§ 4.10.157 - Legge Regionale 24 febbraio 1986, n. 9.
Ulteriori disposizioni in materia di rientro degli emigranti e di ultimazione dei lavori, ai fini della conservazione dei contributi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:24/02/1986
Numero:9


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 sono estese al soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.157 - Legge Regionale 24 febbraio 1986, n. 9.

Ulteriori disposizioni in materia di rientro degli emigranti e di ultimazione dei lavori, ai fini della conservazione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. 25 febbraio 1986, n. 20).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 sono estese al soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali

20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.

     Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per 90 giorni: il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori di cui all'ottavo comma del medesimo articolo 47 è prorogato al 31 dicembre 1986.

     Alla richiesta di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte del diretto beneficiario del contributo.

     Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, eventualmente presentate dai soggetti legittimati anche ai sensi del comma precedente oltre i termini utili fissati nel richiamato articolo 47; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.

     In caso di decesso dell'aspirante alla riammissione dei contributi regionali dopo la presentazione della relativa domanda, il procedimento può essere riassunto da uno dei successori per causa di morte entro 90 giorni dal decesso. In tal caso il termine per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 47, ottavo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 è stabilito in un anno a decorrere dalla data di riassunzione della domanda di riammissione [2].

     Sono fatte salve le domande di riammissione eventualmente presentate dai successori per causa di morte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 40, comma 6, della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[2] Vedi la sanatoria di cui all'art. 6, comma 4, della L.R. 1 settembre 1989, n. 24 e l'estensione di cui al comma 4 dell'art. 56 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.