Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/10/1993 |
Numero: | 423 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme [...] |
§ 98.1.26833 - Legge 27 ottobre 1993, n. 423.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.
(G.U. 27 ottobre 1993, n. 253)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente";
al comma 3, lettera a), dopo le parole: "al sindaco del comune" sono inserite le seguenti: "o ad un suo delegato";
al comma 3, lettera b), dopo le parole: "alla conferenza dei sindaci" sono inserite le seguenti: "o loro delegati";
al comma 4, dopo le parole: "La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti" sono inserite le seguenti: "o da un suo delegato";
al comma 5, dopo la parola: "esaminano" sono inserite le seguenti: "ed approvano";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, della
al comma 8, terzo periodo, le parole: "al doppio della predetta somma." sono sostituite dalle seguenti: "al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati."; il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato."; e al quinto periodo, le parole: "Per i pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per i dipendenti pubblici e privati";
il comma 12 è soppresso.
All'art. 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: "uno psicologo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.";
al comma 3, le parole: ", e comunque per non più di un anno" sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. La commissione medica di cui all'art. 4 della
3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della