Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1993 |
Numero: | 542 |
Sommario |
Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti) |
Art. 2. (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali) |
Art. 3. (Impiantistica sportiva) |
Art. 4. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali) |
Art. 5. (Programmi pluriennali) |
Art. 6. (Contributi degli enti territoriali) |
Art. 7. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali) |
Art. 8. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale) |
Art. 9. (Reiscrizione al Registro prefettizio delle cooperative) |
Art. 10. (Consorzio per la gestione di servizi) |
Art. 11. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali) |
Art. 12. (Università degli studi di Siena) |
Art. 13. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato) |
Art. 14. (Recupero della base contributiva) |
Art. 15. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...] |
Art. 16. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie) |
Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri) |
Art. 18. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi) |
Art. 19. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga) |
Art. 20. (Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento) |
Art. 21. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) |
Art. 22. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) |
Art. 23. (Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile) |
Art. 24. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno) |
Art. 25. (Cooperazione allo sviluppo) |
Art. 26. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) |
Art. 27. (Aziende di produzione lattiera) |
Art. 28. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi) |
Art. 29. (Catasto dei rifiuti) |
Art. 30. (Presidi sanitari) |
Art. 31. (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici) |
Art. 32. (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti) |
Art. 33. (Norma per l'informazione del consumatore) |
Art. 34. (Imprese autoriparatrici) |
Art. 35. (Disposizioni in materia di frantoi oleari) |
Art. 36. (Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604) |
Art. 37. (Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato) |
Art. 38. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari) |
Art. 39. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva) |
Art. 40. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico) |
Art. 41. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi) |
Art. 42. (Centri commerciali all'ingrosso) |
Art. 43. (Differimento di termini in materia sanitaria) |
Art. 44. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura) |
Art. 45. (Agecontrol S.p.a.) |
Art. 46. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna) |
Art. 47. (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) |
Art. 48. (Gestioni fuori bilancio) |
Art. 49. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici) |
Art. 50. (Interventi per la torre di Pisa) |
Art. 51. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione) |
Art. 52. (Società per la gestione delle acque) |
Art. 53. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale) |
Art. 54. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria) |
Art. 55. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei) |
Art. 56. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona) |
Art. 57. (Interventi nel campo della ricerca) |
Art. 58. (Disposizioni in materia di interventi all'estero) |
Art. 59. (Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) |
Art. 60. (Gruppo di supporto tecnico) |
Art. 61. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.) |
Art. 62. (Ente "Colombo '92") |
Art. 63. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato) |
Art. 64. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28517 - D.L. 28 dicembre 1993, n. 542 [1].
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 29 dicembre 1993, n. 304)
Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti)
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.
2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.
Art. 2. (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)
1. Il termine di cui all'articolo 7 della
Art. 3. (Impiantistica sportiva)
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della
2. Sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma settimo dell'articolo 4 della
Art. 4. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della
2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del
3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della
Art. 5. (Programmi pluriennali)
1. All'articolo 4, comma 2, della
Art. 6. (Contributi degli enti territoriali)
1. Il termine di cui all'articolo 14 del
Art. 7. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della
Art. 8. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
Art. 9. (Reiscrizione al Registro prefettizio delle cooperative)
1. All'articolo 4, comma 11-ter del
Art. 10. (Consorzio per la gestione di servizi)
1. All'articolo 25, comma 1, della
2. All'articolo 25 della
"4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".
Art. 11. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)
1. All'articolo 60, comma 1, della
2. All'articolo 60 della
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.".
Art. 12. (Università degli studi di Siena)
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del
"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena".
Art. 13. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. Il termine di cui all'articolo 1 della
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. (Recupero della base contributiva)
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della
Art. 15. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del
Art. 16. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)
1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del
4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del
5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del
6. All'articolo 6, comma 10, del
Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della
Art. 18. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi)
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della
2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, e lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
4. E' prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del
Art. 19. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 20. (Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del
2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Art. 22. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 23. (Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile)
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.
2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Art. 24. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
Art. 25. (Cooperazione allo sviluppo)
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 26. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della
Art. 27. (Aziende di produzione lattiera)
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con
Art. 28. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del
Art. 29. (Catasto dei rifiuti)
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.
3. L'articolo 3, comma 3, del
4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del
Art. 30. (Presidi sanitari)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e5 del
Art. 31. (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della
3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Art. 32. (Termini previsti dalla
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
3. Il termine di cui all'articolo 5, della
Art. 33. (Norma per l'informazione del consumatore)
1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della
Art. 34. (Imprese autoriparatrici)
1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della
Art. 35. (Disposizioni in materia di frantoi oleari)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del
"1. I titolari di impianti di molitura delle olive che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 36. (Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della
Art. 37. (Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato)
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del
Art. 38. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della
4. All'articolo 3 del
"4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.".
5. L'articolo 4 del
"Art. 4. (Ordini di accreditamento). 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.".
Art. 39. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 40. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;
b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;
c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopra menzionata e il Ministero dei lavori pubblici.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Art. 41. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)
1. E' differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della
Art. 42. (Centri commerciali all'ingrosso)
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 43. (Differimento di termini in materia sanitaria)
1. All'articolo 12 del
a) al comma, 1 le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
b) al comma, 2 le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
c) al comma, 3 le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".
2. All'articolo 18 del
a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
3. All'articolo 22, comma 3, del
4. I termini di cui al comma 1, dell'articolo 1, del
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del
6. All'articolo 13, comma 7, del
7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del
Art. 44. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal
Art. 45. (Agecontrol S.p.a.)
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del
Art. 46. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della
Art. 47. (Modifiche alla
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della
2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della
Art. 48. (Gestioni fuori bilancio)
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4 del
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.
Art. 49. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto—
Art. 50. (Interventi per la torre di Pisa)
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della
Art. 51. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
Art. 52. (Società per la gestione delle acque)
1. All'articolo 10, comma 1, del
Art. 53. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del
Art. 54. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)
1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della
2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del
Art. 55. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)
1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della
Art. 56. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.
Art. 57. (Interventi nel campo della ricerca)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della
Art. 58. (Disposizioni in materia di interventi all'estero)
1. E' prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della
3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla
4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della
5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della
6. Il secondo comma dell'articolo 1 della
"Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.".
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 59. (Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del
Art. 60. (Gruppo di supporto tecnico)
1. Il termine fissato dall'articolo 14 della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Art. 61. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.)
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della
Art. 62. (Ente "Colombo '92")
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della
Art. 63. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui;
b) Ministero delle finanze: capitoli 3816 in conto competenze e capitoli, 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui [2] ;
c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;
d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;
e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;
f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;
g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;
h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;
i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;
l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;
m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui.
2. Le somme autorizzate ai sensi della
Art. 64. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7,
[2] Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1994, n. 5.