Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 24/02/1986 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 sono estese al soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.157 - Legge Regionale 24 febbraio 1986, n. 9.
Ulteriori disposizioni in materia di rientro degli emigranti e di ultimazione dei lavori, ai fini della conservazione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(B.U. 25 febbraio 1986, n. 20).
(Omissis) [1].
Le disposizioni previste dall'articolo 47 della
20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per 90 giorni: il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori di cui all'ottavo comma del medesimo articolo 47 è prorogato al 31 dicembre 1986.
Alla richiesta di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte del diretto beneficiario del contributo.
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, ai sensi dell'articolo 47 della
In caso di decesso dell'aspirante alla riammissione dei contributi regionali dopo la presentazione della relativa domanda, il procedimento può essere riassunto da uno dei successori per causa di morte entro 90 giorni dal decesso. In tal caso il termine per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 47, ottavo comma, della
Sono fatte salve le domande di riammissione eventualmente presentate dai successori per causa di morte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 40, comma 6, della
[2] Vedi la sanatoria di cui all'art. 6, comma 4, della