Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 01/03/2005 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 27.4.134 - L. 1 marzo 2005, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.
(G.U. 2 marzo 2005, n. 50)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della
Art. 1-ter (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali). - 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del
Art. 1-quater (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili).
- 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del
All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali). - 1. All'articolo 180 del
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005";
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".
Art. 6-ter (Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994). - 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal
Art. 6-quater (Occupazioni d'urgenza). - 1. E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del
Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del
Art. 6-sexies (IVA agricola). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del
Art. 6-septies (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
Art. 6-octies (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinarti). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del
Art. 6-nonies (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del