Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 08/03/1999 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione) |
Art. 2. (Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale) |
Art. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) |
Art. 4. (Relazione annuale di semplificazione) |
Art. 5. (Analisi dell'impatto della regolamentazione) |
Art. 6. (Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa) |
Art. 7. (Testi unici). |
Art. 8. (Testo unico in materia di pubblico impiego) |
Art. 9. (Norme finali) |
Art. 10. (Copertura finanziaria) |
Art. 11. (Applicazione di disposizioni) |
§ 80.6.78 – Legge 8 marzo 1999, n. 50.
Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.
(G.U. 9 marzo 1999, n. 56).
Art. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.
Art. 2. (Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)
1. All'articolo 20 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al
b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo";
c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della
"g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".
2. Dopo l'articolo 20 della
"Art. 20 bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
Art. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) [1]
Art. 4. (Relazione annuale di semplificazione)
1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.
Art. 5. (Analisi dell'impatto della regolamentazione)
1. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali] [2].
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.
Art. 6. (Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.
[1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della
f bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici [5] ;
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) [7]
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.]
Art. 8. (Testo unico in materia di pubblico impiego) [8]
Art. 9. (Norme finali)
1. Le attività di semplificazione previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della
3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della
5. [10]
6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della
Art. 10. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. (Applicazione di disposizioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Procedimenti da semplificare
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici
2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
testo unico approvato con
3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri
testo unico approvato con
decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
4) [Procedimenti inerenti alla nautica da diporto
5) [Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario
codice civile, articolo 2545;
7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
regio
regio
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con
disposizioni approvate con
norme approvate con
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati
norme approvate con
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
regolamento approvato con
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari
testo unico approvato con
12) [13]
13) [14]
14) [15]
15) [16]
testo unico approvato con
16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
[17) Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza
testo unico approvato con
18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia
testo unico approvato con
19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche
testo unico approvato con
regolamento approvato con
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.
testo unico approvato con
regolamento approvato con
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998.
21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni
testo unico approvato con
[22) Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici
regolamento approvato con
23) [19]
24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
26) [20]
27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti
codice della navigazione, articolo 73;
regolamento approvato con
28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale
29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione
regio
30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti:
31) [22]
32) [23]
33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale
34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili
regolamento approvato con
35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
testo unico approvato con
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato
testo unico approvato con
[38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
[39) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati
testo unico approvato con
testo unico approvato con
41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato [26]
[44) Procedimento per:
- il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
- l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;
- verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento
45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca
codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;
norme approvate con
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;
testo unico approvato con
testo unico approvato con
46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
47) [28]
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria
codice della navigazione, articoli 753 e 775.
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili
codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
50) [29]
51) [30]
52) [31]
53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto
54) [32]
55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
norme approvate con
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura
decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996;
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396; - decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251.
Allegato 2
(articolo 1, comma 1)
Procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme ai sensi
dell'articolo 20, comma 5, lettera a), della
1) Procedimento di liquidazione della pensione
testo unico approvato con
2) Procedimento di liquidazione una tantum
testo unico approvato con
3) Procedimento per il riscatto
testo unico approvato con
4) Procedimento di spese in economia
regolamento approvato con
regolamento approvato con
regolamento approvato con
regolamento approvato con
regolamento approvato con
regolamento approvato con
5) [33]
Allegato 3
(articolo 7, comma 1)
Materie oggetto di riordino
1) Ambiente e tutela del territorio
2) Urbanistica ed espropriazione
3) Finanze e tributi
4) Documentazione amministrativa e anagrafica
5) Agricoltura
6) Pesca e acquacoltura
7) Università e ricerca
7 bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi [34]
7 ter) Debito pubblico [35]
7 quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture [36]
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
9) formazione e istruzione professionale [37]
9 bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della
[1] Articolo modificato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 14 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[6] Alinea così sostituito dall'art. 1 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Comma modificato dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 274 del
[11] Numero abrogato dall'art. 66 del
[12] Numero abrogato dall'art. 1 della
[13] Numero abrogato dall'art. 1 della
[14] Numero abrogato dall'art. 1 della
[15] Numero abrogato dall'art. 1 della
[16] Numero abrogato dall'art. 1 della
[17] Numero abrogato dall’art. 23 della
[18] Numero abrogato dall’art. 23 della
[19] Numero abrogato dall'art. 1 della
[20] Numero abrogato dall'art. 1 della
[21] Numero così sostituito dall'art. 1 della
[22] Numero abrogato dall'art. 1 della
[23] Numero abrogato dall'art. 1 della
[24] Numero abrogato dall’art. 23 della
[25] Numero abrogato dall’art. 23 della
[26] Numero così modificato dall'art. 1 della
[27] Numero abrogato dall’art. 23 della
[28] Numero abrogato dall'art. 1 della
[29] Numero abrogato dall'art. 1 della
[30] Numero abrogato dall'art. 1 della
[31] Numero abrogato dall'art. 1 della
[32] Numero abrogato dall'art. 1 della
[33] Numero abrogato dall'art. 1 della
[34] Numero inserito dall'art. 1 della
[35] Numero inserito dall'art. 1 della
[36] Numero inserito dall'art. 1 della
[37] Numero aggiunto dall'art. 88 del
[38] Numero inserito dall'art. 7 della