§ 95.11.23 - Legge 12 agosto 1957, n. 757.
Imposta generale sull'entrata "una tantum" sui prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:12/08/1957
Numero:757


Sommario
Art. 1.      Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati A, B [...]
Art. 2.      Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta [...]
Art. 3.      Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato B, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura [...]
Art. 4.      Per l'importazione dall'estero dei prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati B e C, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è [...]
Art. 5.      L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegate A e B, compresa [...]
Art. 6.      Non dà luogo ad entrata imponibile
Art. 7.      Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato B alla presente legge nei quali [...]
Art. 8.      Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'art. 6 del regio [...]
Art. 9.      Non dànno luogo ad entrata imponibile gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato C alla presente legge
Art. 10.      I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati A, B e C, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano [...]
Art. 11.      Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito elencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per [...]
Art. 12.      Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 è stabilita nella [...]
Art. 13.      Per gli atti economici relativi al commercio dei manufatti e delle confezioni tessili di cui alla lettera b) del precedente art. 12, l'imposta generale sull'entrata è [...]
Art. 14.      Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle [...]


§ 95.11.23 - Legge 12 agosto 1957, n. 757. [1]

Imposta generale sull'entrata "una tantum" sui prodotti tessili.

(G.U. 31 agosto 1957, n. 216)

 

 

     Art. 1.

     Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati A, B e C alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:

     a) per i prodotti nazionali: in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

     b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalità previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

     L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle dette materie prime, quando i prodotti stessi siano ugualmente compresi nella tabella allegato A.

 

          Art. 3.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato B, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 per cento e si corrisponde:

     a) per i prodotti nazionali: all'atto della vendita a chiunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

     b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale all'atto dello sdoganamento, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

     Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegato B alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriori perfezionamenti.

     E' considerato altresì fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista o importa i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, direttamente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attività accanto ad una prevalente attività commerciale.

     In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore o all'atto dell'importazione nei modi previsti al precedente primo comma, e successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente o importatore sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazione, anche su separato documento, dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto o all'importazione, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti è stato eseguito.

 

          Art. 4.

     Per l'importazione dall'estero dei prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati B e C, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura del 5 per cento.

 

          Art. 5.

     L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegate A e B, compresa la vendita al minuto.

     Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera b) della tariffa allegato A, al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.

 

          Art. 6.

     Non dà luogo ad entrata imponibile:

     a) l'acquisto dei prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato B alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti similari che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;

     b) l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato B, effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti che li sottopongono ad operazioni di perfezionamento.

     In tali casi però l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera b) della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

     Le fatture come sopra emesse dovranno contenere la esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perché venduti a fabbricanti di prodotti tessili.

     Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato B alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), è sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4.

     Nella dichiarazione d'importazione dovrà essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati.

     La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi è soggetta all'imposta del 3 per cento stabilita dall'art. 3.

 

          Art. 7.

     Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato B alla presente legge nei quali vengono impiegati tessuti finiti, l'imposta di cui al precedente art. 3 è dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego.

     L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicanti la qualità, quantità e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

     Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorché appartenenti a questi ultimi.

 

          Art. 8.

     Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, può essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce.

 

          Art. 9.

     Non dànno luogo ad entrata imponibile gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato C alla presente legge.

     Quando peraltro i detti filati siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati alla tabella allegato B alla presente legge, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 3 per cento, dall'industriale acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

     Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato C, è dovuta soltanto l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4; nell'ipotesi peraltro di cui al precedente comma, è dovuta altresì l'imposta una volta tanto nella misura del 3 per cento, da corrispondersi dall'industriale importatore, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 10.

     I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati A, B e C, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti alla imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

 

          Art. 11.

     Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito elencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile:

     Voce doganale 687 - Juta e fibre assimilate.

     Voce doganale 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

     Voce doganale 694 - Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti.

     Voce doganale ex 752 - Sacchi da imballaggio di juta.

     La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero delle dette materie e prodotti.

     I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti sopra indicati sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

 

          Art. 12.

     Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 è stabilita nella misura del:

     a) 5 per cento, per i prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati B e C alla presente legge;

     b) 3 per cento, per i seguenti manufatti e confezioni tessili:

     Voce doganale 739 - Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate ne comprese altrove.

     Voce doganale 740 - Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini non nominate ne comprese altrove.

     Voce doganale 741 - Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata ne compresa altrove.

     Voce doganale 742 - Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata ne compresa altrove.

     Voce doganale 745 - Cravatte.

     Voce doganale 746 - Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini, per uomo e per ragazzo, di qualsiasi materia tessile.

     Voce doganale 747 - Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti.

     Voce doganale ex-748 - Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto [2] .

     Voce doganale 749 - Accessori per vestimenta confezionati, non nominati ne compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti.

     Voce doganale ex 751 - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati ne compresi altrove [3] .

     Voce doganale ex 755 - Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati né compresi altrove, esclusi i tappeti vellutati non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili.

     Nella stessa misura del 3 per cento è dovuta l'imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione dall'estero dei prodotti elencati alla lettera b) del presente articolo.

 

          Art. 13.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei manufatti e delle confezioni tessili di cui alla lettera b) del precedente art. 12, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento della entrata imponibile.

     La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

 

          Art. 14.

     Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

     E' abrogata la legge 23 dicembre 1950, n. 1019, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

 

     Allegato A

     Tabella delle materie prime tessili soggette all'imposta sull'entrata "una tantum" con riferimento alle voci della tariffa doganale.

     645 - Lane in massa.

     ex-646 - Peli fini non nominati ne compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria [4] .

     647 - Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti.

     648 - Cascami di lana e di peli fini, puri o misti.

     649 - Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.

     650 - Lane e peli, cardati o pettinati.

     662 - Cotone in massa.

     664 - Cascami di cotone e, cotone rigenerato, puri o misti.

     665 - Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte.

     679 - Lino.

     757 - Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi [5] .

 

     Allegato B - Tabella dei prodotti tessili soggetti all'imposta sull'entrata "una tantum", con riferimento alle voci della tabella doganale.

 

     Seta e cascami di seta

     611 - Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.

     614 - Crespi di seta o di cascami di seta.

     615 - Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.

     616 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc. ) esclusi i veli da buratti.

     617 - Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati né compresi altrove.

     618 - Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).

     619 - Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.

     620 - Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe), di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

 

     Fibre tessili artificiali

     625 - Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti preparati per la vendita al minuto.

     628 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.

     629 - Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.

     630 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.

     631 - Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati né compresi altrove.

     632 - Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.

     633 - Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.

     634 - Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.

     635 - Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

 

     Fibre tessili sintetiche

     638 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.

     640 - Crespi di fibre tessili sintetiche.

     641 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti.

     642 - Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati né compresi altrove.

     643 - Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.

     644 - Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

 

     Lane, peli e crini

     656 - Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.

     657 - Tessuti di lana o di peli fini.

     658 - Tessuti di peli grossolani non nominati né compresi altrove.

     659 - Tessuti di crini.

     660 - Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

     661 - Coperte di lana o di peli, non confezionate.

 

     Cotone

     669 - Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati; preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia), greggi, imbianchiti, tinti o stampati.

     670 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci non mercerizzati.

     671 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.

     672 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati né compresi altrove, anche mercerizzati.

     673 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.

     674 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.

     675 - Tessuti di cotone, misti.

     676 - Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.

     677 - Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.

     678 - Coperte di cotone, non confezionate.

 

     Lino e ramiè

     682 - Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.

     683 - Tessuti di lino o di ramiè.

     684 - Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

 

     Altre fibre tessili vegetali

     693 - Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.

     695 - Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate né compreso altrove, puri o misti.

     696 - Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia e i tessuti arricciati.

     ex-699 - Tessuti di fili metallici o di filati metallici per vestimenta, per l'arredamento e simili altri usi, esclusi quelli composti unicamente da fili o filati metallici [6] .

 

     Tappeti e arazzi - Nastri e galloni - Passamaneria - Tulli - Tessuti a rete - Pizzi - Guipures e ricami

     700 - Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.

     701 - Tappeti da pavimento, altri.

     703 - Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.

     704 - Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc) puri e misti.

     705 - Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.

     706 - Tulli e tessuti a rete, lisci, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.

     707 - Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina "guipures" di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.

     708 - Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.

     709 - Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.

     710 - Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

 

     Ovatte e feltri - Corde e manufatti di corderia - Tessuti speciali - Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco - Manufatti tecnici di materie tessili

     711 - Ovatte non nominate né comprese altrove, pure o miste.

