Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.6 norme processuali |
Data: | 06/06/2008 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee è [...] |
§ 23.6.11 - L. 6 giugno 2008, n. 101.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(G.U. 7 giugno 2008, n. 132)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.
2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. E' abrogato il comma 13 dell'articolo 8 del
All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole «in un altro» sono sostituite dalle seguenti: «presso pubbliche amministrazioni di un altro».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144). - 1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione è inserito il seguente:
“Art. 292-bis. - (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma”.
Art. 8-ter. - (Disposizioni per il recepimento della
2. All'articolo 2, comma 1, del
Art. 8-quater. - (Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: “atto, patto o comportamento” sono inserite le seguenti: “, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,”;
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: “organizzazioni sindacali” sono inserite le seguenti: “, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso”.
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
Art. 8-quinquies. - (Modifica all'articolo 7 del
Art. 8-sexies. - (Modifiche al
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: “umiliante e offensivo” sono sostituite dalle seguenti: “umiliante od offensivo”;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in quanto compatibili”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione”;
c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento”;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: “dell'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 4 e 4-bis”;
2) al comma 3, le parole: “dell'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 4 e 4-bis”.
Art. 8-septies. - (Modifiche al
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “di proporzionalità e ragionevolezza” sono inserite le seguenti: “e purché la finalità sia legittima”;
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3”;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari";
b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione";
c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento";
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso";
2) al comma 2, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "legittimate" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati".
Art. 8-octies. - (Modifica all'articolo 2 del
"1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al
Art. 8-novies. - (Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al
"1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del
Art. 8-decies. - (Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
"2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media".
3. All'articolo 51 del citato testo unico di cui al
"2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
Art. 8-undecies. - (Abrogazione dell'articolo 23-bis del
Art. 8-duodecies. - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del
a) al primo periodo, le parole: “nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,” sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi”.
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del