Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 01/09/1989 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 delta legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole «31 dicembre [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988 n. 26, le parole «31 [...] |
Art. 3. 1. Il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 [...] |
Art. 4. 1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1989 dall'articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. [...] |
Art. 5. 1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 1 [...] |
Art. 6. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. [...] |
Art. 7. 1. All'articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole «30 giugno 1989» sono [...] |
Art. 8. 1. Le domande di proroga del termine di presentazione dei contratti di acquisto, eventualmente inoltrate ai sensi dell'articolo 45, decimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. (Omissis) |
Art. 12. 1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è sostituito dal seguente |
Art. 13. |
Art. 14. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.10.176 - L.R. 1 settembre 1989, n. 24.
Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
(B.U. 2 settembre 1989, n. 93).
1. All'articolo 18, secondo comma, della
1. All'articolo 47, secondo comma, della
1. Il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è riaperto per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per i soggetti ammessi ai benefici contributivi ai sensi dell'articolo 69 della
b) per i soggetti richiedenti l'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell'articolo 11 della
1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della
1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1989.
3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 3 della
4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 47 della
4. Sono altresì fatte salve le domande di riassunzione dei procedimenti di riammissione ai contributi eventualmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai successori per causa di morte oltre il termine utile fissato dall'articolo 2, quinto comma, della
1. All'articolo 45, quarto comma, della
1. Le domande di proroga del termine di presentazione dei contratti di acquisto, eventualmente inoltrate ai sensi dell'articolo 45, decimo comma, della
2. I contratti d'acquisto presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti dalla concessione dei contributi.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
1. Il quinto comma dell'articolo 18 della
(Omissis).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 comma 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 138 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 70 terzo comma della
[4] Articolo abrogato dall’art. 79 della