Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.5 soppressione e trasformazione |
Data: | 29/08/1994 |
Numero: | 516 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso [...] |
Art. 2. 1. L'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale. |
Art. 3. [4] |
Art. 4. 1. Nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale [...] |
Art. 5. 1. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui all'art. 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di [...] |
Art. 6. 1. I contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 [...] |
Art. 7. 1. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: |
Art. 8. 1. All'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: |
Art. 9. 1. All'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
Art. 10. 1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, è sostituito dal seguente: |
Art. 11. 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonchè i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. [...] |
Art. 12. 1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1991, n. 53 , è soppresso. |
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 42.5.75 - D.L. 29 agosto 1994, n. 516 [1].
Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.
(G.U. 30 agosto 1994, n. 202).
1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso nonchè del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi [2] .
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.
1. L'art. 15 della
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto è approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.
3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella
3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'art. 15 della
1. Nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 2-ter, del
2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della
3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvederà:
a) nei limiti di 1.500 unità, per le società diverse dalle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del citato
b) nei limiti di 1.050 unità per le società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del citato
1. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui all'art. 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.
2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'art. 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art. 2 del
3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle società di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.
4. Le società, sulla base del programma di cui all'art. 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAI dalle società per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti soggettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse.
5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'art. 37 della
6. Le società richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti.
1. I contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in nessun caso la liquidazione coatta disposta ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
1. All'art. 6, comma 2, del
"f-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società.".
1. All'art. 5 del
"2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonchè a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'art. 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.
2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater si applicano le norme di cui all'art. 7, comma 1, della
2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.
2-septies. Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.".
2. Il comma 2-quater dell'art. 5 del
1. All'art. 17 del
"3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorchè posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'art. 10 della
1. Il comma 3 dell'art. 5 del
"3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonchè della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'art. 9 della
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla
2. Le disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro [6] [7] .
2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del
3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.
1. Il comma 2 dell'art. 4 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Articolo abrogato dalla legge di conversione.
[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[6] Comma già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del
[7] Lettera così sostituita dall'art. 54 della
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione e sostituito dall'art. 15 della