all'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria e di quanto [...]
Art. 17.      Gli articoli 5, 6, primo, secondo e quarto comma, 7, 8, 9, secondo, sesto e settimo comma. e 16 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, sono abrogati.
Art. 18.      A decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 dicembre 1989, il personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria potrà essere autorizzato ad effettuare in deroga a quanto [...]
Art. 19.      Al personale regionale che, per eccezionali esigenze di servizio connesse con la particolare situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici e con i compiti conseguenti all'opera di [...]
Art. 20.      In relazione ai compiti connessi con l'opera di ricostruzione nelle zone terremotate - fermo restando quanto previsto agli articoli 1, terzo comma, e 2 della legge regionale 13 luglio 19769 n. [...]
Art. 21.      Gli oneri per gli assegni fissi derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 11, dell'articolo 19 e dell'articolo 20 e quelli per il compenso del lavoro straordinario conseguenti [...]
Art. 22.      Per i fini previsti dall'articolo 4 della presente legge viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per [...]
Art. 23.      Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 457, 458 e 5413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, [...]


§ 4.10.70 - Legge Regionale 7 giugno 1979, n. 24. [1]

Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e nuove norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(B.U. 7 giugno 1979, n. 58).

 

TITOLO I

NORME PROGRAMMATICHE

 

Art. 1.

     Allo scopo di assicurare il massimo grado di efficienza operativa all'azione dell'Amministrazione regionale a favore delle popolazioni e delle zone terremotate, la presente legge detta norme relative al riordinamento delle strutture e degli uffici della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonchè alla revisione ed integrazione dei compiti alla stessa affidati.

 

TITOLO II

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO OPERATIVO CENTRALE E DEI GRUPPI OPERATIVI

 

     Art. 2.

     Nella Segreteria generale straordinaria è costituito l'Ufficio operativo centrale composto da esperti chiamati a prestare la loro opera, che sarà regolata da apposita convenzione, da parte della Giunta regionale, con incarico a tempo determinato [2].

     L'Ufficio operativo centrale coadiuva il Segretario generale straordinario nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dalle leggi regionali e statali in favore delle popolazioni sinistrate e per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici e in particolare promuove e cura la ricerca dell'offerta di strumenti e servizi per la realizzazione delle opere attinenti agli interventi pubblici e privati in attuazione delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ai componenti di detto Ufficio possono essere affidati da parte del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore delegato speciali incarichi per la soluzione di particolari problemi anche operativi.

 

     Art. 3.

     Al fine di mantenere il necessario collegamento con gli Enti locali delle zone terremotate e di acquisire diretta conoscenza delle esigenze di intervento nell'opera di ricostruzione, sono istituiti - alle dirette dipendenze funzionali del Segretario generale straordinario - appositi gruppi operativi con sede presso le Comunità montane e collinare, nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone predette.

     Per le zone terremotate non comprese nelle circoscrizioni territoriali delle Comunità montane e collinare tali gruppi operativi hanno sede in Udine e Pordenone.

     Attraverso detti gruppi operativi si intende assicurare, anche sulla base di segnalazioni delle Comunità montane e collinare, la necessaria assistenza tecnico-amministrativa a favore dei cittadini e dei Comuni interessati nello svolgimento delle attribuzioni loro demandate dalle leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone terremotate.

     Per l'espletamento ed il coordinamento dei compiti considerati al presente articolo, nonchè per il funzionamento dei gruppi operativi, spetta al Segretario generale straordinario emanare le opportune direttive e provvedere ad inviare in missione presso ciascuna sede operativa il personale di volta in volta necessario.

     L'onere per i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi operativi è a carico della Regione.

 

     Art. 4.

     Per lo svolgimento dei compiti che le leggi regionali sulla ricostruzione demandano alle Comunità montane e collinare, le stesse sono autorizzate ad assumere mediante contratto a termine, e comunque per periodi non superiori a due anni, personale qualificato nei settori tecnico ed amministrativo in numero non superiore a tre unità per ciascuna di esse, nonchè ad affidare incarichi di consulenza di durata non superiore a due anni.

     L'assunzione a contratto e l'affidamento degli incarichi avranno luogo, previo nulla osta della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.

     L'onere relativo è a carico della Regione.

 

TITOLO III

NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1977, N. 58

 

CAPO I

Organizzazione della Segreteria generale straordinaria

 

     Artt. 5. - 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     La Segreteria generale straordinaria esercita altresì - con riferimento ai problemi emergenti dal terremoto - compiti di natura pianificatoria e di consulenza legale.

