Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 03/02/1993 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli [...] |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1993. |
§ 4.10.191 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 5.
Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonchè modifica di alcune disposizioni normative di intervento nelle zone terremotate.
(B.U. 4 febbraio 1993, n. 9 - Suppl. straord.).
1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della
3. A parziale modifica dell'articolo 3, comma 3, della
1. All'articolo 6, comma 2 della
1. All'articolo 75, comma 4, della
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1993.
[1] Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 4 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della