Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 18/12/1984 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della [...] |
Art. 3. In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio [...] |
Art. 4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, quando si fa menzione della situazione di occupazione [...] |
Art. 5. All'articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con gli articoli 19 della legge regionale 24 aprile 1978, [...] |
Art. 6. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente [...] |
Art. 7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 17, sesto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 i [...] |
Art. 8. Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, [...] |
Art. 9. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole «per un quinquennio» sono sostituite dalle parole «per un decennio» |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, [...] |
Art. 12. Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. [...] |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 2, punto 3, lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 546, i contributi comunque concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 15. Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici [...] |
Art. 16. I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle [...] |
Art. 17. La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani [...] |
Art. 18. All'articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 24 aprile [...] |
Art. 19. (Omissis) |
Art. 20. Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 17 [...] |
Art. 21. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole «per un quinquennio» sono sostituite dalle parole «per un decennio» |
Art. 22. All'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come successivamente modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e dall'articolo 31 [...] |
Art. 23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione del rientro stabile [...] |
Art. 24. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate dai [...] |
Art. 25. All'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 26. Il contributo di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi validamente concesso anche quando i soggetti interessati, successivamente alla data del 6 [...] |
Art. 27. In via di interpretazione autentica dell'articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si intendono regolarmente iniziati anche i lavori autorizzati in sede di rinnovo della [...] |
Art. 28. (Omissis) |
Art. 29. Al primo comma, punto 4), dell'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le parole «ovvero sei mesi dall'approvazione del [...] |
Art. 30. In via di interpretazione autentica, l'articolo 68, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 38 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, [...] |
Art. 31. All'articolo 69, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole «fino al 95% della» sono sostituite dalle parole «fino a coprire l'intera» |
Art. 32. Al primo comma dell'articolo 71, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le parole «ovvero entro sei mesi dall'approvazione del [...] |
Art. 33. Il periodo di due anni di residenza richiesto in capo ai sinistrati dall'articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi compiuto anche quando è stato [...] |
Art. 34. All'articolo 75, primo comma, punto 3), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la frase «, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo dei benefici stessi;» |
Art. 35. Il punto 4) del primo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal [...] |
Art. 36. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti eventualmente adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75, primo comma, punto 4), della legge [...] |
Art. 37. All'articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1978, [...] |
Art. 38. I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 19i7, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici [...] |
Art. 39. (Omissis) |
Art. 40. (Omissis) |
Art. 41. (Omissis) |
Art. 42. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata alla stipulazione di atto d'obbligo unilaterale la concessione [...] |
Art. 43. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, fra [...] |
Art. 44. (Omissis) |
Art. 45. Relativamente agli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dal precedente articolo 44, gli impegni ed i pagamenti eventualmente [...] |
Art. 46. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1980 n. 46, così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1981 n. 57, sono estese agli [...] |
Art. 47. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di [...] |
Art. 48. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 11 novembre 1982, n. 828, si definisce minimo abitabile la dotazione indispensabile dell'alloggio e la correlazione fra il numero [...] |
Art. 49. Per tutte le opere demandate alla Segreteria generale straordinaria dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, trovano applicazione le norme di [...] |
Art. 50. Sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti gli interventi di riparazione e di ricostruzione che le Amministrazioni comunali abbiano effettuato per ragioni di urgenza prima della entrata in [...] |
Art. 51. In via di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per la riparazione e la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate, distrutte o demolite [...] |
Art. 52. La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente legge e 11 del Decreto del Presidente della Giunta [...] |
Art. 53. Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonchè dei casi di delega conferita al Comune, ai [...] |
Art. 54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura del [...] |
Art. 55. Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione [...] |
Art. 56. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente [...] |
Art. 57. Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 19 e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dall'articolo 14 della legge [...] |
Art. 58. E' abrogato l'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 |
Art. 59. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, terzo comma, 12, settimo comma, e 16 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale [...] |
Art. 60. Per le finalità previste dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo [...] |
Art. 61. Per le finalità previste dall'ottavo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario [...] |
Art. 62. A modifica dell'articolo 23 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, ali oneri previsti dall'articolo 8 della citata legge regionale, così come modificato dal precedente articolo 44, fanno [...] |
Art. 63. Per le finalità previste dal precedente articolo 54 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984 |
Art. 64. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.10.142 - L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.
Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
(B.U. 18 dicembre 1984, n. 114).
CAPO I
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni
[I Gruppi di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a) e b), della
I compiti e le attribuzioni demandate ai predetti Gruppi dalle vigenti disposizioni sono devoluti all'Ufficio tecnico della Segreteria generale straordinaria previsto dall'articolo 5 della
In relazione ai compiti ed alle attribuzioni devolute ai sensi del comma precedente, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata, sentiti i Comuni interessati, a conferire incarichi di consulenza, di collaborazione e, in genere, di prestazione d'opera intellettuale a professionisti singoli od associati.
I rapporti d'opera intellettuale con i Gruppi di cui al primo comma, in corso al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, proseguono sino ad esaurimento secondo le disposizioni anteriori.
Nel caso, peraltro, che i rapporti d'opera intellettuale abbiano ad oggetto oltre alle prestazioni relative alla progettazione, anche quelle di direzione, assistenza e accertamento della regolare esecuzione dei lavori, il regime transitorio di cui al comma precedente non si applica quando quest'ultimo gruppo di prestazioni non abbia avuto inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.]
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2087/Pres. del 29 novembre 1977 per gli alloggi convenzionati, ai sensi degli articoli 4, terzo comma, e 8 della
Per le locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile è triplicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.
In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione semprechè i lavori di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonchè di difesa dagli agenti atmosferici di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già disposti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della
In via di interpretazione autentica dell'articolo 15 della
All'articolo 15, terzo comma, della
I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'art. 15 della
In via di interpretazione autentica dell'articolo 17, sesto comma, della
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
All'articolo 18, secondo comma, della
(Omissis) [3].
Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall'articolo 32 della
Il contributo viene concesso dal Sindaco competente per territorio, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa sostenuta dall'interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune, redatta con riguardo ai prezzi fissati dal documento tecnico (DT 5), approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
I prezzi non sono suscettibili di aggiornamento e la spesa ammissibile a contributo - compresa quella prevista nel progetto di cui al primo comma
- non dovrà superare i parametri di convenienza economica stabiliti con il
decreto presidenziale richiamato al comma precedente.
Ai fini suindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della
Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Segreteria generale straordinaria, su segnalazione del Comune nel cui territorio ricade l'immobile, si sostituisce al privato nella esecuzione delle opere in parola mediante l'occupazione temporanea dell'immobile a mezzo del Sindaco.
Per l'occupazione temporanea dell'immobile non è dovuto alcun indennizzo.
E' in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all'intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della
In deroga alle vigenti disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, l'assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria delle predette opere deve intendersi a tutti gli effetti come intervento di preminente interesse pubblico.
Ai soli fini del raggiungimento del minimo abitabile di cui all'articolo 48 della presente legge, il costo delle predette opere potrà superare i limiti parametrici stabiliti dall'articolo 4 della
Tale maggiore costo sarà posto a totale carico del soggetto interessato. Per l'esecuzione delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile, il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all'adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 49 della presente legge.
Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti d'appalto e ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere predette, anticipando le somme relative al maggiore costo a carico dei privati.
Per i fini di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della
Su richiesta del Segretario generale straordinario, a lavori ultimati, il privato verserà al Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, le somme anticipategli ai sensi del precedente ottavo comma.
Su richiesta dell'interessato potranno essere concesse dal Segretario generale straordinario condizioni di versamento diverse dal pagamento in unica soluzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 52 della presente legge.
In caso di mancato versamento delle somme di cui ai due precedenti commi, il relativo recupero verrà effettuato con le procedure previste dal
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti quei procedimenti per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
(Omissis) [5].
Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 2, punto 3, lettera a), della
Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla
Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.
I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della
A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani adibiti ad attività produttive o per rustici, è fatta salva a tutti gli effetti quando in un edificio ad uso misto il recupero della parte abitativa si sia reso impossibile per effetto della sua distruzione o demolizione a seguito degli eventi sismici.
CAPO II
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della
All'articolo 21, quarto comma, della
(Omissis) [7].
Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 45, primo comma, della
Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della
(Omissis) [9].
All'articolo 47, secondo comma, della
All'articolo 48, secondo comma, della
(Omissis) [10].
In via di interpretazione autentica dell'articolo 48, secondo comma, della
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 51 della
I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi limitatamente alle successioni apertesi entro il 30 giugno 1985.
