Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/08/1993 |
Numero: | 324 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 [...] |
Art. 2. 1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del [...] |
Art. 3. 1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 98.1.28441 - D.L. 27 agosto 1993, n. 324 [1] .
Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi
(G.U. 28 agosto 1993, n. 202)
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del
3. I comitati dei garanti di cui al
a) al sindaco del comune o ad un suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso [3] ;
b) alla conferenza dei sindaci o loro delegati, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni [4] .
4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi ove non si fosse già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti [5] .
5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso [6] .
6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente [7] .
7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della
8. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici e privati la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del
9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.
11. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del
12. [10].
13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della
14. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del
15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
1. L'articolo 12, comma 5, della
2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della
3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione [13] .
3-bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della
3-ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della
3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della
1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma così modificato dall'art. 25 del
[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 25 del
[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[16] Comma inserito dall'art. 25 del