Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 28/07/2000 |
Numero: | 254 |
Sommario |
Art. 1. Strutture per l'attività libero-professionale |
Art. 2. Personale di supporto per l'attività libero-professionale |
Art. 3. Studi privati |
Art. 4. Prestazioni sanitarie |
Art. 5. Collegio di direzione e Comitato di dipartimento |
Art. 6. Personale a rapporto convenzionale |
Art. 7. Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale |
Art. 8. Correttivi in senso stretto |
§ 86.11.6c - D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.
(G.U. 12 settembre 2000, n. 213 - S.O. n. 149)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 10, comma 2, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Strutture per l'attività libero-professionale
1. Nel
"Art. 15-duodecies (Strutture per l'attività liberoprofessionale). - 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della
"Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".
"Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attività libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale".
Art. 2. Personale di supporto per l'attività libero-professionale
1. All'articolo 15-septies del
"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della
Art. 3. Studi privati
1. All'articolo 15-quinquies, del
"10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della
Art. 4. Prestazioni sanitarie
1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del
Art. 5. Collegio di direzione e Comitato di dipartimento
1. All'articolo 17 del
"2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto".
Art. 6. Personale a rapporto convenzionale
1. All'articolo 8, comma 1, del
2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del
3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine di prevenire" è inserita la seguente: "anche".
4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del
Art. 7. Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 8-quinquies del
"2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonchè le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia".
Art. 8. Correttivi in senso stretto
1. All'articolo 15 del
a) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.";
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.";
c) al comma 8, nell'ultimo periodo, è soppressa la parola "già";
d) al comma 4, le parole: "possono essere attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite", e, dopo le parole: "di verifica e di controllo, nonchè, sono inserite le seguenti: "possono essere attribuiti";
((e) al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono inserite le seguenti: "e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis."))
2. All'articolo 15-ter del
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonchè il corrispondente trattamento economico.";
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.".
3. Al
a) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: "l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione di strutture complesse" e, nel secondo periodo, le parole: "In sede di prima applicazione" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2-septies, le parole: "del presente decreto, che modifica il
c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: "del presente decreto, che modifica il
d) all'articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del
e) all'articolo 3-octies, comma 1, le parole "del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "del
f) all'articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole: "del presente decreto, che modifica il
g) all'articolo 5, comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il
h) all'articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole "del presente decreto, che modifica il
i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il
l) all'articolo 8-quater, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il
m) all'articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente decreto, che modifica il
"del
n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il
o) all'articolo 8-octies, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il
p) all'articolo 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le parole: "del presente decreto, che modifica il
q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole: "del presente decreto, che modifica il
"del
r) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il
s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-bis tutela della salute nelle attività sportive.".