§ 98.1.26663 - Legge 15 marzo 1991, n. 80.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1991
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.26663 - Legge 15 marzo 1991, n. 80.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

(G.U. 15 marzo 1991, n. 63)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6

     All'art. 1:

     al comma 1, lettera b), le parole: "e per l'80 per cento ai comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità";

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, è destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi all'attività ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.

     2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane). - 1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.

     2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453".

     All'art. 2, al comma 3, sono soppresse le parole: "lettera a)".

     All'art. 3, al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38".

     All'art. 4:

     al comma 2, nell'alinea, le parole: "valutato in lire 392.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "valutato in lire 377.000 milioni";

     al comma 2, lettera d), le parole: "valutata in lire 189.500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "valutata in lire 174.500 milioni".

     All'art. 5:

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono comprese le opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati.";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le relative somme sono ripartite secondo le modalità indicate nell'art. 2, comma 3, lettera b), del presente decreto".

     All'art. 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990, emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38".

     Dopo l'art. 6 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 6-bis (Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1991.

     Art. 6-ter (Comuni siciliani colpiti dal sisma). - 1. Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991 ha disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, è consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le facoltà di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

     Art. 6-quater (Modalità di uso dei sistemi informatici). - 1. L'immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonchè l'emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, dal nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso.

     Art. 6-quinquies (Revisori dei conti). - 1. I revisori dei conti di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i comuni da 10.000 a 29.999 abitanti, di due per i comuni da 30.000 a 79.999 abitanti e di uno da 80.000 abitanti in poi, nonchè per le comunità montane e per le province.

     2. Gli enti devono comunicare, al Ministero dell'interno e al CNEL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai revisori. Le successive comunicazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla nomina o sostituzione dei revisori.

     3. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero darà notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero darà comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

     4. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreti del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli ordini professionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

     5. Il decreto di cui al comma 4 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

     6. L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo nè da dipendenti delle regioni, province, comunità montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione".

     Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis (Acquisto di beni per servizi indifferibili). - 1. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in condizione di dissesto è consentito l'acquisto di beni per soddisfare servizi urgenti ed indifferibili per riscaldamento".

     All'art. 11:

     al comma 5, le parole: "di concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "in quote uguali tra le singole camere";

     al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo conguaglio da effettuarsi in sede di ripartizione del fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407".

     Dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

     "Art. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.

     2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.

     3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     4.I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:

     a) sentenze passate in giudicato;

     b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;

     c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

     d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

     5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

     7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Il termine stabilito nel citato art. 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale è fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione".

     Dopo l'art. 13 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 13-bis (Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici). - 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

     2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'art. 2343 del codice civile, nonchè gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà.

     Art. 13-ter (Proroga di termini). - 1. Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è fissato al 30 giugno 1991.

     Art. 13-quater (Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno). - 1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno opera in conformità agli indirizzi generali espressi e alle direttive impartite dal Ministro dell'interno, il quale approva i programmi deliberati dal comitato direttivo della Scuola stessa.

     2. Nell'ambito della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno è istituita una Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane.

     Art. 13-quinquies (Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti). - 1. I limiti di valore contenuti nella legge 6 luglio 1949, n. 466, possono essere variati, in relazione al mutato valore della moneta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. - 2. L'art. 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466, è abrogato".