Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 17/06/1978 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Gli oneri previsti dall'articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, inserito con l'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, fanno carico al capitolo 5321 dello [...] |
Art. 3. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della presente legge, la denominazione del capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e [...] |
Art. 10. Sono ammessi alle provvidenze, di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da [...] |
Art. 11. (Omissis) |
Art. 12. (Omissis) |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. I benefici di cui all'articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a [...] |
Art. 15. (Omissis) |
Art. 16. (Omissis) |
Art. 17. In relazione al disposto di cui all'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e [...] |
Art. 18. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.61 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 70.
Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
(B.U. 23 giugno 1978, n. 53).
TITOLO I
NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N.
34 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
(Omissis) [1].
Gli oneri previsti dall'articolo 10 bis della
In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della presente legge, la denominazione del capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica».
TITOLO II
NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977,
N. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Artt. 4. - 9.
(Omissis) [2].
Sono ammessi alle provvidenze, di cui all'articolo 46 della
Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario nonchè quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ritrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari [4].
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
TITOLO III
NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N.
30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(Omissis) [7].
I benefici di cui all'articolo 15 lettera a) della
(Omissis) [9].
TITOLO IV
NORME MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1978, N. 25
(Omissis) [1]0.
TITOLO V
NORME FINANZIARIE E FINALI
In relazione al disposto di cui all'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l'acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonchè per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo- ricreativo, non di competenza comunale».
Gli oneri previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo istitutivo del II comma dell'art. 11 della
[2] Norme modificative ed integrative della
[3] Comma così modificato dall'art. 58 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 55 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 168 della
[6] Articolo istitutivo del IV comma dell'art. 82 della
[7] Articolo istitutivo del IX comma dell'art. 6 della
[8] Vedi, per la presentazione delle domande, il termine di cui all'art. 57 della
[9] Articolo sostitutivo del III comma dell'art. 18 della
[1]10 Articolo abrogativo dell'art. 27 della