Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 18/07/1975 |
Numero: | 520 |
Sommario |
Art. 1. L'Istituto superiore d sanità, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia |
Art. 2. Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, [...] |
Art. 3. Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 agosto [...] |
Art. 4. I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1 di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o [...] |
Art. 5. Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante [...] |
Art. 6. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di [...] |
§ 86.11.22 - D.P.R. 18 luglio 1975, n. 520.
Regolamento di disciplina dei servizi e delle spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.
(G.U. 6 novembre 1975, n. 294)
L'Istituto superiore d sanità, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia:
1) all'acquisto, alla manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione, nonchè all'acquisto di accessori e parti di ricambio;
2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, necessari per i lavori di ricerca, controllo, analisi e per la preparazione di sieri, vaccini, antibiotici ed altri prodotti;
3) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico;
4) alla manutenzione, riparazione e modifica di apparecchi televisori, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati;
5) alla manutenzione e riparazione di veicoli e di altri mezzi di trasporto;
6) all'acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonchè dei necessari mangimi;
7) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi;
8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti compiti istituzionali;
9) all'acquisto di piante e semi per giardini e per la coltivazione di piante medicinali o da esperimento;
10) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di interesse tecnico e amministrativo, di quotidiani e periodici per la raccolta di notizie di interesse sanitario;
11) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori e alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura;
12) a lavori di stampa e di riproduzione;
13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati;
14) a trasporti, spedizioni, assicurazioni, imballaggi e magazzinaggi.
Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della
Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo la commissione di cui al quarto comma dell'art. 23 della
Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della
Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.
I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1 di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o capo del laboratorio o servizio competente.
Ogni altro lavoro in economia deve essere dichiarato eseguito regolarmente dal funzionario richiedente con certificato controfirmato dal direttore o capo del laboratorio o del servizio competente.
Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o più funzionari delegati.
Nessun pagamento può essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.
E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.