§ 53.4.60 - L. 5 gennaio 1996, n. 25.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
(G.U. 20 gennaio 1996, n. 16).
Art. 1. Norma per l'informazione del consumatore.
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, è differito al 30 giugno 1996.
Art. 2. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. [1]
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 3. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. [2]
Art. 4. Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti.
1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Imprese di autoriparazione.
1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è prorogato al 30 giugno 1996.
2. [3].
3. [4].
4. [5].
Art. 6. Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali.
1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Art. 7. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.
2. In attesa del riordino della commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.
Art. 8. Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 kW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 kW, a decorrere dal 1° giugno 1996.
Art. 9. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7559, 7561, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
b) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1996 e 1997.
Art. 10. Sanatoria.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del D.L. 2 gennaio 1992, n. 1, del D.L. 1° marzo 1992, n. 195, del D.L. 30 aprile 1992, n. 274, del D.L. 1° luglio 1992, n. 325, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 512, del D.L. 2 marzo 1993, n. 48, del D.L. 28 aprile 1993, n. 130, del D.L. 30 giugno 1993, n. 212, del D.L. 30 agosto 1993, n. 330, del D.L. 29 ottobre 1993, n. 429, del D.L. 28 dicembre 1993, n. 542, del D.L. 26 febbraio 1994, n. 134, del D.L. 29 aprile 1994, n. 257, del D.L. 27 giugno 1994, n. 414, del D.L. 27 agosto 1994, n. 514, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, del D.L. 28 dicembre 1994, n. 723, del D.L. 25 febbraio 1995, n. 55, del D.L. 29 aprile 1995, n. 141, del D.L. 29 aprile 1995, n. 143, del D.L. 28 giugno 1995, n. 257, del D.L. 28 giugno 1995, n. 259, del D.L. 28 agosto 1995, n. 359, e del D.L. 28 agosto 1995, n. 360, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.