Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 28/06/2012 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 80.3.66 - D.L. 28 giugno 2012, n. 89. [1]
Proroga di termini in materia sanitaria.
(G.U. 28 giugno 2012, n. 149)
1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, può rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.
3-bis. All'articolo 3 del
"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie" [4].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del
2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del
3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della
4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del
5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del
6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della
7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del
9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies del
10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della
11. Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del
12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella
13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della
14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della
15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del
16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della
17. Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4 del
18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del
19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del
20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del
21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del
22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del
23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della
24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del
25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del
26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, primo comma, della
27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della
28. Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della
29. [Commissione esercenti professioni sanitarie, di cui al
30. Commissione medica d'appello, di cui all'articolo 38 del
31. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del
Proroga di termini in materia sanitaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare e garantire l'ordinato svolgimento delle attività connesse ai bisogni di salute, con particolare riguardo all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e alla continuità degli organismi e delle commissioni istituite presso il Ministero della salute nelle more del loro riordino;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, può rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del
2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del
3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della
4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del
5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del
6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della
7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del
9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies del
10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della
11. Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del
12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella
13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della
14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della
15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del
16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della
17. Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4 del
18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del
19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del
20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del
21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del
22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del
23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della
24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del
25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del
26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, primo comma, della
27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della
28. Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della
29. Commissione esercenti professioni sanitarie, di cui al
30. Commissione medica d'appello, di cui all'articolo 38 del
31. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Numero abrogato dall'art. 15 del