§ 27.8.13 - D.L. 30 maggio 1988, n. 173 .
Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:30/05/1988
Numero:173


Sommario
Art. 1.  (Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali)
Art. 2.  (Contrazione di mutui con il CREDIOP).
Art. 3.  (Norme per il riconoscimento della invalidità civile).
Art. 4.  (Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato).
Art. 5.  (Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro).
Art. 6.  (Modifiche della misura del versamento di acconto).
Art. 7.  (Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA).
Art. 8.  (Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale).
Art. 9.  (Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 27.8.13 - D.L. 30 maggio 1988, n. 173 [1].

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

(G.U. 30 maggio 1988, n. 125).

 

     Art. 1. (Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali) [2]

     1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

     2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.

     3. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonché di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali [3] .

     4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

     5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:

     a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

     b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

     c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

     7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.

     8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 15 marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

     9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti già stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.

     11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa nè determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.

     12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

 

          Art. 2. (Contrazione di mutui con il CREDIOP).

     1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) di importo pari alle rate di ammortamento dei mutui, già contratti con il Consorzio stesso, in scadenza successivamente alla data del 31 dicembre 1987. Per la relativa provvista il predetto Consorzio potrà emettere obbligazioni all'interno e all'estero, in lire o in valuta.

     2. Tale autorizzazione si estende alle rate di ammortamento, in scadenza successivamente alla data di cui al comma 1, dei finanziamenti concessi dal CREDIOP ad aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ed all'ente Ferrovie dello Stato, ai cui oneri di ammortamento concorra, direttamente o indirettamente, il Ministero del tesoro.

     3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 sono contratti nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il CREDIOP e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

     4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli del CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 [4] .

 

          Art. 3. (Norme per il riconoscimento della invalidità civile). [5]

     1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

     2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

     3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

     4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

     5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'art. 22 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

     6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

     8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

     9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

     10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.

 

          Art. 4. (Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato).

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° giugno 1988, il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, è fissato nella misura dello 0,60 per cento [6].

     2. La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale è prevista la facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

     2-bis. La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori [7] .

     2-ter. Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8] .

 

          Art. 5. (Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro).

     1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 [9] .

     2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

 

          Art. 6. (Modifiche della misura del versamento di acconto).

     1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. E' altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     1-bis. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico» sono aggiunte le seguenti: «con effetto dal 17 luglio 1986,» [10].

 

          Art. 7. (Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA).

     1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

 

          Art. 8. (Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale). [11]

     1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo [12] .

     2. [13].

     3. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società dichiarate fallite, dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

     4. Entro il 31 luglio di ogni anno le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in originale o copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed oneri previdenziali.

     5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il semplice ritardo nel deposito previsto dal comma 4 è punito con la sanzione amministrativa di lire centomila.

     6. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicità degli atti societari.

     7. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge».

 

          Art. 9. (Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica).

     1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure:

     a) lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

     b) lire 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

     2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

     3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico.

 

          Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 26 luglio 1988, n. 291.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12] Comma così sostituito dall'art. 36 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[13] Comma soppresso dall'art. 36 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.