§ 23.6.11 - L. 6 giugno 2008, n. 101.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.6 norme processuali
Data:06/06/2008
Numero:101


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee è [...]


§ 23.6.11 - L. 6 giugno 2008, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(G.U. 7 giugno 2008, n. 132)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59

 

 

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

 

«Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;

 

b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

 

c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.

 

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

 

3. E' abrogato il comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200».

 

All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole «in un altro» sono sostituite dalle seguenti: «presso pubbliche amministrazioni di un altro».

 

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 8-bis. - (Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144). - 1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione è inserito il seguente:

 

“Art. 292-bis. - (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma”.

 

Art. 8-ter. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417). - 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dopo le parole: “advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)” sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: “ (Bulgaria)”; - avocat (Romania)”.

 

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, dopo il capoverso: “Avocat-Advocaat (Belgio)” è inserito il seguente: “ (Bulgaria)” e dopo il capoverso: “Advogado (Portogallo)” è inserito il seguente: “Avocat (Romania)”.

 

Art. 8-quater. - (Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535). - 1. Al codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: “atto, patto o comportamento” sono inserite le seguenti: “, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,”;

 

b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: “organizzazioni sindacali” sono inserite le seguenti: “, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso”.

 

2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza”.

 

Art. 8-quinquies. - (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: “diciotto unità” sono sostituite dalle seguenti: “un numero pari a quello degli Stati membri”.

 

Art. 8-sexies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: “umiliante e offensivo” sono sostituite dalle seguenti: “umiliante od offensivo”;

 

b) all'articolo 4:

 

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in quanto compatibili”;

 

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione”;

 

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

 

“Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento”;

 

d) all'articolo 5:

 

1) al comma 1, le parole: “dell'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 4 e 4-bis”;

 

2) al comma 3, le parole: “dell'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 4 e 4-bis”.

 

Art. 8-septies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 3:

 

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “di proporzionalità e ragionevolezza” sono inserite le seguenti: “e purché la finalità sia legittima”;

 

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

 

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3”;

 

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

“4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

 

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

 

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

 

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

 

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari";

 

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione";

 

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

 

"Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento";

 

d) all'articolo 5:

 

1) al comma 1, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso";

 

2) al comma 2, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "legittimate" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati".

 

Art. 8-octies. - (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni".

 

Art. 8-novies. - (Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086). - 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

 

"1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".

 

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

 

3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

 

5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

 

Art. 8-decies. - (Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303). - 1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

 

"2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

 

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

 

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

 

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

 

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

 

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

 

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media".

 

3. All'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

 

4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

 

5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “previste dai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “previste dai commi 1 e 2”.

 

Art. 8-undecies. - (Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264). - 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.

 

Art. 8-duodecies. - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419). - 1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo, le parole: “nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,” sono soppresse;

 

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi”.

 

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».