§ 79.3.12 - Legge 26 luglio 1965, n. 966.
Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:26/07/1965
Numero:966


Sommario
Art. 1.      I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione [...]
Art. 2.      Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere
Art. 3.      Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni
Art. 4.      I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del [...]
Art. 5.      Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati nn. 1, 2 e 3
Art. 6.  [5]
Art. 7.  [6]
Art. 8.  [7]
Art. 9.  [8]
Art. 10.  [9]
Art. 11.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e la tabella ivi richiamata


§ 79.3.12 - Legge 26 luglio 1965, n. 966. [1]

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

(G.U. 16 agosto 1965, n. 204)

 

     Art. 1.

     I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.

     Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 2.

     Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

     a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelle esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

     c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

     Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

     In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

 

          Art. 3.

     Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

     a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

     b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori natanti, depositi, magazzini e simili;

     c) soccorsi tecnici comprendenti:

     1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

     2) impiego di autogrù e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

     3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

     Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni [2] .

 

          Art. 4.

     I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

     Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

     Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validità pari alla periodicità delle visite.

 

          Art. 5.

     Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati nn. 1, 2 e 3.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10. [9]

 

          Art. 11.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e la tabella ivi richiamata.

 

     Tabella 1 - Determinazione e aggiornamento delle tariffe orarie per l'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento [10].

 

A) Servizi di prevenzione incendi

 

Tariffa orario

Operatore tecnico:

 

 

1. Esame progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

75.000

2. Sopralluogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

83.000

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici non di soccorso

 

Tariffa oraria

Personale della carriera direttiva dell'area operativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

49.000

Personale della carriera di concetto dell'area operativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

41.000

Capi reparto e capi squadra . . . . . . . . . . .

L.

38.000

Vigili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

35.000

C) Servizi resi dal Centro studi esperienze

 

Tariffa oraria

Operatore tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

75.000

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B) e C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

 

     Tabella 2 - Aggiornamento delle tariffe orarie relative all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento , con esclusione dei servizi di cui alla Tabella 1 - lettera A) [11].

 

Descrizione

Tariffa orario

Autovettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

10.000

Autofurgone e pullman (14 posti) . . . . . . . .

L.

15.000

Autocarro e pullman (20 posti) . . . . . . . . . .

L.

24.000

Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

75.000

Autopompa serbatoio tipo grande . . . . . . .

L.

110.000

Autoscala da 30/37 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

200.000

Autoscala da 50 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

280.000

Autogru da 16/25 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

135.000

Autogru da 30/40 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

180.000

Anfibio con entrobordo e anfibio con idrojet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

230.000

Mezzi movimento terra . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

180.000

Motobarca pompa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

385.000

Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

25.000

Avvertenze:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

 

     Tabella 3 - Aggiornamento della tariffa oraria delle prove per conto terzi eseguite presso i laboratori del Centro studi ed esperienze [12].

 

 

Tariffa oraria

Chimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

100.000

Difesa atomica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

100.000

Elettrotecnica e comunicazioni . . . . . . . . .

L.

100.000

Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

100.000

Macchine e termotecnica . . . . . . . . . . . . . .

L.

100.000

Scienza delle costruzioni:

 

 

a) sezione temperatura ordinaria . . . . . . .

L.

100.000

b) sezione alta temperatura (forno sperimentale)

L.

160.000

Avvertenze:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).

 

     Tabella 4 - Aggiornamento della tabella relativa all'impiego di automezzi antincendio aeroportuali [13].

 

Tariffa unica complessiva Lire 125.000


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, con le eccezioni ivi previste.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 425.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 425.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 425.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 425.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[10] Tabella già sostituita dal D.M. 20 gennaio 1982, dal D.M. 29 aprile 1991, dal D.M. 7 gennaio 1995 e così ulteriormente sostituita dal D.M. 21 settembre 1998.

[11] Tabella già sostituita dal D.M. 20 gennaio 1982, dal D.M. 29 aprile 1991 e così ulteriormente sostituita dal D.M. 21 settembre 1998.

[12] Tabella già sostituita dal D.M. 20 gennaio 1982, dal D.M. 29 aprile 1991 e così ulteriormente sostituita dal D.M. 21 settembre 1998.

[13] Tabella già sostituita dal D.M. 29 aprile 1991 e così ulteriormente sostituita dal D.M. 21 settembre 1998.