Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 18/01/1993 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane. |
Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane. |
Art. 3. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni. |
Art. 4. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti [...] |
Art. 4 bis. Contributi per interventi di riassetto territoriale. |
Art. 5. Ripartizione quote ICIAP versate all'erario. |
Art. 6. Finanziamento degli espropri. |
Art. 7. Utilizzo di somme a specifica destinazione. |
Art. 8. Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali. |
Art. 8 bis. Indennità di carica degli amministratori degli enti locali. |
Art. 8 ter. Interpretazione autentica. |
Art. 9. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi. |
Art. 10. Disposizioni fiscali e tariffarie. |
Art. 11. Esecuzione forzata a danno degli enti locali. |
Art. 12. Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle [...] |
Art. 12 bis. Revisore dei conti. |
Art. 12 ter. Differimento di termini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. |
Art. 13. Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici. - (Omissis) |
Art. 14. Proroga dei termini. |
Art. 15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a [...] |
Art. 16. Personale non di ruolo a tempo indeterminato. |
Art. 16 bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali. |
Art. 16 ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali. |
Art. 16 qua ter. Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale. |
Art. 17. Servizio di mensa nelle scuole. |
Art. 18. Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato. |
Art. 18 bis. Gestione dell'ICI. |
Art. 19. Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali |
Art. 20. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni. |
Art. 20 bis. Calcolo delle anticipazioni di cassa. |
Art. 21. Risanamento finanziario degli enti locali dissestati. |
Art. 21 bis. Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali. |
Art. 22. Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti. |
Art. 23. Collocamento fuori ruolo di segretari comunali. |
Art. 23 bis. Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza. |
Art. 24. Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo. |
Art. 25. Gestioni fuori bilancio. |
Art. 26. Fondi per la gestione dell'EFIM. |
Art. 27. Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana. |
Art. 28. (Soppresso) |
Art. 29. Copertura finanziaria. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
§ 27.6.189 - D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica [1].
(G.U. 19 gennaio 1993, n. 14).
Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.
1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il terzo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari [2].
2 bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del
2 ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia [3].
3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del
5 bis. La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della
6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla
7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del
Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane.
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del
4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:
a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.
5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.
5 bis (Omissis) [6].
Art. 3. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni.
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.
2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del
3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.
4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del
5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1 bis, del
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del citato
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del
e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).
6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.
Art. 4. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali.
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 21;
c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato
d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.
3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del
4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2 bis, del
5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del
6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del
7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del
8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del
9. (Omissis) [7].
10. Per le finalità di cui alla
11. Per il completamento delle opere previste dalla
12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato
13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato
14 (Omissis) [9].
15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del
15 bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del
Art. 4 bis. Contributi per interventi di riassetto territoriale.
1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.
2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiante e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente [12].
Art. 5. Ripartizione quote ICIAP versate all'erario.
1. (Omissis) [13].
2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4 bis, del citato
Art. 6. Finanziamento degli espropri.
1. Le disposizioni dell'articolo 6 del
2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla
a) sentenze passate in giudicato;
b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;
c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 7. Utilizzo di somme a specifica destinazione.
(Omissis) [15].
Art. 8. Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali.
1. L'articolo 4, terzo comma, della
Art. 8 bis. Indennità di carica degli amministratori degli enti locali.
1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT [17].
Art. 8 ter. Interpretazione autentica.
1. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della
Art. 9. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del
3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
Art. 10. Disposizioni fiscali e tariffarie.
1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con
2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.
3. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al
4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della
5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della
6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della
7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del
9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della
10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della
b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del
c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.
11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.
12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.
12 bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del
12 ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla
12 quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di L. 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [19].
Art. 11. Esecuzione forzata a danno degli enti locali.
[1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente [20]] [21].
[1 bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali [22]] [21].
1 ter. (Omissis) [23].
Art. 12. Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.
1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del
2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato
3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata
4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della
5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del
6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della
7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.
8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del
9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio
10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del
11. Per il 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000 [24].
12. (Omissis) [25].
13. (Soppresso) [26].
14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) [27]. L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU [27] alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.
15. L'articolo 1 della
16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della
17. All'articolo 3, secondo comma, della
18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del
19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della
[20. Il comma 2 dell'articolo 80 della
Art. 12 bis. Revisore dei conti.
1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo 1 del
2. Al comma 8 dell'articolo 57 della
Art. 12 ter. Differimento di termini di cui al
1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del
Art. 13. Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici. - (Omissis) [30].
