§ 98.1.26421 - Legge 24 marzo 1987, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1987
Numero:119


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.26421 - Legge 24 marzo 1987, n. 119.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

(G.U. 28 marzo 1987, n. 73)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 2, le parole: "e della normativa regionale di attuazione," sono soppresse;

     il comma 4 è soppresso;

     al comma 5, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta"; e le parole: "nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali," sono soppresse.

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 1988" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive, e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purchè, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo".

     All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "del medesimo art. 1" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 2-bis dell'art. 2".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

     2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.

     4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

     5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale".

     7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.