§ 79.2.839 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/12/2009
Numero:195


Sommario
Art. 1.  Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009
Art. 2.  Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania
Art. 3.  Unità stralcio
Art. 4.  Unità operativa
Art. 5.  Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate
Art. 5 bis.  Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano
Art. 6.  Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra
Art. 7.  Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra
Art. 8.  Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra
Art. 9.  Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
Art. 10.  Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti
Art. 11.  Regione, province, società provinciali e consorzi
Art. 11 bis.  Accordo di programma
Art. 12.  Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani
Art. 13.  Personale dei consorzi
Art. 14.  Personale del Dipartimento della protezione civile
Art. 14 bis.  Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 15.  Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 15 bis.  Modifica dell'articolo 15 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39
Art. 16.  Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile
Art. 17.  Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
Art. 17 bis.  Formazione degli operatori ambientali
Art. 17 ter.  Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari
Art. 17 quater.  Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari.
Art. 18.  Copertura finanziaria
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 79.2.839 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 195. [1]

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

(G.U. 30 dicembre 2009, n. 302)

 

     Art. 1. Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009

     1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonchè i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere [2].

     2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonchè la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese [3].

     2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza [4].

     2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti [5].

     2-quater. All'articolo 9 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte» [6].

 

     Art. 2. Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, primo periodo, sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e il relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonchè, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani [7].

 

     Art. 3. Unità stralcio

     1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.

     2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonchè per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.

     4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, ai crediti di lavoro, nonchè agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità [8].

     5. (Omissis) [9].

 

     Art. 4. Unità operativa

     1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:

     a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;

     b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;

     c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;

     d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;

     e) (Omissis) [10].

     1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legge n. 90 del 2008 [11].

     2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia, sentite le rappresentanze degli enti locali, la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226 del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010 [12].

     3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonchè l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

 

     Art. 5. Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate

     1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

 

     Art. 5 bis. Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano [13]

     1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;

     b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;

     c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri».

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

     3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.

     4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato per gli anni 2010 e 2012 di euro 250.000 [14].

     5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

     Art. 6. Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra

     1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti -proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro [15].

 

     Art. 7. Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra

     1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato [16].

     2. L'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale [17].

     3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 90 del 2008, nonchè delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per una durata fino a quindici anni. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore [18].

     5. Al Dipartimento della protezione civile, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore [19].

     6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1 [20].

     7. Ove all'esito del collaudo del termovalorizzatore, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche. Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore [21].

     8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo, nonchè alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista dalla normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti [22].

     9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento della funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonchè impignorabile, nè può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli [23].

 

     Art. 8. Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra

     1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7 [24].

     2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonchè modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo. Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto [25].

     3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.

     4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

 

     Art. 9. Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

     1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 7,2 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2 [26].

     2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [27].

 

     Art. 10. Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

     1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, sono eseguite, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute [28].

     2. Entro il 30 giugno 2010, si procede al collaudo di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 90 del 2008 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale [29].

     3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2 [30].

     4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008.

     5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate [31].

     6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [32].

     6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale [33].

 

     Art. 11. Regione, province, società provinciali e consorzi

     1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti [34].

     2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonchè prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto [35].

     2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli [36].

     2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni [37].

     3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [38]:

     a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

     b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

     c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

     4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. Le province, a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria [39].

     5. Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta [40].

     5-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010, 2011 e 2012 [41].

     5-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza [42].

     5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi [43].

     6. (Omissis) [44].

     7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso [45].

     8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, ai soggetti subentranti, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7 e 9 tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province [46].

     9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

     10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

     11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

 

     Art. 11 bis. Accordo di programma [47]

     1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 12. Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

     1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi [48].

     2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonchè in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

     Art. 13. Personale dei consorzi

     1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni, anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, fino all'assunzione dell'onere da parte dei consorzi a valere sulle proprie risorse, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18 [49].

     2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011 [50].

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione [51].

 

     Art. 14. Personale del Dipartimento della protezione civile

     1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 295 del 18 dicembre 2008 nonchè dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 87 del 13 aprile 2006 [52].

     2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonchè sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere [53].

     3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 93 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2 [54].

     3-bis.Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo [55].

     3-ter.Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [56].

     3-quater.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza [57].

     3-quinquies.Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte [58].

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

     a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

     4-bis.Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195» [59].

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14 bis. Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco [60]

     1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento militare e civile» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     2. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di protezione civile

     1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti [61].

