Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.5 soppressione e trasformazione |
Data: | 30/06/1994 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere generale). |
Art. 2. (Istituzione dell'IPSEMA). |
Art. 3. (Ordinamento degli enti). |
Art. 4. (Istituzione dell'INPDAP). |
Art. 5. (Ordinamento dell'INPDAP). |
Art. 6. (Personale dell'INPDAP). |
Art. 7. (Disposizioni transitorie). |
Art. 8. (Disposizioni finali). |
§ 42.5.73 - D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.
(G.U. 1 agosto 1994, n. 178).
Art. 1. (Disposizioni di carattere generale).
1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:
a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;
c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;
d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della
Art. 2. (Istituzione dell'IPSEMA).
1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e avente sede in Roma, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
2. Le casse di cui al comma 1 sono soppresse. Il nuovo Istituto succede alle casse soppresse e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario.
3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito all'Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza nonché, fino alla data di approvazione del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico fruito. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma dei posti degli enti soppressi effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995, l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli articoli 31 e 35 del
4. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla
Art. 3. (Ordinamento degli enti).
1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
a-bis) [il vice presidente] [1];
a-ter) il consiglio di amministrazione [2];
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale [3].
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della
3-bis. [Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonchè l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del
6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonchè di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della
9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento; l'incarico può essere rinnovato una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorchè siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti [10].
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della
11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti [11].
Art. 4. (Istituzione dell'INPDAP).
1. E' istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto di pubblico con sede in Roma, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. L'INPDAP, secondo criteri di economicità ed imprenditorialità, svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono all'omonimo ente e le altre funzioni di cui al presente titolo.
2. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
3. E' confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono.
4. Al fine di consentire all'INPDAP di provvedere all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità con cui le amministrazioni statali versano all'Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun dipendente.
5. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione, da parte dell'INPDAP, dei compiti di erogazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto comunque spettanti ai dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.
Art. 5. (Ordinamento dell'INPDAP).
1. L'INPDAP è iscritto nella categoria I della tabella allegata alla
2. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'art. 12 della
3. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici degli enti in esso confluiti. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche che continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'istituto e della direzione generale di cui all'art. 4, comma 2. A tale scopo l'Istituto può stipulare apposite convenzioni, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, per regolare i rapporti finanziari per l'esercizio di tale attività. L'INPDAP può attuare progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, destinando a tale scopo appositi stanziamenti in bilancio.
4. La dotazione organica provvisoria dell'INPDAP è costituita dalla somma dei posti in organico degli enti e degli altri soggetti soppressi nonché delle unità di personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso le casse della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza.
Art. 6. (Personale dell'INPDAP).
1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso gli enti soppressi di cui al comma 2 dell'art. 4 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza, fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica.
2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonché quello dei ruoli della ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la ragioneria centrale istituita con l'art. 5 della
3. All'inquadramento del personale trasferito all'INPDAP si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione deliberate dall'organo di amministrazione ed approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di approvazione della dotazione organica. All'eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia di mobilità.
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto per il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 1994, all'INPDAP, fermo restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto di optare, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al comma 2 può optare per l'iscrizione, ai fini del trattamento pensionistico, all'INPDAP, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla
5. Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della
6. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della
7. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilità di definire apposite convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale.
Art. 7. (Disposizioni transitorie).
1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale.
2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per l'INPS e l'INAIL, nonché per le casse soppresse di cui all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto è integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.
4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, nonché degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e all'IPSEMA, si applicano le disposizioni della
Art. 8. (Disposizioni finali).
1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'INAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.
3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2 [12] .
[1] Lettera inserita dall'art. 25 del
[2] Lettera inserita dall'art. 25 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[4] Comma sostituito dall'art. 7 del
[5] Comma inserito dall'art. 25 del
[6] Comma già modificato dall'art. 17 della
[7] Comma sostituito dall'art. 25 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[9] Comma già modificato dall'art. 7 del
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[11] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[12] Comma così modificato dall'art. 1 del