     Tali compiti concernono in particolare:

     - la raccolta, aggiornamento, catalogazione ed archiviazione dei dati relativi alle zone colpite dagli eventi sismici;

     - l'elaborazione e correlazione dei dati medesimi;

     - la pianificazione e programmazione territoriale e temporale degli interventi e l'elaborazione dei parametri di intervento per quanto attiene l'attività di ricostruzione;

     - la verifica dell'andamento territoriale e temporale degli interventi ed il confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati;

     - la consulenza giuridico-amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, nonchè in favore degli altri uffici e strutture della Segreteria generale straordinaria.

     Per lo svolgimento di tali compiti si procederà alla costituzione di appositi gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 10.

     La determinazione del numero e delle qualifiche funzionali del personale da assegnare alla Segreteria generale straordinaria viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e le organizzazioni sindacali del personale regionale, su proposta del Segretario generale straordinario.

     All'assegnazione del personale si procederà ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

CAPO II

Trattamento economico del personale della Segreteria generale straordinaria

 

     Art. 11.

     Al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria inviato in missione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3, presso i gruppi operativi, nonchè al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria e presso gli altri uffici dell'Amministrazione regionale inviato in missione, per esigenze di carattere eccezionale, presso i Comuni disastrati o gravemente danneggiati, viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell'orario iniziale e dopo l'orario finale di servizio, per un massimo di 4 ore nella giornata e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.

     A tale fine il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non è applicabile [4].

     (Omissis) [5].

 

CAPO III

Ulteriori attribuzioni della Segreteria generale straordinaria

 

     Art. 12.

     Ove abbiano a verificarsi nelle zone terremotate situazioni di particolare gravità, per sopperire alle esigenze degli alloggiati nei prefabbricati provvisori ovvero dei sinistrati dal sisma che si trovino in analoga situazione di disagio, possono essere autorizzati, con deliberazione della Giunta regionale, interventi finalizzati all'assistenza alle persone, al mantenimento ed al consolidamento delle strutture sociali e tecniche provvisorie, all'affiancamento e integrazione degli interventi degli Enti locali e al coordinamento delle attività svolte da Enti, Associazioni o persone a scopo di fornire volontario ausilio.

     Agli interventi l'Amministrazione regionale provvederà tramite la Segreteria generale straordinaria, i Comuni, le Comunità montane e collinare nonchè, nell'ipotesi di affiancamento ed integrazione di cui al precedente comma, anche mediante concessione dei necessari finanziamenti direttamente agli Enti ivi citati [6].

     Qualora sussista pericolo imminente di danno grave alle persone ed alle cose o, comunque, in caso di estrema urgenza, gli interventi di cui al precedente primo comma possono essere disposti dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, i quali ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

 

     Art. 13.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad acquistare, affittare, noleggiare mezzi di trasporto, macchine operatrici, attrezzi, strumenti, materiale da costruzione, prefabbricati e quanto altro necessario per fronteggiare la calamità; assicurare la sistemazione provvisoria, il vitto ed il riscaldamento delle persone colpite; affidare appalti di pronto intervento per tutti i lavori ritenuti necessari; provvedere al ripristino provvisorio di vie di comunicazione, di allacciamenti, collegamenti e discariche di ogni genere; assicurare l'igiene pubblica; organizzare l'intervento del personale volontario assicurandone le esigenze logistiche; provvedere ad ogni e qualsiasi acquisto ed acquisizione di servizi per rendere operanti gli interventi suindicati.

     Per lo stesso fine è autorizzato ad avvalersi, mediante assunzioni anche in deroga alle norme vigenti, di prestatori d'opera per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi.

 

     Art. 14.

     I lavori e le opere necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

     Gli appalti relativi possono essere affidati anche a trattativa privata; per le forniture e le somministrazioni si può procedere anche sulla base di un'unica offerta.

     Ove per gli interventi medesimi siano richiesti progetti esecutivi, essi potranno comprendere, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere, anche quello per la progettazione, direzione lavori, assistenza, spese generali, collaudo e revisione prezzi.

 

     Art. 15.

     Gli interventi di cui agli articoli 12 e 13 - fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 - possono essere effettuati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, secondo quanto previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 16.

     Il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere direttamente all'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria e di quanto altro sia, altresì, necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate dalle leggi regionali, emanate in favore delle popolazioni sinistrate e per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 [7].

 

CAPO IV

Norme finali

 

     Art. 17.

     Gli articoli 5, 6, primo, secondo e quarto comma, 7, 8, 9, secondo, sesto e settimo comma. e 16 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, sono abrogati.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

     Art. 18.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 dicembre 1989, il personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria potrà essere autorizzato ad effettuare in deroga a quanto disposto dall'articolo 79, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite massimo di 960 ore annuali [8].

     (Omissis) [9].

