Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 08/06/1962 |
Numero: | 604 |
Sommario |
Artt. 1. - 7. [2] |
Artt. 8. - 23. [3] |
Artt. 24. - 27. [4] |
Artt. 28. - 31. [5] |
Art. 32. [6] |
Art. 33. Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato |
Artt. 34. - 39. [8] |
Art. 40. Provento e ripartizione dei diritti di segreteria |
Art. 41. Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria |
Art. 42. Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno |
§ 41.9.50 - Legge 8 giugno 1962, n. 604 [1] .
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.
(G.U. 4 luglio 1962, n. 167)
Titolo I
ORDINAMENTO DELLA CARRIERA
Capo I
CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
Capo II
NOMINA E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
Capo III
DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1ª E 2ª CLASSE E DI SEGRETARIO CAPO DI 1ª CLASSE
Capo IV
TRASFERIMENTO D'UFFICIO E CONCORSI PER TRASFERIMENTO
Capo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO
Titolo II
STATO GIURIDICO
DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 33. Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato [7]
Titolo III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
STIPENDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITÀ E COMPENSI
Capo II
DIRITTI DI SEGRETERIA
Art. 40. Provento e ripartizione dei diritti di segreteria
È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
(Omissis) [9].
(Omissis) [10].
Art. 41. Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria
L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonchè da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.
Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.
Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco.
Art. 42. Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno
Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonchè al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare nonchè quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con
Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto.
Artt. 43. - 63. [12]
Tabelle A - B - C
(Omissis)
Tabella D [13]
ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI).
1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale . . . . . . . . L. 1.000
2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale . » 1.000
4. sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:
a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;
c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;
d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;
e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;
f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;
g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento
5. Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata . » 1.000
6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti . . . . . L. 10.000
7. Stati di famiglia . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
8. Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle Province napoletane e siciliane:
per l'originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
NORME SPECIALI
1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della
2. Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare del diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.
3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti
dall'archivio a richiesta di privati.
4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire 2.000 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.
7. Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.
10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. Il diritto fisso da esigere dal Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura
superiore a lire cinquanta.
11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al
Tabelle E -F - G
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall'art. 35 del
[2] Legge abrogata dall'art. 35 del
[3] Legge abrogata dall'art. 35 del
[4] Legge abrogata dall'art. 35 del
[5] Legge abrogata dall'art. 35 del
[6] Legge abrogata dall'art. 35 del
[7] Legge abrogata dall'art. 35 del
[8] Legge abrogata dall'art. 35 del
[9] Comma abrogato dall'art. 27, comma 6,
[10] Comma modificato dall'art. 5 della
[11] Comma così modificato dall'art. 6 della
[12] Legge abrogata dall'art. 35 del
[13] Tabella modificata dal
[14] Punto inserito dall'art. 12 del