Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/11/1976 |
Numero: | 784 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del [...] |
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti [...] |
§ 98.1.30692 - D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784.
Modificazioni e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
(G.U. 3 dicembre 1976, n. 323)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il decreto
Visto l'art. 2 della
Visto l'art. 30 della
Visto il decreto
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Il
Art. 1. Compiti dell'anagrafe tributaria.
L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonchè i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.
Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.
Art. 2. Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni.
Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3.
Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 3. Attribuzione del numero di codice fiscale.
Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.
Il numero di codice fiscale può essere attribuito ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.
L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'art. 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.
Con decreto del Ministro per le finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di presentazione delle domande medesime.
Art. 4. Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.
La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:
a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l'attività esercitata, l'eventuale ditta;
b) per soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale, l'attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Nell'indicazione della residenza, della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via e il numero civico.
Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.
Art. 5. Comunicazione del numero di codice fiscale.
Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria.
Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione del soggetto. Se manca o è errato taluno di tali elementi, il soggetto è tenuto a presentare domanda, ai sensi dell'art. 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale precedentemente attribuito. Fino alla data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validità di numero di codice fiscale provvisorio.
Qualora ad un medesimo soggetto pervengano più comunicazioni del numero di codice fiscale, il soggetto stesso è tenuto ad usare il numero di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data più recente.
Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità della comunicazione del numero di codice fiscale, nonchè le modalità per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.
Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.
Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) atti da registrare in termine fisso e relative richieste di registrazione, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici formati e nelle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nonchè nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande di brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
f) domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e negli albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978.
I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba esser fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.
Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso deve essere indicato, nella richiesta di registrazione, il numero di codice fiscale del soggetto o dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di compilazione delle richieste di registrazione.
Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del
Le altre comunicazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte da legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 8. Poteri dell'anagrafe tributaria.
L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4.
Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.
Art. 9. Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni.
I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica.
I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori.
Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il numero di codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun soggetto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4.
Le modalità e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 10. Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono trasmettere all'anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalità e i termini per le predette comunicazioni.
Art. 11. Indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici e nelle scritture private.
Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti nei quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato il numero di codice fiscale di determinati soggetti è tenuto a richiederlo agli interessati.
Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nell'autenticazione, indicando gli elementi previsti dal primo comma dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.
Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti.
Art. 12. Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici.
Le domande di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 dei soggetti interessati.
Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera g) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.
Art. 13. Sanzioni.
A carico del soggetto che richiede più di una volta l'attribuzione del numero di codice fiscale, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto dal presente decreto, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva la pena pecuniaria è raddoppiata.
A carico del soggetto che non richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale entro i termini previsti dagli articoli 3, 4, 5, 17 e 19, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 50.000.
L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti indicati nel precedente art. 6 è punita con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, ovvero il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso di più comunicazioni del numero di codice fiscale allo stesso soggetto.
L'omessa indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti è punita, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo:
per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettera c), con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000 per ogni nominativo;
per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettere b), d) e g) e terzo comma, con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni nominativo, con un massimo di lire 10.000.000.
L'inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti è punita con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni nominativo, con un massimo di lire 10.000.000, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 6, le sanzioni previste nei precedenti quarto e quinto comma si applicano a carico del soggetto che ha omesso di comunicare il proprio numero di codice fiscale ovvero che lo ha comunicato in modo inesatto.
A carico del soggetto che non presenta, entro il termine previsto dal terzo comma dell'art. 21, la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi indicati, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.
In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 10.000.000. Se le comunicazioni sono incomplete o inesatte, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000 per ciascuna omissione o inesattezza.
A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000.
Chi non restituisce il questionario o non compila gli allegati alle dichiarazioni dei redditi o dell'IVA indicati all'art. 8 o li produce con dati incompleti o inesatti, è punito con la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000. Chi restituisce il questionario di cui all'art. 8 oltre il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento è punito con la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 50.000.
Ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non espressamente prevista è punita con la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 50.000.
Gli organi dipendenti dal Ministro per le finanze, in caso di violazione delle norme del presente decreto, redigono processo verbale e lo trasmettono all'intendente di finanza competente ai sensi del precedente comma.
Art. 15. Segreto d'ufficio.
I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente.
Norme transitorie e finali
Art. 16. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
La prima comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1° gennaio 1978.
La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6, nonchè gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dello stesso articolo, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta.
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13.
Art. 17.
Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con esclusione di quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che entro il 31 gennaio 1977 non riceveranno comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1974 ovvero, per coloro che l'hanno presentata ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti.
Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1975 in qualità di dichiaranti ed i loro figli minori possessori di reddito proprio, nonchè le persone fisiche che hanno presentato il modello 101 sostitutivo della dichiarazione per i redditi conseguiti nell'anno 1975, che entro il 30 settembre 1977 non riceveranno la comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il 30 novembre 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1975 o il certificato sostitutivo, ovvero, per coloro che li hanno presentati ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti.
Le persone fisiche obbligate alla indicazione del numero di codice fiscale, alle quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 30 novembre 1977, salvo quanto previsto nei commi precedenti, sono tenute a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1° dicembre 1977, ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella C annessa al
Art. 18.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, tale numero ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale, fino a quando l'amministrazione provvederà a comunicare il numero di codice fiscale medesimo.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso, entro il 31 dicembre 1976, di più di un numero di partita IVA, ha validità di numero di codice fiscale l'ultimo numero di partita IVA attribuito o, nel caso di attribuzione contemporanea di più numeri di partita IVA, quello a valore numerico più elevato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA, che non siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, sono tenuti a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 1977, all'ufficio IVA competente ai sensi dell'art. 40 del
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA ma obbligati alla indicazione del numero di codice fiscale, ai quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 31 dicembre 1976, sono tenuti a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale.
Art. 19.
Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi previsto dagli articoli 3, 4 e 5 per la presentazione della domanda di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo decorre dal 1° luglio 1978 anzichè dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio, ovvero, nel caso di rettifiche o modificazioni previste dal terzo comma dell'art. 4, dalla data di efficacia legale delle stesse.
Art. 20.
Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma conclusi, indicando le generalità ed il domicilio fiscale dei contraenti e l'ammontare dei corrispettivi. La comunicazione deve essere fatta all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale della parte contraente entro novanta giorni dalla registrazione ovvero, se questa non sia necessaria, dalla conclusione del contratto.
Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del
Le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6.
Art. 21. Indicazione del numero di codice fiscale.
A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:
a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;
b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'art. 6 del presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni, l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1° gennaio 1978.
Gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera f) dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione dea esso previsti.