Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/03/1987 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni |
§ 98.1.26421 - Legge 24 marzo 1987, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.
(G.U. 28 marzo 1987, n. 73)
1. Il
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "e della normativa regionale di attuazione," sono soppresse;
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta"; e le parole: "nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali," sono soppresse.
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 1988" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive, e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purchè, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo".
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "del medesimo art. 1" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 2-bis dell'art. 2".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della
2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della
3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.
4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 della
6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale".
7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.