§ 98.1.26718 - Legge 2 dicembre 1991, n. 384.
Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/12/1991
Numero:384


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 98.1.26718 - Legge 2 dicembre 1991, n. 384.

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

(G.U. 5 dicembre 1991, n. 285)

 

     Art. 1.

     La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è integrata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe.

     2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 è comunque subordinata alla disponibilità dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonchè al previo espletamento delle procedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalità in atto.

     3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.

 

          Art. 2.

     1. Negli aeroporti di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'art. 1 della presente legge, i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonchè gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e del gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

     2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.

     3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'art. 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.

     4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnesione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilità aeroportuale.

     5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.

     6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonchè per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a carico del Ministero dell'interno, si provvede per il 1991 entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1.

 

          Art. 3.

     1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilità ed urgenza delle opere di cui all'art. 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonchè i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 2, quali che siano le modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture è altresì consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, purchè compatibilmente con le direttive della Comunità economica europea.

     2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere.

     3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.

     4. Il controllo di legittimità sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo è esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 4.

     1. [Le abilitazioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] [1].

     2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalità di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e all'art. 6 della citata legge n. 966 del 1965, è commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.

     3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'art. 687 del codice della navigazione, per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.

 

          Art. 5.

     1. L'art. 4 della citata legge n. 930 del 1980 è abrogato.

 

          Art. 6.

     1. Nel primo comma dell'art. 10 del regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577, le parole: "da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

 

          Art. 7.

     1. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'art. 2, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.