     Per il periodo dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione, di cui al precedente secondo comma, verrà data in sanatoria sulla base delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato per le esigenze suindicate.

     In relazione alle esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale derivanti dalla particolare situazione determinata dagli eventi sismici, il personale regionale, salvo quanto previsto dal precedente primo comma, potrà essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad effettuare, in deroga ai limiti inferiori previsti dal primo, secondo e quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite di 600 ore annuali.

     All'articolo 46, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è soppressa la frase «senza diritto al compenso per lavoro straordinario».

     (Omissis) [10].

 

     Art. 19.

     Al personale regionale che, per eccezionali esigenze di servizio connesse con la particolare situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici e con i compiti conseguenti all'opera di ricostruzione, non è stato ovvero non sarà posto in grado di usufruire dei periodi di congedo ordinario maturati e non goduti a tutto il 30 giugno 1979, potrà, a richiesta, essere corrisposto l'ammontare relativo, ragguagliato a giornata lavorativa.

 

     Art. 20.

     In relazione ai compiti connessi con l'opera di ricostruzione nelle zone terremotate - fermo restando quanto previsto agli articoli 1, terzo comma, e 2 della legge regionale 13 luglio 19769 n. 30 - l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti a termine e per non più di cinquanta unità, personale per le esigenze della Segreteria generale straordinaria e in sostituzione del personale regionale comandato presso gli Enti locali e le Comunità montane e collinare delle zone predette ovvero assegnato alla Segreteria generale straordinaria.

     Il numero e le modalità per l'assunzione del suddetto personale e il trattamento economico in relazione alle funzioni da affidare saranno stabiliti, sentita la Commissione consiliare speciale, dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dl categoria.

     I contratti, di cui al primo comma, avranno durata non superiore a due anni e saranno rinnovabili per non più di una volta [11].

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 21.

     Gli oneri per gli assegni fissi derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 11, dell'articolo 19 e dell'articolo 20 e quelli per il compenso del lavoro straordinario conseguenti ai precedenti articoli 11, primo comma, e 18, nonchè gli oneri per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali che ne derivano, fanno carico ai capitoli 221, 222, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti - salvo quanto previsto al successivo comma - presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Lo stanziamento iscritto al capitolo 222 viene elevato, per l'esercizio 1979, di lire 200 milioni, a detto onere si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, il cui stanziamento viene elevato di ulteriori 200 milioni per l'esercizio 1979.

 

     Art. 22.

     Per i fini previsti dall'articolo 4 della presente legge viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 457 con la denominazione: «Rimborso alle Comunità montane e collinare delle spese di assunzione di personale per lo svolgimento di compiti assegnati alle Comunità stesse con le leggi di ricostruzione, nonchè delle spese relative all'affidamento di incarichi di consulenza».

     Per i fini previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, al Titolo II Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5413 con la denominazione: «Spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti» [12].

     Per i fini previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 16 della presente legge viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 458 con la denominazione: «Spese per l'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria ivi compresi i gruppi operativi, nonchè di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate».

 

     Art. 23.

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 457, 458 e 5413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, indicati nel precedente articolo 22, saranno determinati -

ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1980, n. 46.

[3] Articoli recanti l'individuazione ed i compiti degli Uffici della Segreteria generale straordinaria, ora soppressi ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1990, n. 31.

[4] Il divieto di cumulo fra missione e straordinario è stato abolito con l'entrata in vigore della L.R. 31 agosto 1981, n. 53. Detto comma deve intendersi pertanto superato essendo ora la previsione contenuta estesa a tutto il personale.

[5] Comma abrogato dell'ultimo comma dell'art. 194 della L.R 31 agosto 1981, n. 53.

[6] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[7] Vedi per le modalità di pagamento l'art. 3 della L.R. 14 giugno 1984, n. 18, nonchè l'interpretazione autentica di cui all'art. 48 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[8] Il presente richiamo alla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 deve intendersi riferito alla corrispondente norma della L.R. 31 agosto 1981, n. 53, giusta art. 216 della medesima legge regionale. Il termine originario del 31 dicembre 1981 è stato così prorogato dall'art. 1, secondo comma, della L.R. 7 maggio 1982, n. 30. Il limite di cui al presente comma si applica ad un numero massimo di 30 unità ai sensi del terzo comma del predetto art. 1. Vedi inoltre il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1986, n. 3.

[9] Comma soppresso dall'art. 4 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30.

[10] Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 14 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[11] Il presente articolo è stato abrogato ai sensi del penultimo comma dell'art. 47 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81. Si mantiene il testo in relazione alla norma transitoria per la validità dei contratti in atto come previsto dall'ultimo comma della medesima norma regionale.

[12] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 65.