§ 80.6.28 - D.L. 14 settembre 1993, n. 358.
Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:14/09/1993
Numero:358


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è differito di sei mesi
Art. 2.      1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993.
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 80.6.28 - D.L. 14 settembre 1993, n. 358. [1]

Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(G.U. 15 settembre 1993, n. 217)

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è differito di sei mesi [2].

 

          Art. 2.

     1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993.

     2. Il termine previsto dal comma 5 dell'art. 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 12 novembre 1993, n. 448.

[2]  Termine prorogato al 30 giugno 1994 dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 295.