§ 86.1.42 - D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.
Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:28/09/2012
Numero:178


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana
Art. 1 bis.  (Trasformazione dei comitati locali e provinciali)
Art. 2.  Riordino della CRI fino alla liquidazione
Art. 3.  Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2
Art. 4.  Patrimonio
Art. 4 bis.  (Beni utilizzati per attività istituzionali).
Art. 5.  Corpi militari ausiliari delle Forze armate
Art. 6.  Personale
Art. 7.  Modalità di vigilanza sulla CRI e sull'Ente
Art. 8.  Norme transitorie e finali
Art. 8 bis.  (Disposizioni finali)
Art. 9.  Invarianza di oneri


§ 86.1.42 - D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178. [1]

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

(G.U. 19 ottobre 2012, n. 245)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

     Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012;

     Vista la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine per l'esercizio della predetta delega al 30 settembre 2012;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

     Ritenuto necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo i principi di cui alla citata legge delega e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 25 luglio 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 settembre 2012 e in data 25 settembre 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2012;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, della difesa, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana

     1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonchè nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica [2].

     2. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonchè alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi.

     3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2.

     4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:

     a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonchè il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;

     b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;

     c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;

     d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

     e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonchè gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;

     f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;

     g) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;

     h) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;

     i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;

     l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;

     m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

     n) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;

     o) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;

     p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;

     q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonchè i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;

     r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

     s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;

     t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

     5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.

     6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonchè per la protezione civile territoriale. L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale. [L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione [3]].

 

     Art. 1 bis. (Trasformazione dei comitati locali e provinciali) [4].

     1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2015, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2015, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte [5].

     2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

     3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2015 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonchè, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

     4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.

 

     Art. 2. Riordino della CRI fino alla liquidazione

     1. La CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.

     2. L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonchè ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo.

     3. Sono organi dell'Ente:

     a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità ai quali si applica l'articolo 7. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte all'unanimità;

     b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute.

     4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato, l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2017. L'incarico di amministratore è incompatibile con ogni altra attività esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di Presidente e di componente del comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove l'amministratore sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto.

     5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonchè risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari [6].

 

     Art. 3. Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2

     1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica:

     a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento, nonchè le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011;

     b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1° gennaio 2016 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale è scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi è un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un candidato sia eletto per più cariche, rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi livelli della CRI;

     c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2016, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all'Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento è vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data.

     2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonchè ai criteri direttivi della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente nazionale. L'associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2016, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

     3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonchè escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012, il 2013, il 2014 e il 2015 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015, e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nonchè ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili [7].

     4. A far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell' Associazione.

 

     Art. 4. Patrimonio

     1. Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3 , lettera a) nonchè, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:

     a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonchè elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;

     b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;

     c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;

     d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;

     e) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

     f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;

     g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

     h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonchè i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.

     1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonchè per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonchè di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione [8].

     2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli [9].

     2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili [10].

     3. [Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti] [11].

     4. [Il Commissario o il Presidente dell'Ente è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione] [12].

     5. [Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017] [13].

     6. [L'atto di approvazione di cui al comma 5 è trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità] [14].

     7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 4 bis. (Beni utilizzati per attività istituzionali). [15]

     1. I beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei suoi compiti statutari.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.

     3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonchè di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.

     4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'usuario.

     5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione.

 

     Art. 5. Corpi militari ausiliari delle Forze armate

     1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.

     2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.

     3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonchè della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.

     4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed è collocato in congedo nonchè iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente. Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento [16].

     6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonchè il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6.

     6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento [17].

 

     Art. 6. Personale

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonchè tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

     2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente è utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. Il predetto organico è valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare già utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime.

     3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilità può in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.

     4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016, determina sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attività dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonchè dell'esigenza di garantire assoluta continuità all'attività di cui all'articolo 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la funzionalità e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce altresì una procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part time o di solidarietà, del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba rimanere in servizio più di due anni per essere collocato a riposo, nonchè di quello di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2 e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica della professionalità richiesta per le attività dell'associazione l'assunzione del personale già assunto dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione [18].

     5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilità e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attività di riqualificazione.

     6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale [19].

     7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto [20].

     7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale [21].

     8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle relative risorse.

     9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6 può richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007 [22].

 

     Art. 7. Modalità di vigilanza sulla CRI e sull'Ente

     1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e successivamente sull'Ente.

     2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonchè mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.

     3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione, può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.

     4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. In caso di impossibilità o di prolungata difficoltà di funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta.

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, nonchè per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011 [23].

     2. A far data dal 1º gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° aprile 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilità. Il finanziamento è attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attività in continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni di cui al presente comma e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonchè altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa può stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del presente comma direttamente con la fondazione [24].

     3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Fino al 31 dicembre 2015 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo.

     5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto.

 

     Art. 8 bis. (Disposizioni finali) [25]

     1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.

     2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.

     3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Invarianza di oneri

     1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Nel presente decreto, le parole: "1° gennaio 2014" sono state sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; le parole: «31 dicembre 2015» sono state sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; le parole: «31 dicembre 2013» sono state sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; le parole: «1° gennaio 2016» sono state sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017» per effetto dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. Successivamente, le parole: «1º gennaio 2015» sono state sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; le parole: «31 dicembre 2016» sono state sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; le parole: «31 dicembre 2014» sono state sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018» per effetto dell'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 99 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[3] Periodo soppresso dall'art. 99 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[5] Comma già modificato dall'art. 1, comma 143, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e così ulteriormente modificato dall'art. 99 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[6] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[7] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

[8] Comma inserito dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[9] Comma così modificato dall'art. 1, comma 397, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[10] Comma inserito dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[11] Comma abrogato dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[12] Comma abrogato dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[13] Comma modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e abrogato dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[14] Comma abrogato dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[15] Articolo inserito dall'art. 1, comma 486, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[16] Comma già modificato dall'art. 1, comma 397, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 26, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[17] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[18] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[19] Comma sostituito dall'art. 1, comma 397, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, già modificato dall'art. 19 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 26, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 397, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 397, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[22] Comma così modificato dall'art. 1, comma 397, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[23] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[24] Comma già modificato dall'art. 1, comma 397, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, dall'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[25] Articolo inserito dall'art. 1, comma 485, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.