Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 09/06/1981 |
Numero: | 310 |
Sommario |
Art. 1. Stipendi. |
Art. 2. Inquadramento. |
Art. 3. Benefici convenzionali. |
Art. 4. Personale operaio. |
Art. 5. Operai specializzati. |
Art. 6. Militari. |
Art. 7. Personale del ruolo speciale ad esaurimento. |
Art. 8. Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco. |
Art. 9. Personale degli enti disciolti. |
Art. 10. Personale del soppresso Ente autotrasporti merci. |
Art. 11. Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo. |
Art. 12. Personale del lotto. |
Art. 13. Personale delle ex imposte di consumo. |
Art. 14. Determinazione dei nuovi stipendi. |
Art. 15. Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori. |
Art. 16. Effetti dei nuovi stipendi. |
Art. 17. Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali. |
Art. 18. Decorrenze dei benefici economici. |
Art. 19. Competenze accessorie. |
Art. 20. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 |
§ 80.5.349 – D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.
Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale.
(G.U. 19 giugno 1981, n. 167).
Art. 1. Stipendi.
A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale civile dello Stato previsto dall'art. 1 della
primo livello |
L. |
2.160.000 |
primo livello dopo sei mesi |
" |
2.400.000 |
secondo livello |
" |
2.676.000 |
terzo livello |
" |
3.036.000 |
quarto livello |
" |
3.320.000 |
quinto livello |
" |
3.660.000 |
sesto livello |
" |
4.120.000 |
settimo livello |
" |
5.040.000 |
ottavo livello |
" |
6.000.000 |
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,5 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.
Per il primo livello le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,5 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Art. 2. Inquadramento.
L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.
Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della
b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;
c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al dur per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del tre per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;
d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del
a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;
b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.
Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.
Art. 3. Benefici convenzionali.
Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla
Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'art. 365 del
Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata.
Art. 4. Personale operaio.
Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.
Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in più categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria più bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio così determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalità innanzi indicate, e così fino a raggiungere quello del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.
Se in quest'ultimo livello lo stipendio si collochi fra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianità di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.
L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle carriere dei vigili del fuoco transitati da vigile a capo squadra.
Art. 5. Operai specializzati.
La disposizione contenuta nell'art. 4, quarto comma, della
E' fatta salva la norma di cui all'art. 23 della
Art. 6. Militari.
Al personale ex sottufficiale delle Forze armate e agli ex sottufficiali, graduati e militari dei corpi di polizia, passati all'impiego civile dello Stato ai sensi dell'art. 352 del
a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile.
b) nella misura del 50 per cento quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto a), con esclusione del servizio di leva.
Detti servizi sono riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.
Art. 7. Personale del ruolo speciale ad esaurimento.
Il servizio prestato dal personale di cui alla
Art. 8. Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco.
Per il personale già appartenente agli enti di riforma fondiaria, alle stazioni sperimentali in agricoltura e all'Istituto sperimentale tabacco, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato è valutato come servizio di ruolo solo per la metà della sua durata.
Art. 9. Personale degli enti disciolti.
Per il personale proveniente dagli enti disciolti, transitato nelle amministrazioni dello Stato ai sensi della
Art. 10. Personale del soppresso Ente autotrasporti merci.
Per il personale del soppresso Ente autotrasporti merci si valuta come servizio di ruolo quello riconosciuto ai sensi dell'art. 10 della
Art. 11. Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo.
Nei confronti del personale di cui all'art. 34 della
Il servizio di ruolo prestato nelle qualifiche direttive ed ispettive e valutato per intero nell'ottavo livello retributivo.
Art. 12. Personale del lotto.
Il servizio di ruolo prestato dal personale delle ricevitorie del lotto si valuta, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi di cui al presente decreto, secondo i criteri previsti per il personale di ruolo dello Stato in relazione alle correlative posizioni. Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della
Il personale che alla data di entrata in vigore della
Art. 13. Personale delle ex imposte di consumo.
Nei confronti del personale di cui all'art. 35 della
Al personale che alla data di entrata in vigore della
Art. 14. Determinazione dei nuovi stipendi.
Ai fini della determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale di cui ai precedenti articoli da 6 a 13, con la valutazione dei servizi prevista dagli stessi articoli, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto.
Art. 15. Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori.
A decorrere dal 1° febbraio 1981, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai sensi del
a) per i primi trenta anni di servizio, nel livello retributivo 6° e 4° , rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori;
b) per gli anni eccedenti il trentesimo anno di servizio, nel livello retributivo 7° e 5° , rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.
Per il suddetto personale che alla data di entrata in vigore della
L'eventuale servizio prestato dall'ufficiale giudiziario nelle qualifiche di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore è valutato, ai fini dell'indennità integrativa di cui al primo comma, con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 2 per il servizio reso in carriere inferiori. Con i medesimi criteri si computa il servizio di ruolo e non di ruolo eventualmente prestato nella stessa o in altre amministrazioni civili dello Stato.
Le disposizioni del precedente comma si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori.
Art. 16. Effetti dei nuovi stipendi.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
Art. 17. Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali.
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non più dovuto.
Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della
Art. 18. Decorrenze dei benefici economici.
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981 sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento, dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.
Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del
Art. 19. Competenze accessorie.
Con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennità di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennità per maneggio valori di cassa, dell'indennità meccanografica e dell'indennità di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennità di rischio approvato con
E' parimenti raddoppiata la misura dell'indennità di servizio festivo di cui all'art. 6 della
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del