Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 15/12/1932 |
Numero: | 1581 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'istituto mobiliare italiano, con le seguenti modificazioni |
§ 42.2.c - Legge 15 dicembre 1932, n. 1581. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'istituto mobiliare italiano.
(G.U. 19 dicembre 1932, n. 291).
E' convertito in legge il regio
All'art. 2, lettera a), le parole: contro garanzie di valori mobiliari", sono sostituite con le seguenti: contro garanzia reale di valori mobiliari ed eventualmente anche contro altre garanzie reali e personali".
All'art. 3, lettera a), le parole: “ad emettere titoli al portatore rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori azionari", sono sostituite dalle seguenti: “ad emettere titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati".
Il comma primo dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
I titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori e le obbligazioni emesse dall'istituto possono essere al nome o al portatore. Le obbligazioni sono rimborsabili, secondo il piano di ammortamento approvato dal consiglio di amministrazione".
Il comma terzo dell'art. II è sostituito dal seguente:
“Lo Stato garantisce agli enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2. Per tale guisa, quando non vi sia utile, o quando, dopo effettuato l'accantonamento del 20 per cento a favore della riserva di cui al n. 1, gli utili netti non fossero sufficienti alla distribuzione del 5 per cento agli Enti partecipanti, la somma necessaria sarà anticipata dallo Stato, salvo rivalsa verso l'istituto sull'eccedenza di utili contemplata nel n. 3, che venisse a risultare dai bilanci degli esercizi successivi".
Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:
“Art. 7. Sono applicabili all'istituto mobiliare italiano, rispetto agli immobili sui quali esistano ipoteche di primo grado a favore dell'istituto medesimo, le norme stabilite per gli istituti di credito fondiario negli articoli 18, 19, 20, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 70 e 71 del testo unico di legge approvato con
[1] Abrogata dall'art. 24 del