§ 37.2.40 - D.L. 21 giugno 1993, n. 199 .
Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:21/06/1993
Numero:199


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonché [...]
Art. 3.      1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della [...]
Art. 4.      1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, [...]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 37.2.40 - D.L. 21 giugno 1993, n. 199 [1] .

Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

(G.U. 22 giugno 1993, n. 144)

 

 

     Art. 1. [2]

     1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

     2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché pervenute agli uffici del lavoro.

     3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

     4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994,al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

          Art. 2.

     1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonché dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

     2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono considerate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. [3]

     4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto [4] .

 

          Art. 3.

     1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

     2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

     3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unità, con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unità. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda [5] .

 

          Art. 4.

     1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

     3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 agosto 1993, n. 293.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 13 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

[3]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 giugno 1993, n. 147.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo modificato dalla legge di conversione, dall'art. 45 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.