All'articolo 55 della
(Omissis) [11].
Il contributo di cui all'articolo 57 della
In via di interpretazione autentica dell'articolo 65 della
Si intendono esclusi dal campo di applicazione della norma oggetto della presente interpretazione gli interventi attuati a cura dei Comuni e della Segreteria generale straordinaria.
(Omissis) [12].
Al primo comma, punto 4), dell'articolo 68 della
Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
(Omissis) [13].
In via di interpretazione autentica, l'articolo 68, quinto comma, della
All'articolo 69, secondo comma, lettera a), della
Al primo comma dell'articolo 71, della
Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti:
(Omissis) [14].
Il periodo di due anni di residenza richiesto in capo ai sinistrati dall'articolo 71, primo comma, della
All'articolo 75, primo comma, punto 3), della
Il punto 4) del primo comma dell'articolo 75 della
(Omissis) [15].
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti eventualmente adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75, primo comma, punto 4), della
All'articolo 76, primo comma, della
I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 19i7, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all'articolo 4 della
Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel
Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco del Comune nel quale era situato l'immobile oggetto di demolizione.
(Omissis) [16].
CAPO III
Norme di modifica, integrazione e interpretazione autentica di altre leggi
regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
(Omissis) [17].
(Omissis) [18].
In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, ultimo comma, della
In via di interpretazione autentica dell'articolo 27, primo comma, della
(Omissis) [19].
Relativamente agli interventi previsti dall'articolo 8 della
Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della
CAPO IV
Norme finali
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi [20].
La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.
La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli Istituti di credito.
La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell'ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.
Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'immobile per il quale hanno beneficiato dei contributi regionali.
Analoga istanza dovrà essere presentata, negli stessi termini, alla Segreteria generale straordinaria, da parte degli interessati alla riammissione ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti.
L'accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è subordinato alla esecuzione dei lavori autorizzati almeno nei limiti del minimo abitabile di cui al successivo articolo 48 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a trasmetterne copia alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
L'obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.
ll provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal Sindaco del Comune competente, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della
Nell'ipotesi in cui non sia stato disposto dall'autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il Comune o la Segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.
Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 16 della
Ferma restando la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, ivi comprese tutte le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della
1) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di riparazione, quando l'alloggio è dotato:
a) di un bagno ad uso esclusivo degli abitanti;
b) di uno spazio cucina;
c) di un numero di vani e locali accessori mai inferiore alla metà degli abitanti, con un minimo di un vano utile, intendendosi per vani e locali accessori quelli definiti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 01615/Pres.;
2) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di ricostruzione, quando le superfici complessive realizzate risultino superiori o uguali:
a) in presenza di nuclei familiari fino a tre persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. per una persona;
b) in presenza di nuclei familiari di quattro e più persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall'articolo richiamato alla precedente lettera a) per un corrispondente numero di persone componenti il nucleo familiare ridotto di due unità.
Il Comune competente per territorio accerta, anche d'ufficio, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, lo stato di attuazione delle opere realizzate dagli interessati nei termini fissati nella concessione edilizia.
L'accertamento positivo comporta:
a) il rilascio della licenza di abitabilità;
b) l'anticipazione del termine finale dei divieti legali di cui agli articoli 38 della
c) l'imputazione in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate [21];
d) l'erogazione del residuo contributo in conto capitale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 della
e) la cessazione del diritto di fruire dell'alloggio provvisorio non di proprietà dell'utente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della
f) la cessazione del diritto all'utenza agevolata per i consumi di energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della
g) la disponibilità degli alloggi convenzionati agli effetti dell'immissione degli aventi diritto nella detenzione degli stessi, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma, della
Le opere di progetto rimaste inultimate al momento del rilascio della licenza di abitabilità dovranno comunque essere completate. Il loro completamento potrà avvenire anche oltre i termini utili fissati nella concessione edilizia.
In tale ipotesi trova applicazione la norma di cui all'articolo 4, quinto comma, della
Per il rilascio della nuova concessione edilizia il contributo di cui all'articolo 3 della richiamata
Le norme di cui all'articolo 65 della
Per tutte le opere demandate alla Segreteria generale straordinaria dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della
Sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti gli interventi di riparazione e di ricostruzione che le Amministrazioni comunali abbiano effettuato per ragioni di urgenza prima della entrata in vigore della presente legge, in luogo della Segreteria generale straordinaria alla quale detti interventi erano demandati dalle disposizioni vigenti.
