§ 86.11.22 - D.P.R. 18 luglio 1975, n. 520.
Regolamento di disciplina dei servizi e delle spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:18/07/1975
Numero:520


Sommario
Art. 1.      L'Istituto superiore d sanità, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia
Art. 2.      Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, [...]
Art. 3.      Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 agosto [...]
Art. 4.      I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1 di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o [...]
Art. 5.      Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante [...]
Art. 6.      E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di [...]


§ 86.11.22 - D.P.R. 18 luglio 1975, n. 520.

Regolamento di disciplina dei servizi e delle spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.

(G.U. 6 novembre 1975, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto superiore d sanità, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia:

     1) all'acquisto, alla manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione, nonchè all'acquisto di accessori e parti di ricambio;

     2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, necessari per i lavori di ricerca, controllo, analisi e per la preparazione di sieri, vaccini, antibiotici ed altri prodotti;

     3) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico;

     4) alla manutenzione, riparazione e modifica di apparecchi televisori, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati;

     5) alla manutenzione e riparazione di veicoli e di altri mezzi di trasporto;

     6) all'acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonchè dei necessari mangimi;

     7) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi;

     8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti compiti istituzionali;

     9) all'acquisto di piante e semi per giardini e per la coltivazione di piante medicinali o da esperimento;

     10) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di interesse tecnico e amministrativo, di quotidiani e periodici per la raccolta di notizie di interesse sanitario;

     11) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori e alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura;

     12) a lavori di stampa e di riproduzione;

     13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati;

     14) a trasporti, spedizioni, assicurazioni, imballaggi e magazzinaggi.

 

          Art. 2.

     Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e successive modificazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, il quale, per le spese di carattere ordinario, fisso e continuativo, provvede sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.

     Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo la commissione di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

 

          Art. 3.

     Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, mediante adeguata relazione redatta dall'ufficio, laboratorio o servizio tecnico richiedente.

     Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

 

          Art. 4.

     I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1 di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o capo del laboratorio o servizio competente.

     Ogni altro lavoro in economia deve essere dichiarato eseguito regolarmente dal funzionario richiedente con certificato controfirmato dal direttore o capo del laboratorio o del servizio competente.

 

          Art. 5.

     Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o più funzionari delegati.

     Nessun pagamento può essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.

 

          Art. 6.

     E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.