§ 58.14.189 - L. 9 agosto 2013, n. 99.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:09/08/2013
Numero:99


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul [...]


§ 58.14.189 - L. 9 agosto 2013, n. 99.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

(G.U. 22 agosto 2013, n. 196)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

 

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico»;

     al comma 2, la lettera c) è soppressa;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015»;

     al comma 5, le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente»;

     al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei lavoratori a tempo pieno»;

     al comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale»;

     al comma 12, lettera a), le parole: «per le regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia» e dopo la parola: «Commissione» è inserita la seguente: «europea»;

     al comma 12, lettera b), il secondo periodo è soppresso;

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS con le modalità di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

     al comma 15, al primo periodo, le parole: «anche non rientranti nel Mezzogiorno,» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;

     il comma 17 è soppresso;

     dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

     «22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

     al comma 2, le parole: «per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003» sono soppresse;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,» sono soppresse, e al secondo periodo, le parole: «Resta comunque salva» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva»;

     i commi 4 e 5 sono soppressi;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.

     5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale»;

     al comma 13, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari».

     All'articolo 3:

     al comma 1, alinea, le parole: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno 2015»;

     al comma 1, lettera b), le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» sono sostituite dalle seguenti: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate» e, dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;

     al comma 1, lettera c), le parole: «56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio»;

     al comma 2, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015».

     All'articolo 5:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di missione» sono aggiunte le seguenti: «con compiti propositivi e istruttori»;

     al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi»;

     al comma 2, lettera b), dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche»;

     al comma 2, la lettera c) è soppressa;

     al comma 2, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

     «i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     i-ter) promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonchè da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative»;

     al comma 3, le parole: «del medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 30.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del citato Fondo sociale per occupazione e formazione»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL, con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a supporto dell'attuazione della "Garanzia per i Giovani", nonchè di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinato l'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l'anno 2014.

     4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2012, per il personale dell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali».

     L'articolo 6 è soppresso.

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al capoverso 1-bis:

     alla lettera a), dopo le parole: «non superiore a dodici mesi» sono inserite le seguenti: «comprensiva di eventuale proroga»;

     alla lettera b), la parola: «contrati» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

     alla lettera c), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nonchè di cui al comma 4,»;

     alla lettera d), numero 1), al capoverso c-ter, alle parole: «i rapporti» sono premesse le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

     al comma 2, è premessa la seguente lettera:

     «0a) all'articolo 30, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

     "4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"»;

     al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «In ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo» e dopo le parole: «per ciascun lavoratore» sono inserite le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro»;

     al comma 2, la lettera b) è soppressa;

     al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) all'articolo 61, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente"»;

     al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: ", ai fini della prova" sono soppresse»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi»;

     al comma 5, lettera a), è aggiunto il seguente numero:

     «2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, è aggiunto il seguente comma:

     "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonchè in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

     al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici mesi» sono inserite le seguenti: «dalla data di entrata in vigore dalla presente legge»;

     al comma 5, lettera c), è aggiunto il seguente numero:

     «5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

     dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a sei mesi"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis. - (Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro) - 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonchè di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

     2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

     3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

     4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

     5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

     6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al comma 5.

     7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

     All'articolo 8:

     al comma 3, le parole: «27 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 1997», dopo le parole: «le Province autonome,» sono inserite le seguenti: «le province, l'ISFOL,» e le parole: «il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico»;

     al comma 5, le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonchè per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze».

     All'articolo 9:

     al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data»;

     il comma 4 è soppresso;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.

     4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"»;

     al comma 6, le parole: «Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

     al comma 8, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"»;

     al comma 9, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

     dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

     «10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

     10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007»;

     al comma 13, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili"»;

     dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

     «15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

     15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

     "L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

     La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione"»;

     al comma 16, lettera c), le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

     «16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: "entro 60 giorni dalla stessa data" sono soppresse.

     16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

     16-quater. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 38 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970.000 euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

     16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

     "188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213".

     16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

     "2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31"».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «22 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 2011»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     Nel titolo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

     «Art. 10-bis. -(Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato) - 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

     3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

     All'articolo 11:

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: "nonchè degli altri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

     b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

     "5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"»;

     al comma 11, le parole: «dell'ordinanza n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083»;

     dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

     «11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.

     11-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle relative somme è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 2 agosto 2007.

     11-quater. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro".

     11-quinquies. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»;

     al comma 12, capoverso Art. 3-ter, comma 1, le parole: «Al fine» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente al fine»;

     dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

     «12-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191".

     12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

     12-quater. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-ter ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario.

     12-sexies. Per le finalità di cui al comma 12-ter, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonchè le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di cui ai commi 12-ter e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma.

     12-septies. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma»;

     al comma 13, le parole: «n. 41831» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013»;

     al comma 17, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

     al comma 22, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:»;

     al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 2, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze»;

     al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

     al comma 23, capoverso 10-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonchè di tutela della salute dei non fumatori».

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis. - (Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti). - 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014".

     2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento"».

     All'articolo 12:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «2, commi» è inserita la seguente: «5-bis,», dopo le parole: «comma 7» è inserita la seguente: «, 7-bis», dopo le parole: «commi 1, 5,» è inserita la seguente: «6-bis,» e le parole da: «1.114,5 milioni di euro» fino a: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.122,15 milioni di euro per l'anno 2013, a 576,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

     al comma 1, lettera d), le parole da: «quanto a 84,9 milioni di euro» fino a: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

     al comma 1, lettera f), le parole: «fondo per il funzionamento ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per il finanziamento ordinario»;

     dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     «g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».