Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione |
Data: | 07/02/1985 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. unico. E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità |
Artt. 1. – 12. |
Art. 13. 1. Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero [...] |
§ 27.2.17 – D.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90.
Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità.
(G.U. 26 marzo 1985, n. 73).
E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità.
Il
Regolamento delle spese
da farsi in economia da parte del Ministero della sanità
1. Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della sanità, si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico, che ha sede a Roma.
2. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, può istituire magazzini periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari, fissandone l'ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l'ufficio principale circoscrizionale dal quale immediatamente dipende ciascun magazzino periferico.
3. I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate dal regolamento approvato con
4. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini dipendono dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale; compete a tale Direzione generale, in particolare, il coordinamento delle attività e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature.
5. I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente Direzione generale tecnica non più rispondenti alle esigenze d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validità, devono essere distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194 del
[1] Articoli abrogati dall'art. 14 del