§ 6.2.21 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.2 appalto pubblico di forniture
Data:18/04/1994
Numero:573


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e definizioni.
Art. 2.  Principi procedimentali.
Art. 3.  Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali.
Art. 4.  Acquisizione di pareri.
Art. 5.  Bandi di gara.
Art. 6.  Bando di gara indicativo e avviso di aggiudicazione.
Art. 7.  Relazioni informative.
Art. 8.  Disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 9.  Criteri relativi alle forniture tecnologiche.
Art. 10.  Disciplina delle spese in economia.
Art. 11.  Termini per l'emissione dei mandati di spesa.
Art. 12.  Verifiche periodiche.
Art. 13.  Verifica della congruità dei prezzi.
Art. 14.  Controlli e sanzioni.
Art. 15.  Abrogazione di norme.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 6.2.21 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573. [1]

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

(G.U. 10 ottobre 1994, n. 237).

 

CAPO I

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.

     1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell'IVA. Tale limite è ridotto a 130.000 unità di conto europee per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

     2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti all'art. 10.

     3. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti al comma 4.

     4. Sono amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     5. La disciplina del presente regolamento non si applica alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

 

          Art. 2. Principi procedimentali.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano la propria organizzazione e conformano i procedimenti disciplinati dal presente regolamento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento alle disposizioni sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso e sull'autocertificazione, adottando, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni regolamentari e le idonee misure organizzative, previste dagli articoli 2, 4 e 24 della citata legge n. 241/90.

     2. A norma dell'art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, per i contratti relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia inferiore a cinquanta milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in materia di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47.

 

          Art. 3. Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali. [2]

 

          Art. 4. Acquisizione di pareri.

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     2. In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

     3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo è prolungato, per una volta sola, di trenta giorni, che cominciano a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

     4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

     5. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

     6. Resta ferma, con riferimento ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, la natura facoltativa del parere del Consiglio di Stato sugli schemi dei contratti per le pubbliche forniture previsto dall'art. 16, comma 1, punto 5, del testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

 

CAPO II

Pubblicità delle gare

 

          Art. 5. Bandi di gara.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici predispongono modelli standard di bandi di gara, in conformità con i criteri stabiliti nella raccomandazione della Commissione della Comunità europea 24 ottobre 1991, n. 91/561 e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse materie nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati, nonché, in quanto applicabili, delle norme di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

     2. Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici, oltre alle modalità già previste da altre disposizioni di legge, pubblicano periodicamente, con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione, specifici bollettini o, se già dispongono di bollettini ufficiali, in apposite sezioni di questi ultimi.

 

          Art. 6. Bando di gara indicativo e avviso di aggiudicazione.

     1. L'avviso delle gare che un'amministrazione aggiudicatrice intende indire viene pubblicato secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

     2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche comunicano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso.

     3. Le informazioni possono non essere divulgate allorché siano di ostacolo all'applicazione della legge o siano contrarie al pubblico interesse oppure siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese ovvero possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori.

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici danno notizia dei bandi e degli avvisi di cui al comma 2 o, almeno, della notizia della pubblicazione dei bandi di gara sui bollettini da esse utilizzati, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.

 

CAPO III

Scelta del contraente

 

          Art. 7. Relazioni informative.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano, con un'apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, i rispettivi organi di controllo dei motivi per i quali hanno fatto ricorso alle procedure non concorsuali.

 

          Art. 8. Disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

     1. Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinano e rendono noti, secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri di valutazione che saranno successivamente utilizzati, tenendo conto, per quanto possibile, degli elementi previsti dall'art. 16, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

 

          Art. 9. Criteri relativi alle forniture tecnologiche.

     1. Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche in relazione a prodotti ad alto contenuto tecnologico sono tenute ad invitare alla gara le imprese che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni.

 

          Art. 10. Disciplina delle spese in economia. [3]

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

          Art. 11. Termini per l'emissione dei mandati di spesa.

     1. Relativamente ai contratti disciplinati dal presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici emettono i mandati di pagamento entro trenta giorni dalla data del collaudo, o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale preposto all'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente all'emissione del mandato di pagamento. Se il procedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta agli organi di direzione politica delle amministrazioni aggiudicatrici, i quali adottano le misure di propria competenza.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla modifica dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguandoli ai termini previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 12. Verifiche periodiche.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento.

     2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione delle imprese e dei cittadini interessati, anche tramite questionari ed interviste.

     3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 13. Verifica della congruità dei prezzi.

     1. Per la verifica della congruità dei prezzi dei beni e dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 3 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 14. Controlli e sanzioni.

     1. Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione di forniture non conclusi entro il termine indicato all'art. 12 o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

 

          Art. 15. Abrogazione di norme.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano l'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le altre disposizioni, anche di legge, incompatibili con il presente regolamento.

 

          Art. 16. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entrerà in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.