     712 - Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, né spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.

     713 - Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).

     ex-714 - Manufatti di feltro, tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, o foggiati a stampo, esclusi quelli incollati o cuciti [7] .

     715 - Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.

     716 - Reti da pesca finite con o senza piombi.

     717 - Reti non nominate né comprese altrove, di materie tessili vegetali.

     719 - Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.

     720 - Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.

     721 - Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.

     722 - Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.

     723 - Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.

     724 - Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.

     ex-725 - Linoleum, con supporto di materia tessile, di spessore non superiore a mm. 1,5 [8] .

     726 - Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.

     727 - Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.

     728 - Tessuti gommati, non nominati né compresi altrove.

     729 - Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati né compresi altrove.

     730 - Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.

     731 - Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.

     732 - Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati né compresi altrove.

 

     Maglieria

     733 - Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.

     734 - Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.

     735 - Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.

     736 - Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.

     737 - Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.

     738 - Maglierie elastiche, anche gommate.

 

     Vestimenta ed accessori per vestimenta di tessuto

     743 - Fazzoletti da tasca.

     744 - Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.

     ex-748 - Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici [9] .

 

     Manufatti di tessuto non nominati né compresi altrove - Cappelli e loro parti - Lavori diversi

     750 - Coperte confezionate.

     ex-751 - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura, frangiatura [10] .

     ex 752 - Sacchi da imballaggio esclusi quelli di juta.

     753 - Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto.

     ex 755 - Tappeti velluti non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo per soprammobili, per uso arazzo e simili.

     ex-767 - Campane di feltro per cappelli, escluse quelle di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria [11] .

     ex 771 - Copricapo e berretti di maglia.

     ex1350 - Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

 

     Allegato C - Tabelle dei prodotti tessili (filati) esenti da imposta generale sull'entrata quando siano impiegati nelle industrie tessili con riferimento alle voci della tariffa doganale.

 

     Sete e cascami di seta

     514-b - Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili [12]

     ex-514-c - Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata [13] .

     608 - Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.

     609 - Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.

     610 - Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.

     612 - Seta o crino di Firenze.

 

     Fibre tessili e artificiali

     621 - Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci pure e assimilate.

     622 - Cascami di fibre artificiali, puri e misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.

     623 - Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.

     624 - Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

     626 - Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di catgut, di materie tessili artificiali [14] .

     627 - Filati di fiocco o di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

 

     Fibre sintetiche

     636 - Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.

     637 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

     639 - Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di catgut, di materie tessili sintetiche [15] .

 

     Lane peli e crini

     651 - Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.

     652 - Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.

     653 - Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

     654 - Filati di lana mista con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.

     655 - Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

 

     Cotone

     666 - Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.

     667 - Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.

     668 - Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

 

     Lino e ramiè

     681 - Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

 

     Altre fibre tessili vegetali

     689 - Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.

     690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

     691 - Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.

     698 - Filati metallici (misti con materie tessili) [16].

 

     Annotazione

     Per i filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti (voce doganale 690), l'esenzione dall'imposta sull'entrata compete limitatamente agli acquisti effettuati da fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, effettuata anche presso terzi, ferma restando l'imposizione del 2 per cento in ogni altro caso.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Voce così modificata dall'art. 4 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[3]  Voce già modificata dall'art. 4 della L. 21 marzo 1958, n. 267 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L. 1° marzo 1968, n. 245.

[4]  Voce così sostituita dall'art. 1 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[5]  Voce così sostituita dall'art. 6 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[6]  Voce inserita dall'art. 3 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[7]  Voce inserita dall'art. 3 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[8]  Voce inserita dall'art. 3 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[9]  Voce così modificata dall'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[10]  Voce già modificata dall'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 267 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L. 1° marzo 1968, n. 245..

[11]  Voce così modificata dall'art. 1 della L. 21 marzo 1958, n. 267.

[12]  Voce aggiunta dall'art. 1 della L. 1° marzo 1968, n. 245.

[13]  Voce aggiunta dall'art. 1 della L. 1° marzo 1968, n. 245.

[14]  Voce aggiunta dall'art. 1 della L. 1° marzo 1968, n. 245.

[15]  Voce aggiunta dall'art. 1 della L. 1° marzo 1968, n. 245.

[16]  Voce aggiunta dall'art. 1 della L. 1° marzo 1968, n. 245.