Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/03/1991 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 98.1.26663 - Legge 15 marzo 1991, n. 80.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.
(G.U. 15 marzo 1991, n. 63)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 1, lettera b), le parole: "e per l'80 per cento ai comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'art. 5 del
2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali".
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane). - 1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'art. 3 del
2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'art. 3 del
All'art. 2, al comma 3, sono soppresse le parole: "lettera a)".
All'art. 3, al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del
All'art. 4:
al comma 2, nell'alinea, le parole: "valutato in lire 392.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "valutato in lire 377.000 milioni";
al comma 2, lettera d), le parole: "valutata in lire 189.500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "valutata in lire 174.500 milioni".
All'art. 5:
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'art. 4, comma 1, del
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla
All'art. 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990, emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 4-bis, del
Dopo l'art. 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis (Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1991.
Art. 6-ter (Comuni siciliani colpiti dal sisma). - 1. Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991 ha disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, è consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le facoltà di cui all'art. 1, comma 4, del
Art. 6-quater (Modalità di uso dei sistemi informatici). - 1. L'immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonchè l'emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, dal nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso.
Art. 6-quinquies (Revisori dei conti). - 1. I revisori dei conti di cui all'art. 57 della
2. Gli enti devono comunicare, al Ministero dell'interno e al CNEL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai revisori. Le successive comunicazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla nomina o sostituzione dei revisori.
3. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero darà notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero darà comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.
4. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreti del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli ordini professionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).
5. Il decreto di cui al comma 4 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.
6. L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo nè da dipendenti delle regioni, province, comunità montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione".
Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Acquisto di beni per servizi indifferibili). - 1. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in condizione di dissesto è consentito l'acquisto di beni per soddisfare servizi urgenti ed indifferibili per riscaldamento".
All'art. 11:
al comma 5, le parole: "di concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "in quote uguali tra le singole camere";
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo conguaglio da effettuarsi in sede di ripartizione del fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 2, della
Dopo l'art. 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.
2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 del
3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del
4.I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato;
b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;
c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.
5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del
6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 dell'art. 25 del
7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 1-bis del
Dopo l'art. 13 sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis (Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici). - 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della
2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'art. 2343 del codice civile, nonchè gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà.
Art. 13-ter (Proroga di termini). - 1. Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del
Art. 13-quater (Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno). - 1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno opera in conformità agli indirizzi generali espressi e alle direttive impartite dal Ministro dell'interno, il quale approva i programmi deliberati dal comitato direttivo della Scuola stessa.
2. Nell'ambito della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno è istituita una Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane.
Art. 13-quinquies (Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti). - 1. I limiti di valore contenuti nella