Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 06/06/1991 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 57.1.28 - D.L. 6 giugno 1991, n. 172. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.
(G.U. 7 giugno 1991, n. 132)
1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'art. 8 del
2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'art. 11, comma 3, del
3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'art. 11, commi 1 e 2, del
4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.
6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.
7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.
8. Il termine previsto al primo comma dell'art. 70 della
1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'art. 2 del
2. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione, per i predetti posti, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.
4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'art. 11, comma 1, del citato
5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato
1. E' abrogato l'art. 13-bis del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.