§ 79.2.876 - L. 26 febbraio 2010, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:26/02/2010
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post [...]


§ 79.2.876 - L. 26 febbraio 2010, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

(G.U. 27 febbraio 2010, n. 48 - S.O. n. 39)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «dal decreto-legge 28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sin¬daci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonchè i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere»;

     al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009,»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono tra¬smesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza.

     2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.

     2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

     All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, primo periodo,» e le parole: «del relativo impianto» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo impianto».

     All'articolo 3:

     al comma 4, dopo le parole: «del credito originario,» sono inserite le seguenti: «ai crediti di lavoro,»;

     il comma 5 è soppresso.

     All'articolo 4:

     al comma 1, la lettera e) è soppressa;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008»;

     al comma 2, dopo la parola: «avvia» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali,» e le parole: «di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226».

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis. – (Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). – 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";

     b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di eli-soccorso";

     c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

     3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.

     4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.

     5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

     All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole da: «, e sono individuate» fino alla fine del comma sono soppresse;

     al comma 2, le parole da: «In caso» fino a: «normativo» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto,»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «per la durata di anni quindici» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata fino a quindici anni»;

     al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Al Dipartimento» sono inserite le seguenti: «della protezione civile» e dopo le parole: «prodotta dall'impianto» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2»;

     al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «30 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «per quindici anni a decorrere dall'anno 2010»;

     al comma 7, dopo le parole: «del collaudo» sono inserite le seguenti: «del termovalorizzatore», dopo le parole: «degli scarichi idrici,» sono inserite le seguenti: «l'impianto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore»;

     al comma 8, al primo periodo, la parola: «definitivo» è soppressa; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto»; al terzo periodo, le parole: «prevista della normativa» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dalla normativa»;

     al comma 9, le parole: «assolvimento alla» sono sostituite dalle seguenti: «assolvimento della».

     All'articolo 8:

     al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7»;

     al comma 2, dopo le parole: «procedura di affidamento» è inserita la seguente: «già» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto».

     All'articolo 9:

     al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «servizi di vigilanza dinamica antincendio» sono aggiunte le seguenti: «, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile»; al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite» sono inserite le seguenti: «di 7,2 milioni di euro nell'ambito»;

     al comma 2, le parole: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe».

     All'articolo 10:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «è eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010, si procede al collaudo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008»; al terzo periodo, le parole: «a regime» sono soppresse;

     al comma 3, le parole: «di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

     al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011»;

     al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009»;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania».

     All'articolo 11:

     al comma 1, dopo le parole: «le funzioni ed i compiti» sono inserite le seguenti: «spettanti agli organi provinciali in materia» e la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «le amministrazioni territoriali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni provinciali», le parole: «delle società provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali» e le parole: «possono subentrare» sono sostituite dalle seguenti: «subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter,»; al secondo periodo, le parole: «in cui sono subentrati» sono sostituite dalle seguenti: «in cui sono subentrate»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.

     2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni»;

     al comma 3, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni territoriali» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater,» e la parola: «esattori» è sostituita dalle seguenti: «preposti all'accertamento e alla riscossione»;

     al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le province, a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria»;

     al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo,»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.

     5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.

     5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi»;

     il comma 6 è soppresso;

     al comma 7, dopo le parole: «relativa titolarità» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 8, al secondo periodo, le parole: «alla scopo finalizzate» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7 e 9».

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis. – (Accordo di programma). – 1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi».

     All'articolo 13:

     al comma 1, al terzo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in sovrannumero con riassorbimento,»;

     al comma 3, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

     All'articolo 14:

     al comma 1, dopo le parole: «contesti di propria competenza,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,», dopo le parole: «qualifica dirigenziale» sono inserite le seguenti: «con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008» e le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006»;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere»;

     al comma 3, le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 95 del» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 93 del»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.

     3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, en¬tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza.

     3-quinquies. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195"».

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis. – (Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     2. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

     All'articolo 15:

     al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti»;

     al comma 2, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;

     al comma 3, le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatrè" è sostituita dalla seguente: " sessessantacinque".

     3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     3-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"».

     Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis. – (Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). – 1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

     3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

     3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia"».

     L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16. — (Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile). – 1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordi¬nata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi e fino alla scadenza del vigente contratto di gestione degli aeromobili antincendio, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, all'efficienza e all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili e alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a un dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

     2. All'atto del subentro del Dipartimento della protezione civile all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «n. 185 del 2009», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «n. 185 del 2008» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «al Parlamento,» sono inserite le seguenti: «annualmente e»;

     al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

     2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

     2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

     "5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei ter¬mini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo"».

     Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 17-bis. – (Formazione degli operatori ambientali). – 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17-ter. – (Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari). – 1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonchè agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

     2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.

     4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

     5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.

     6. Il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

     7. In deroga all'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento.

     8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

Art. 17-quater. – (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari). – 1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-ter.

     2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento ma¬fioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

     5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     All'articolo 18, al comma 1:

     l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede:»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.300.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonchè, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale».