§ 45.1.144 – L. 28 dicembre 1991, n. 421.
Rifinanziamento di interventi in campo economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/12/1991
Numero:421


Sommario
Art. 1.  Fondo nazionale per l'artigianato.
Art. 2.  Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 3.  Rifinanziamento della GEPI Spa.
Art. 4.  Proroga di termini per interventi nel settore siderurgico.
Art. 5.  Norme sul personale.
Art. 6.  Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


§ 45.1.144 – L. 28 dicembre 1991, n. 421.

Rifinanziamento di interventi in campo economico.

(G.U. 3 gennaio 1992, n. 2).

 

     Art. 1. Fondo nazionale per l'artigianato.

     1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".

 

          Art. 2. Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari".

     3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 3. Rifinanziamento della GEPI Spa.

     1. E’ autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa), costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della GEPI Spa".

 

          Art. 4. Proroga di termini per interventi nel settore siderurgico.

     1. E’ prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposta dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989 [1].

     2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

 

          Art. 5. Norme sul personale.

     1. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     2. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 6. Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1991.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1994 dall'art. 5 bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.