Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 17/06/1937 |
Numero: | 1004 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, [...] |
§ 95.19.a - Legge 17 giugno 1937, n. 1004. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1 marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici.
(G.U. 18 luglio 1937, n. 156).
E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, i comma quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;
"5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino".
All'art. 2, il comma secondo è sostituito dal seguente:
"La lavorazione dei prodotti, di cui la precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli all'esportazione; la conservazione però deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sarà effettuata con le norme fissate dal ministero delle finanze".
All'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione".
All'art. 15, è aggiunto il seguente comma:
"Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti".
All'art. 17, il comma a) del punto 1° , marsala, è sostituito dal seguente:
"a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sarà effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato".
Allo stesso art. 17, il comma a) del punto 2°, vermut, è sostituito dal seguente:
"a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuerà ad essere accordata, in base alle disposizioni già in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto".
[1] Abrogata dall'art. 24 del