§ 80.5.349 – D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.
Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:09/06/1981
Numero:310


Sommario
Art. 1.  Stipendi.
Art. 2.  Inquadramento.
Art. 3.  Benefici convenzionali.
Art. 4.  Personale operaio.
Art. 5.  Operai specializzati.
Art. 6.  Militari.
Art. 7.  Personale del ruolo speciale ad esaurimento.
Art. 8.  Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco.
Art. 9.  Personale degli enti disciolti.
Art. 10.  Personale del soppresso Ente autotrasporti merci.
Art. 11.  Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo.
Art. 12.  Personale del lotto.
Art. 13.  Personale delle ex imposte di consumo.
Art. 14.  Determinazione dei nuovi stipendi.
Art. 15.  Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori.
Art. 16.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 17.  Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali.
Art. 18.  Decorrenze dei benefici economici.
Art. 19.  Competenze accessorie.
Art. 20.      Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283


§ 80.5.349 – D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale.

(G.U. 19 giugno 1981, n. 167).

 

     Art. 1. Stipendi.

     A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale civile dello Stato previsto dall'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, escluso quello dipendente dall'Azienda nazionale autonoma strade statali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

primo livello

L.

2.160.000

primo livello dopo sei mesi

"

2.400.000

secondo livello

"

2.676.000

terzo livello

"

3.036.000

quarto livello

"

3.320.000

quinto livello

"

3.660.000

sesto livello

"

4.120.000

settimo livello

"

5.040.000

ottavo livello

"

6.000.000

 

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,5 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

     Per il primo livello le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,5 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

 

          Art. 2. Inquadramento.

     L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.

     Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

     a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.

     Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

     b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;

     c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al dur per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del tre per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;

     d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).

     Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

     a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;

     b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.

     Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.

 

          Art. 3. Benefici convenzionali.

     Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.

     Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'art. 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

     Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata.

 

          Art. 4. Personale operaio.

     Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.

     Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in più categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria più bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio così determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalità innanzi indicate, e così fino a raggiungere quello del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.

     Se in quest'ultimo livello lo stipendio si collochi fra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianità di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.

     L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle carriere dei vigili del fuoco transitati da vigile a capo squadra.

 

          Art. 5. Operai specializzati.

     La disposizione contenuta nell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche nei confronti degli operai specializzati delle amministrazioni nei cui ruoli, secondo il precedente ordinamento non era prevista la qualifica di capo operaio. L'inquadramento nel livello superiore non può avere decorrenza anteriore al 13 luglio 1980.

     E' fatta salva la norma di cui all'art. 23 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 6. Militari.

     Al personale ex sottufficiale delle Forze armate e agli ex sottufficiali, graduati e militari dei corpi di polizia, passati all'impiego civile dello Stato ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il servizio militare è riconosciuto nel livello d'inquadramento:

     a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile.

     b) nella misura del 50 per cento quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto a), con esclusione del servizio di leva.

     Detti servizi sono riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.

 

          Art. 7. Personale del ruolo speciale ad esaurimento.

     Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

 

          Art. 8. Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco.

     Per il personale già appartenente agli enti di riforma fondiaria, alle stazioni sperimentali in agricoltura e all'Istituto sperimentale tabacco, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato è valutato come servizio di ruolo solo per la metà della sua durata.

 

          Art. 9. Personale degli enti disciolti.

     Per il personale proveniente dagli enti disciolti, transitato nelle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive modificazioni, si considera il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato negli enti di provenienza.

 

          Art. 10. Personale del soppresso Ente autotrasporti merci.

     Per il personale del soppresso Ente autotrasporti merci si valuta come servizio di ruolo quello riconosciuto ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 413, e non di ruolo il restante servizio.

 

          Art. 11. Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo.

     Nei confronti del personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio di ruolo prestato con l'attribuzione del parametro di stipendio 397 si considera nel settimo livello retributivo; quello svolto con stipendio relativo a parametri inferiori al 397 si valuta nel sesto livello retributivo.

     Il servizio di ruolo prestato nelle qualifiche direttive ed ispettive e valutato per intero nell'ottavo livello retributivo.

 

          Art. 12. Personale del lotto.

     Il servizio di ruolo prestato dal personale delle ricevitorie del lotto si valuta, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi di cui al presente decreto, secondo i criteri previsti per il personale di ruolo dello Stato in relazione alle correlative posizioni. Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1958, n. 40, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di aiuto ricevitore è inquadrato nel livello retributivo immediatamente superiore al compimento del tredicesimo anno di servizio di ruolo e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

 

          Art. 13. Personale delle ex imposte di consumo.

     Nei confronti del personale di cui all'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio prestato nella qualifica di appartenenza risultante dall'apposito quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è valutato per intero nel livello retributivo d'inquadramento. Il restante servizio è valutato attribuendo, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, un beneficio pari al 2 per cento e all'1,25 per cento, rispettivamente per un terzo e per gli altri due terzi del relativo periodo, da computare sullo stipendio iniziale del livello stesso.

     Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di 3ª classe o equiparata, di ricevitore di 1ª classe o equiparata e di applicato o qualifica equiparata ed abbia maturato o maturi otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa si applica l'art. 4, quarto comma, della suddetta legge, con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

 

          Art. 14. Determinazione dei nuovi stipendi.

     Ai fini della determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale di cui ai precedenti articoli da 6 a 13, con la valutazione dei servizi prevista dagli stessi articoli, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto.

 

          Art. 15. Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori.

     A decorrere dal 1° febbraio 1981, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni e integrazioni, il periodo di servizio prestato alla data del 31 gennaio 1981 è riconosciuto:

     a) per i primi trenta anni di servizio, nel livello retributivo 6° e 4° , rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori;

     b) per gli anni eccedenti il trentesimo anno di servizio, nel livello retributivo 7° e 5° , rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

     Per il suddetto personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, aveva un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, si considera, ai fini dell'indennità di cui al precedente comma, il livello retributivo immediatamente superiore, al maturare del trentesimo anno di servizio e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

     L'eventuale servizio prestato dall'ufficiale giudiziario nelle qualifiche di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore è valutato, ai fini dell'indennità integrativa di cui al primo comma, con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 2 per il servizio reso in carriere inferiori. Con i medesimi criteri si computa il servizio di ruolo e non di ruolo eventualmente prestato nella stessa o in altre amministrazioni civili dello Stato.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori.

 

          Art. 16. Effetti dei nuovi stipendi.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 17. Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali.

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non più dovuto.

     Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980 n. 312.

 

          Art. 18. Decorrenze dei benefici economici.

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981 sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento, dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

     Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 19. Competenze accessorie.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennità di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennità per maneggio valori di cassa, dell'indennità meccanografica e dell'indennità di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennità di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

     E' parimenti raddoppiata la misura dell'indennità di servizio festivo di cui all'art. 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

 

          Art. 20.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283.