Art. 14. Proroga dei termini.
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15 ter del decreto-
2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del
3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1 bis dell'articolo 12 del
4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della
4 bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della
Art. 15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso [33].
Art. 16. Personale non di ruolo a tempo indeterminato.
1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della
2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa. 3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del
Art. 16 bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali. [34]
1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.
Art. 16 ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali.
1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del
2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:
a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;
b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;
c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 [35].
Art. 16 quater. Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale.
1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della
2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della
Art. 17. Servizio di mensa nelle scuole.
1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1, lettera a), è corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993- 1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [36].
Art. 18. Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato.
1. All'articolo 2, comma 16, del
Art. 18 bis. Gestione dell'ICI.
1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del
Art. 19. Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali [38].
1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
1 bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale [40].
Art. 20. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni.
1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale nonché con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della
2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.
3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:
a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;
b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;
c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.
Art. 20 bis. Calcolo delle anticipazioni di cassa.
1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della
Art. 21. Risanamento finanziario degli enti locali dissestati. [42]
[1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato [43]. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano d'estinzione [44]. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione [45].
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della
7. Le disposizioni dell'articolo 25 del
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del
9. (Soppresso) [46].
9 bis. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma [47]].
Art. 21 bis. Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali.
1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del
2. I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.
3. Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del
Art. 22. Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti.
1. Alla
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti, avente» sono aggiunte le parole «personalità giuridica, nonché»; b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.»;
c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis);
d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.
1 bis. La dizione «personale» contenuta nella
Art. 23. Collocamento fuori ruolo di segretari comunali.
1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della
3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene né in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.
3 bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo [49].
4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato
Art. 23 bis. Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza. [50].
Art. 24. Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo. [51]
Art. 25. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992. 5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del
Art. 26. Fondi per la gestione dell'EFIM.
1. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM -, soppresso con
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 27. Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana.
1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.
2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:
a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
Art. 29. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992, lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede [53]:
a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del
b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;
c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;
d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli numeri 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;
e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno [54].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modifiche, dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Periodo aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Modifica il comma 5, art. 5 del
[8] Comma così modificato dalla
[9] Modifica l'art. 4 del
[10] Periodo aggiunto dalla
[11] Comma aggiunto dalla
[12] Articolo aggiunto dalla
[13] Modifica l'art. 12 del
[14] Comma così modificato dalla
[14] Comma così modificato dalla
[15] Sostituisce il comma 2, art. 3 del
[16] Articolo così modificato dalla
[17] Articolo aggiunto dalla
[17] Articolo aggiunto dalla
[18] Comma così modificato dalla
[18a] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 della
[19] Articolo così modificato dalla
[20] Comma così modificato dalla
[21] Comma abrogato dall'art. 123 del
[22] Comma aggiunto dalla
[21] Comma abrogato dall'art. 123 del
[23] Comma aggiunto dalla
[24] Comma così modificato dalla
[25] Sostituisce il comma 5, art. 29 del
[26] Comma soppresso dalla
[27] Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19 della
[27] Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19 della
[24] Comma così modificato dalla
[28] Comma abrogato dall'art. 113 del
[29] Articolo aggiunto dalla
[29] Articolo aggiunto dalla
[30] Articolo modificato dalla
[31] Comma così modificato dalla
[32] Comma aggiunto dalla
[33] Comma così modificato dalla
[33] Comma così modificato dalla
[34] Articolo aggiunto dalla
[35] Articolo aggiunto dalla
[35] Articolo aggiunto dalla
[36] Articolo così sostituito dalla
[37] Articolo aggiunto dalla
[38] Rubrica così sostituita dalla
[39] Comma così modificato dalla
[40] Comma aggiunto dalla
[39] Comma così modificato dalla
[41] Articolo aggiunto dalla
[42] Articolo abrogato dall'art. 123 del
[43] L'originario 2° periodo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7 del
[44] Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 6 del
[45] Comma così modificato dalla
[45] Comma così modificato dalla
[46] Comma soppresso dalla
[47] Comma aggiunto dalla
[48] Articolo aggiunto dalla
[49] Comma aggiunto dalla
[49] Comma aggiunto dalla
[50] Articolo aggiunto dalla
[51] Articolo abrogato dall'art. 35 del
[52] Articolo soppresso dalla
[53] Così modificato dalla
[54] Lettera così sostituita dalla