     2. [In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza] [62].

     3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto [63].

     3-bis.Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: «sessantatrè» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque» [64].

     3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [65].

     3-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: «Agenzia del demanio» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» [66].

 

     Art. 15 bis. Modifica dell'articolo 15 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 [67]

     1. All'articolo 15 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

     3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

     3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia».

 

     Art. 16. Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile [68]

     1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, e fino alla scadenza del vigente contratto di gestione degli aeromobili antincendio, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza e alla efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

     2. All'atto del subentro del Dipartimento della protezione civile all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

     Art. 17. Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

     1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto legge n. 185 del 2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008 e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonchè per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività [69].

     2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonchè quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis,comma 5 del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002 [70].

     2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse de cui all'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale [71].

     2-ter.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio [72].

     2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

     «5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo» [73].

 

     Art. 17 bis. Formazione degli operatori ambientali [74]

     1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di «Scuola di specializzazione in discipline ambientali». All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 17 ter. Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari [75]

     1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonchè agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

     2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.

     4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

     5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.

     6. Il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

     7. In deroga all'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento.

     8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

 

     Art. 17 quater. Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari. [76]

     1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-ter.

     2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

     5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 18. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dal 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede [77]:

     a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.300.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonchè, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale [78];

     b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo attraverso la definizione dell'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di assistenza alla popolazione;

     Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte, si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando altresì che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne;

     Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni urgenti per rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo, atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009 ;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

     1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

     2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonchè la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

 

     Art. 2. Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonchè, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

 

     Art. 3. Unità stralcio

     1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.

     2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonchè per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.

     4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonchè agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.

     5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, nè sono soggetti a rivalutazione monetaria.

 

     Art. 4. Unità operativa

     1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:

     a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;

     b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;

     c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;

     d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;

     e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto.

     2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.

     3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonchè l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

 

     Art. 5. Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate

     1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

 

     Art. 6. Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra

     1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.

 

     Art. 7. Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra

     1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.

     2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.

     3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonchè delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.

     5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.

     6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

     7. Ove all'esito del collaudo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.

     8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo, nonchè alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista della normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.

     9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonchè impignorabile, nè può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

 

     Art. 8. Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra

     1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.

     2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonchè modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.

     3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.

     4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

 

     Art. 9. Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

     1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

 

     Art. 10. Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

     1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, è eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.

     2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

     3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

     4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.

     5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.

     6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 11. Regione, province, società provinciali e consorzi

     1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

     2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonchè prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

     3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

     b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

     c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

     4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione.

     5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui all'articolo 4.

     7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.

     8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.

     9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

     10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

     11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

 

     Art. 12. Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

     1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

     2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonchè in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

     Art. 13. Personale dei consorzi

     1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

     2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

 

     Art. 14. Personale del Dipartimento della protezione civile

     1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonchè dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.

     2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonchè sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.

     3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

     a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di protezione civile

     1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

     2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

     3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

 

     Art. 16. Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile

     1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma.

     2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

     3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonchè l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.

     4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso.

     5. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

     6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. E' consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

     7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:

     a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

     b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;

     c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

     d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

     e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

     8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.

     9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

     10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.

     11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

 

     Art. 17. Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

     1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

     2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonchè quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

 

     Art. 18. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per l'anno 2010, si provvede:

     a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonchè, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

     b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione il legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 febbraio 2010, n. 26.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[10] Lettera soppressa dalla L. di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 5 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 bis del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 799, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 2015 dall'art. 14 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma inserito dalla L. di conversione.

[37] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 bis del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11.

[38] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.

[41] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 bis del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. Il termine di cui al presente comma era stato già prorogato dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

[42] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 bis del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. Il termine di cui al presente comma era stato già prorogato dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

[43] Comma inserito dalla L. di conversione, modificato dall'art. 1 bis del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 e così sostituito dall'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

[44] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[55] Comma inserito dalla L. di conversione.

[56] Comma inserito dalla L. di conversione.

[57] Comma inserito dalla L. di conversione.

[58] Comma inserito dalla L. di conversione.

[59] Comma inserito dalla L. di conversione.

[60] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[62] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[66] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[68] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[69] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 111, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità del primo e secondo (ora terzo, N.d.R.) periodo del presente comma, per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

[70] Comma già  modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma, per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[76] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[77] Alinea così sostituito dalla L. di conversione.

[78] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.