In via di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per la riparazione e la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate, distrutte o demolite dagli eventi sismici del 1976, deve intendersi che con l'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale sorge in capo al destinatario il diritto, suscettibile di trasmissione per causa di morte, ad ottenere i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, nonchè sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal
La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della
Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto
dell'interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l'interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest'ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985 [25].
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall'articolo 11 della
Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla Segreteria generale straordinaria a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'Ordinario diocesano, corredata di una dichiarazione attestante l'importo dei lavori a base d'a sta, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.
L'erogazione del contributo concesso all'Ordinario diocesano ha luogo:
- in ragione del 50% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dall'Ordinario diocesano;
- per la parte residua, pari alla rata di saldo dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione, da parte dell'Ordinario diocesano, di una dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.
Qualora il costo complessivo dell'opera risulti inferiore all'importo dei lavori risultante dal provvedimento di concessione del contributo, si fa luogo, contestualmente all'erogazione della rata di saldo, alla riduzione proporzionale del contributo concesso.
Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al Titolo V della citata
Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all'esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente posseduti dagli interessati indipendentemente dalle norme invocate dagli stessi nella loro domanda.
L'autorità concedente il contributo provvede d'ufficio alla conseguente regolarizzazione della documentazione.
I provvedimenti di concessione di contributi eventualmente assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente primo comma, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.
Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 19 e 40 della
E' abrogato l'articolo 6 della
CAPO V
Norme finanziarie
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, terzo comma, 12, settimo comma, e 16 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984.
Per le finalità previste dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - viene istituito «per memoria» il capitolo 6042 con la denominazione «Contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico, nonchè di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale».
Sul precitato capitolo 6042 potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
Per le finalità previste dall'ottavo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XIV - viene istituito «per memoria» il capitolo 6101 con la denominazione: «Anticipazione ai privati delle somme relative al maggiore costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976».
Sul precitato capitolo 6101 della spesa potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
Per il recupero previsto dall'undicesimo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - viene istituito «per memoria» il capitolo 920 con la denominazione «Rientri delle anticipazioni concesse ai privati per il maggior costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici de] 1976».
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l'iscrizione sul capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 920 dell'entrata.
A modifica dell'articolo 23 della
Conseguentemente, la denominazione del capitolo 6029 del precitato stato di previsione viene così modificata: «Finanziamenti per l'acquisizione degli immobili di interesse artistico o storico e per i lavori di cui all'articolo 14, primo comma, della
Per l'introito delle somme eventualmente assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 della
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» delle somme accertate sul precitato capitolo 725.
Per le finalità previste dal precedente articolo 54 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - viene istituito il capitolo 6045 con la denominazione: «Contributo integrativo all'Ordinario diocesano per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6045 potranno venire iscritti eventuali ulteriori stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 61 della
[3] Norma sostitutiva dell'art. 38 della
[4] Comma inserito dall'art. 55 della
[5] Articolo soppresso dall'art. 39, comma 6, della
[6] Il testo da sostituire non ha tenuto conto delle modifiche già apportate dal legislatore al citato quarto comma. Vedi comunque il testo definitivo, riportato nella L.R. n. 63/77, e redatto secondo logica.
[7] Norma sostitutiva dell'art. 30 della
[8] Comma così modificato dall'art. 1 della
[9] Comma abrogato dall'art. 1 della
[10] Modifiche già introdotte nel testo della
[11] Commi già inseriti nel testo della
[12] Norma sostitutiva dell'art. 66 della
[13] Commi già inseriti nel testo della
[14] Commi già inseriti nel testo della
[15] Punto già inserito nel testo della L.R. n. 63/77.
[16] Articolo abrogato dall'art. 40 comma 6, della
[17] Norma sostitutiva dell'art. 37 della
[18] Norma sostitutiva dell'art. 11 della
[19] Norma modificativa ed integrativa dell'art. 8 della
[20] Vedi l'estensione e le altre disposizioni transitorie previste dall'art. 2 della
[21] Lettera integrata dall'art. 57 della
[22] Articolo così integrato dall'art. 44 della
[23] Comma così modificato dall'art. 65 della
[24] Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 56 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[26] Vedi le deroghe di cui all'art. 41 della