Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 03/11/1992 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Misura della garanzia sui prestiti). |
Art. 2. (Fondi regionali presso gli istituti di credito). |
Art. 3. (Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi). |
Art. 4. (Interessi). |
Art. 5. (Operazioni di leasing ordinario e di factoring). |
§ 2.8.78 - L.R. 3 novembre 1992, n. 19.
Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi.
Art. 1. (Misura della garanzia sui prestiti).
1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui agli articoli 66, 67 e 68 della
Art. 2. (Fondi regionali presso gli istituti di credito).
1. L'Assessore regionale dell'industria individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, gli istituti e le aziende di credito con i quali i Consorzi di garanzia fidi, costituiti fra imprese operanti prevalentemente nel settore dell'industria e quelli fra imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi, hanno sottoscritto specifiche convenzioni, ai quali la Regione può affidare mediante convenzione l'istruttoria e l'erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 66 della
2. Il contributo di cui al comma precedente viene erogato attraverso gli istituti e aziende di credito concedenti con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione. Gli istituti e le aziende di credito in questione effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l'accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all'addebito periodico degli interessi a loro favore.
3. La gestione dei predetti fondi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell'Assessorato regionale dell'industria.
Art. 3. (Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi). [1]
Art. 4. (Interessi).
1. Gli interessi attivi maturati dai fondi-rischi costituiti con i contributi regionali possono essere utilizzati per sostenere i costi della gestione dei consorzi stessi e per la partecipazione al capitale delle «società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo» di cui all'articolo 2 della
Art. 5. (Operazioni di leasing ordinario e di factoring).
1. I benefici di cui agli articoli 66, 67 e 68 della
2. Tale beneficio viene erogato tramite gli istituti operanti nel settore con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.
3. I benefici di cui al presente articolo fanno carico allo stanziamento esistente sul capitolo 09042-01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria, per quanto attiene alle imprese previste dall'articolo 66 della
[1] Sostituisce l'art. 44, comma 3, della